DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2018, n. 74
Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto riordina AGEA, definendone funzioni di organismo pagatore e di coordinamento, disciplina il SIAN, i CAA, gli organismi pagatori riconosciuti, gli organi dell’Agenzia e le regole contabili. Molte disposizioni sono però state abrogate o superate da interventi successivi, con forte riduzione dell’attualità applicativa.
Riordino di AGEA e del Sistema Informativo Agricolo Nazionale
Riordino di AGEA e del Sistema Informativo Agricolo Nazionale
Il decreto ridisegna l’assetto di AGEA come ente pubblico non economico vigilato dal Ministero, attribuendole compiti di organismo pagatore e di coordinamento. Regola inoltre il SIAN, i rapporti con gli organismi pagatori riconosciuti, i CAA e gli organi interni dell’Agenzia.
Assetto istituzionale di AGEA
AGEA è qualificata come ente di diritto pubblico non economico, dotato di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile. Opera secondo principi di trasparenza, economicità ed efficienza e deve garantire la separazione tra funzione di organismo di coordinamento e funzione di organismo pagatore. Ha sede legale in Roma e una sede di collegamento con l’Unione europea, è sottoposta alla vigilanza del Ministero e al controllo della Corte dei conti.
Funzioni di coordinamento
In qualità di organismo di coordinamento, AGEA svolge compiti tecnico-operativi relativi al coordinamento dei pagamenti FEAGA e FEASR, agendo come interlocutore unico verso la Commissione europea per le questioni di propria competenza. Resta ferma la competenza del Ministero nei rapporti con la Commissione per il monitoraggio della spesa e per le fasi successive alla liquidazione dei conti. AGEA cura inoltre la rendicontazione all’Unione europea dei pagamenti effettuati da tutti gli organismi pagatori e promuove l’applicazione uniforme della normativa UE, verificando conformità e tempi delle procedure istruttorie e di controllo.
Compiti nazionali di coordinamento e gestione dati
Nell’esercizio delle funzioni di coordinamento, AGEA gestisce o contribuisce a gestire, tramite il SIAN, il sistema integrato di gestione e controllo, il GIS, il fascicolo aziendale, l’anagrafe delle aziende agricole, il registro nazionale dei titoli all’aiuto, il registro nazionale dei debiti e la vigilanza sui controlli ex post. Svolge anche funzioni di coordinamento dei controlli per ortofrutticoli freschi e banane, predispone dati per comunicazioni alla Commissione europea sulle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli e sui gruppi di produttori, cura ulteriori comunicazioni periodiche previste dalla normativa europea e attua gli adempimenti relativi all’autorità di audit FEAMP.
Funzioni di organismo pagatore
AGEA svolge le funzioni di organismo pagatore nazionale per gli aiuti, contributi e premi finanziati dai fondi agricoli comunitari non attribuiti ad altri organismi pagatori riconosciuti. In tale veste autorizza, esegue e contabilizza i pagamenti connessi alla PAC, agli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, agli aiuti alimentari e alla cooperazione economica, nonché agli aiuti disposti dal Ministero, da altre amministrazioni o delegati dalle regioni. Può anche gestire forniture di prodotti agroalimentari disposte dallo Stato o dall’Unione europea e svolgere l’autorità di certificazione FEAMP.
Organismi pagatori riconosciuti
Gli organismi pagatori già riconosciuti continuano ad operare, purché mantengano i requisiti di riconoscimento. È possibile riconoscere nuovi organismi pagatori nelle regioni che ne siano sprovviste, secondo le modalità stabilite con decreto ministeriale d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Gli organismi pagatori possono operare su più regioni sulla base di accordi reciproci e devono trasmettere ad AGEA le informazioni necessarie per le comunicazioni alla Commissione europea, aggiornando tempestivamente il SIAN secondo le regole tecniche definite dall’Agenzia.
CAA e attività di assistenza alle imprese agricole
I Centri autorizzati di assistenza agricola possono essere incaricati, mediante convenzione, da organismi pagatori, regioni e Province autonome per tenuta delle scritture contabili, costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale, assistenza nella predisposizione e trasmissione di dichiarazioni, istanze e domande di aiuto, nonché consultazione delle banche dati SIAN per conto degli utenti. I CAA possono anche essere coinvolti da ISTAT e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale per la raccolta di dati di base. Essi devono rispettare specifici requisiti di garanzia e funzionamento, rispondono dell’identificazione del produttore e dell’esattezza dei dati immessi e operano nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.
