Cassazione Civile, Sentenza n. 30459/2022 del 17/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto legittimo, salvo aspetti sanzionatori, l'avviso di rettifica e liquidazione notificato nell'ottobre 2009 relativo alla tassazione in misura proporzionale (registro 8%, ipotecaria 2%, catastale 1%) sul rogito del 7 novembre 2007. Hanno proposto quindici censure deducendo, tra l'altro: la natura ereditaria della proprietà (con conseguente diversa tassazione e applicazione delle imposte in misura fissa), errata applicazione e interpretazione dell'art. 34 del D.P.R. 131/1986, omesso esame di fatti decisivi (es. dichiarazioni di usucapione e titoli antecedenti), decadenza o prescrizione dell'accertamento, pagamento di imposte su atti anteriori, illegittimità della determinazione della massa dividenda e contestazione dell'inclusione della particella 1937 nell'imponibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso la rilevanza delle sentenze di merito citate dai ricorrenti per mancata prova del loro passaggio in giudicato e ha ritenuto i motivi del ricorso in gran parte inammissibili o infondati per carenza di chiarezza, specificità e autosufficienza richieste dall'art. 366 c.p.c., nonché per aver tentato una rivalutazione di fatto e di merito non consentita in sede di legittimità. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza sul corretto inquadramento dell'art. 34 e sulle regole di tassazione degli atti enunciati e delle risoluzioni per mutuo dissenso, confermando il rigetto del ricorso; nulla si provvede sulle spese per la mancata partecipazione dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
La Corte ha valutato i vizi di motivazione e l'omesso esame di fatti decisivi secondo le fattispecie dell'art.360; ha ritenuto che molte doglianze non fossero formulate con la specificità necessaria per consentire il sindacato di legittimità
art. 366 c.p.c.
Richiesto per la chiarezza, specificità e autosufficienza del ricorso di cassazione; la Corte ha dichiarato l'inammissibilità di motivi vaghi o che impongono un 'terzo grado' di giudizio
art. 112 c.p.c.
La Corte ha precisato che l'omessa pronuncia su eccezioni non autonome non sempre integra vizio rilevante in cassazione se non emergono capi di domanda distinti e apprezzabili
art. 124 disp. att. c.p.c.
art.124 disp.att. cod.proc.civ.
Le sentenze di merito allegate dai ricorrenti non sono state ritenute idonee a costituire giudicato esterno in mancanza della prova del passaggio in giudicato prevista dall'art.124 disp.att.
art. 34 D.P.R. 131/1986
La Corte ha richiamato la giurisprudenza che considera l'eccedenza assegnata al condividente come vendita ai fini dell'imposta di registro, con presunzione iuris et de iure; il criterio di determinazione della massa comune va applicato secondo le regole specifiche e non può essere facilmente eluso
art. 28 D.P.R. 131/1986
La risoluzione per mutuo dissenso, in assenza di condizioni o patti autonomi, è soggetta a tassazione in misura proporzionale; la Corte ha ricordato la consolidata giurisprudenza in merito
art. 30 D.P.R. 131/1986
Richiamato dai ricorrenti in ordine alla tassazione di ratifiche e convalide senza corrispettivo (imposta fissa); la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti per ritenere errata la valutazione del giudice di merito
art. 43 D.P.R. 131/1986
Norma richiamata nella discussione sulla determinazione dell'imponibile e sulle modalità di registrazione degli atti; la Corte ha rimarcato che l'interpretazione compete al giudice di merito e va sufficientemente motivata
art. 7 legge 212/2000
Richiamata in relazione ai limiti della motivazione e alla legittimità dell'atto impositivo; la Corte ha ritenuto che la CTR non abbia ecceduto i poteri nell'ambito dell'appello incidentale
artt. 51-52 D.P.R. 131/1986
Richiamati dai ricorrenti con riferimento alla disciplina delle imposte ipotecarie e catastali; la Corte ha ritenuto infondate le censure che non dimostravano in modo specifico l'erronea applicazione
D.Lgs. 346/1990
Normativa dell'imposta di successione evocata nella discussione sull'art.34; la Corte ha sottolineato che il regime successorio e la tassazione degli atti successivi sono distinti e richiedono prove e motivazioni chiare
art. 1306 cod. civ.
Invocato per estendere gli effetti favorevoli di pronunce precedenti; la Corte ha escluso l'applicazione per difetto di prova del carattere definitivo e dell'identicità dei profili soggettivi/oggettivi
artt. 115 e 132 cod. proc. civ. e art. 2697 cod. civ.
art.115, art.132 cod.proc.civ.; art.2697 cod.civ.
Richiamati con riguardo all'onere della prova e all'istruttoria: la Corte ha osservato che i ricorrenti non hanno documentato con precisione i fatti decisivi e l'onere probatorio a loro carico
art. 3 e art. 53 Cost.
art.3 Cost.; art.53 Cost.
Richiamati dai ricorrenti in termini di principi di uguaglianza e capacità contributiva; la Corte ha rilevato che le deduzioni costituzionali non sono state adeguatamente illustrate e collegate a vizi di legge concretamente rilevanti
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere chiari, specifici e autosufficienti: la Corte non riesce a sindacare riporti e ricostruzioni fattuali vaghe o plurime senza puntuale richiamo al decisum impugnato
- Per far valere un giudicato esterno occorre provare il passaggio in giudicato; semplici sentenze di merito allegate non sono automaticamente efficaci se non ne è dimostrata la definitività
- La qualificazione giuridica degli atti (usucapione, donazione, divisione, compravendita, risoluzione) è questione di merito di competenza del giudice di merito; in sede di legittimità è ammesso solo il controllo di diritto, non una riconsiderazione globale dei fatti
- In tema di divisioni e assegnazioni, l'art.34 DPR 131/86 comporta una presunzione di trattarsi di cessione ai fini del registro per l'eccedenza assegnata; le eccezioni a tale principio richiedono argomentazione e prova rigorose
- La risoluzione per mutuo dissenso può essere assoggettata a tassazione proporzionale se non sussistono patti o condizioni documentabili che giustifichino la diversa disciplina
- Le censure sulla motivazione dell'avviso di accertamento devono mostrare con precisione il vizio logico-giuridico; l'affermazione generica di contraddittorietà o di errori nella determinazione dell'imponibile è insufficiente
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