Cassazione Civile, Sentenza n. 30466/2022 del 17/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che, in parte accogliendo il gravame, aveva ritenuto legittimo l'avviso di rettifica e liquidazione per imposta di registro e imposta ipocatastale relativo al rogito notarile 7 novembre 2007 (vendita a Sepe srl) sui terreni (particelle nn. 1937 e 1938). L'Agenzia aveva ritenuto enunciata nel rogito una divisione di fatto (non registrata) che assegnava la particella 1937 al dante causa Vincenzo Parisella e la 1938 ad altri fratelli; conseguentemente l'ufficio aveva determinato la base imponibile complessiva e richiesto imposta complementare. I ricorrenti contestavano, tra l'altro, l'esistenza e la rilevanza dell'atto di divisione enunciato, la mancata identità soggettiva tra atto enunciante ed enunciato ai fini dell'art. 22 d.P.R. 131/86, la valutazione del valore della particella 1937 e la determinazione della base imponibile, nonché l'applicabilità delle sanzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'avviso di rettifica era adeguatamente motivato e che il rogito conteneva l'enunciazione di una divisione sufficientemente determinata ai sensi dell'art. 22 d.P.R. 131/86, con conseguente tassazione per enunciazione. Ha rilevato che i ricorrenti erano sottoscrittori dell'atto pubblico e pertanto solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta insieme agli altri contraenti. Sulla valutazione della particella 1937 la Corte ha ritenuto legittimo il criterio comparativo adottato dall'ufficio (artt. 51-52 e 53 d.P.R. 131/86) e ha qualificato la questione come eminentemente fattuale ed estimativa, non sindacabile in sede di legittimità. Ha inoltre confermato l'eliminazione delle sanzioni in ragione della buona fede dei contribuenti come valutata dal giudice di merito. Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente e del contributo unificato come disposto.
Norme richiamate
art. 22, commi 1 e 2: disciplina la tassazione per enunciazione di disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali enunciati in altro atto soggetto a registrazione
La Corte interpreta l'art. 22 nel senso che, quando il rogito enuncia con sufficiente determinatezza gli elementi del rapporto preesistente (anche verbale), opera la tassazione per enunciazione; non è necessaria una corrispondenza formale tra tutti i soggetti se risultano intervenuti o hanno un interesse nell'atto enunciante
art. 53: criteri per la determinazione della base imponibile se l'atto non contiene dichiarazione di valore o indicazione del corrispettivo
L'ufficio può determinare la base imponibile quando manca la dichiarazione di valore; la Corte ritiene legittimo l'uso del valore alla data di registrazione ai fini dell'imposta complementare e non sindacabile in sede di legittimità quando la determinazione è fondata su parametro comparativo
artt. 51-52: criteri di valutazione ai fini dell'imposta (metodo comparativo, valori catastali, ecc.)
La Corte conferma che la stima comparativa adottata dall'ufficio è valutazione di merito/di fatto non rivedibile in sede di legittimità quando fondata su elementi oggettivi e sul territorio (particelle contigue, stesso intervento edificatorio)
art. 69: sanzioni per mancata registrazione nei termini (richiamato nella sentenza)
Citato a supporto del regime sanzionatorio applicabile nel caso di enunciazione di atto originariamente soggetto a registrazione in termine fisso; tuttavia il giudice di merito ha escluso le sanzioni alla luce della buona fede
art. 74: sanzioni per omissione di indicazione della data dell'atto
Richiamato nel quadro delle regole sulla data da assumere per la registrazione quando l'atto non contiene indicazione di data; la Corte conferma l'operatività dell'art. 53 in tali ipotesi
codice di procedura civile, art.360, commi 1 nn.3 e 5
art. 360 c.p.c.: motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge; omesso esame di fatto decisivo)
La Corte ha ritenuto le censure basate su 'omessa pronuncia' o 'omesso esame' inammissibili o infondate, rilevando che il giudice di merito ha esaminato e motivato le questioni fattuali e che la contestazione attiene in gran parte alla valutazione di fatto/interpretazione contrattuale non devolvibile in sede di legittimità
art. 1362 c.c.: criteri interpretativi del contratto (richiamato nella sentenza)
Citato per ricordare che un'apprezzamento interpretativo del contratto che sia essenzialmente fattuale non è sindacabile in cassazione salvo abuso o violazione di principi normativi di interpretazione
D.P.R. 115/2002, art.13 comma 1‑quater (mod. L. 228/2012)
art. 13 comma 1‑quater D.P.R. 115/2002 come modificato dalla L. 228/2012 (richiesto dalla sentenza in ordine alle spese e contributo unificato)
Applicazione delle disposizioni processuali relative al contributo unificato e alle spese nel giudizio di legittimità
Massime di principio
- Se in un atto soggetto a registrazione sono enunciate con sufficiente determinazione disposizioni di atti precedenti (anche verbali), l'ufficio può tassare per enunciazione ai sensi dell'art. 22 d.P.R. 131/86.
- Chi sottoscrive un atto pubblico di compravendita può essere considerato solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta relativa all'operazione complessiva quando il proprio intervento nell'atto rivela un interesse o contribuisce alla descrizione dei titoli di provenienza; la mera affermazione di disinteresse non esclude la responsabilità se il contenuto dell'atto dimostra altrimenti.
- Le contestazioni sulla determinazione del valore fiscale (criterio comparativo, stima al metro quadro, ecc.) sono, in gran parte, valutazioni di merito/di fatto che la Corte di legittimità rivede solo se vi è vizio di diritto o palese erroneità; la determinazione dell'ufficio è legittima ove fondata su parametri coerenti e documentabili.
- Le doglianze in cassazione per 'omessa pronuncia' o 'omesso esame' richiedono la puntuale indicazione dell'omissione e non possono consistere nella mera contrapposizione di una diversa ricostruzione fattuale o interpretativa; il giudizio sulla fondatezza delle prove e sulla interpretazione negoziale è preminentemente riservato al giudice di merito.
- La rimozione o la riduzione delle sanzioni può essere accordata se il giudice di merito accerta la buona fede del contribuente, in presenza di elementi che documentino confusione o incertezza nell'atto.
- Per l'applicazione dell'imposta complementare, se l'atto non indica valore o data, l'ufficio assume la data di registrazione e determina la base imponibile secondo gli artt. 51-53 d.P.R. 131/86; tale determinazione è vincolante salvo prova di errori o vizio di diritto.
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