Regime sanzionatorio per i CAA
È prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 8.000 euro per i CAA che svolgano talune attività di assistenza in favore di imprese aventi sede in ambiti territoriali diversi da quelli autorizzati. L’accertamento e l’irrogazione della sanzione spettano ad AGEA; i proventi sono versati all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnati ai capitoli del Ministero competente.
Organi dell’Agenzia e governance
Gli organi dell’Agenzia sono il Direttore e il Collegio dei revisori dei conti. Il Direttore è nominato dal Ministro, dura in carica al massimo tre anni ed è rinnovabile una sola volta; deve essere scelto con procedura pubblica e con criteri di competenza, indipendenza e assenza di conflitti di interesse. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, con presidente designato dal MEF. Il Direttore rappresenta legalmente AGEA, la dirige e ne coordina le funzioni.
Comitato tecnico e partecipazione istituzionale
È istituito un Comitato tecnico per promuovere una gestione condivisa di informazioni e conoscenze nel SIAN. Il Comitato è presieduto da un rappresentante del Ministero e composto da vertici di AGEA, degli organismi pagatori e da rappresentanti regionali. Esprime pareri obbligatori su materie definite con decreto ministeriale e un parere non vincolante sul bilancio di previsione limitatamente alle poste dell’organismo di coordinamento. Le sue attività sono svolte senza compensi aggiuntivi.
Regime finanziario e contabile
Le entrate di AGEA derivano da assegnazioni statali, fondi dell’Unione europea per il funzionamento e rimborsi forfettari FEAGA/FEASR, nonché dai proventi delle gestioni di intervento. Le somme destinate ad aiuti e ammassi comunitari sono tenute su conto infruttifero separato e costituiscono patrimonio distinto. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare; il bilancio preventivo va adottato entro il 31 ottobre e il consuntivo entro il 30 aprile. Il controllo sulla gestione finanziaria è affidato alla Corte dei conti.
SIAN e titolarità dei dati
Il SIAN è individuato come sistema informativo nazionale unico per i servizi trasversali relativi a fascicolo aziendale, GIS, registro titoli, registro debiti e SIGC. Il Ministero può estendere ulteriori servizi tramite propri decreti. Ministero, AGEA, regioni, Province autonome e organismi pagatori sono titolari dei dati e documenti da essi formati e caricati sul SIAN; i fornitori esterni devono rendere tali dati disponibili esclusivamente ai soggetti pubblici interessati e non possono divulgarli o usarli per altre finalità. È comunque salvaguardata la possibilità per AGEA, regioni, Province autonome, organismi pagatori e CAA di accedere e operare sul sistema nei limiti delle rispettive funzioni.
SIN S.p.A. e cooperazione tecnologica
La SIN S.p.A. può svolgere funzioni di sviluppo tecnologico e supporto al governo del SIAN, anche con attività di ricerca e di cooperazione con soggetti pubblici, regioni, Province autonome e CAA. Lo svolgimento di tali attività è subordinato all’espletamento della procedura ad evidenza pubblica di Consip e alla sottoscrizione dei relativi accordi quadro; le azioni di SIN detenute da AGEA sono trasferite gratuitamente al Ministero al termine della procedura.
Disposizioni transitorie, abrogazioni e attualità
Il Direttore in carica alla data di entrata in vigore resta in carica fino alla scadenza del mandato e il nuovo statuto doveva essere proposto entro sessanta giorni. Rimaneva in vigore, in via transitoria, il decreto ministeriale 27 marzo 2008 fino all’adozione del nuovo decreto previsto per i CAA. Il decreto ha inoltre abrogato varie norme previgenti sul settore AGEA e sui relativi organismi. Molte disposizioni risultano oggi abrogate o superate da interventi successivi, sicché il testo ha rilevanza soprattutto storica e ricostruttiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 20 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa italiana
- Decreto legislativo · 21 mag 2018DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2018, n. 75
- Decreto legislativo · 21 mag 2018DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2018, n. 68
- Decreto legislativo · 21 mag 2018DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2018, n. 62
- Decreto legislativo · 21 mag 2018DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2018, n. 53
- Decreto legislativo · 18 mag 2018DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. 72
- Decreto legislativo · 18 mag 2018DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. 65
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →