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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 30379/2022 del 17/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La controversia riguardava la domanda di pagamento di contributi regionali per servizi di trasporto (importo richiesto €509.010,62 relativo al periodo 1997-1999). La Regione aveva opposto il decreto ingiuntivo sostenendo l'insussistenza del credito in quanto mancava il provvedimento di assegnazione definitiva e l'erogazione dipendeva da un iter amministrativo e da disponibilità di bilancio. Il giudizio ha visto fasi istruttorie con CTU e più pronunce di merito in ordine alla formazione del credito (an debeatur) e alla sua quantificazione (quantum debeatur), nonché questioni processuali relative alla portata del giudicato e all'ammissibilità di censure in Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Curatela. Ha ritenuto che i motivi fossero, alternativamente, infondati o inammissibili per carenze di autosufficienza e per omissioni circa la precisa indicazione e produzione degli atti e dei punti del fatto che si assumevano censurati. Inoltre la Corte ha confermato che la Corte territoriale aveva correttamente interpretato il giudicato formatosi sulla pronuncia non definitiva del primo grado (vincolo sullo 'an' subordinato alla verifica dei requisiti) e legittimamente valutato le risultanze della CTU e della istruttoria. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e la Curatela condannata alla rifusione delle spese (liquidate in €6.000,00 oltre esborsi e oneri).

Norme richiamate

  • Legge n. 151/1981

    Norma di riferimento per i contributi alle imprese concessionarie di servizi di trasporto; utilizzata per inquadrare il titolo sostanziale della pretesa contributiva

  • Leggi regionali (L.R.) richiamate nel processo

    "L.R. 7/192, 12/1997 e 14/2000"

    Riferimenti normativi regionali che disciplinano l'erogazione dei contributi; la Corte ha rilevato che l'erogazione è condizionata all'iter amministrativo e alle disponibilità di bilancio previste da norme regionali

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 3

    Fondamento delle censure per violazione di legge e falsa applicazione nelle impugnazioni di merito; la Corte ha esaminato l'uso di questo vizio e ne ha dichiarato l'inammissibilità o l'infondatezza per carenza di specificità

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 4

    Richiamato rispetto a censure sulla logica dell'istruttoria e dell'ordine di trattazione; la Corte ha ritenuto i relativi motivi privi di pregio o non adeguatamente specificati

  • Codice civile, art. 2909

    Richiamato nelle censure relative all'interpretazione del giudicato e alla efficacia delle pronunce precedenti; la Corte ha richiamato che l'interpretazione del giudicato va fatta anche con riferimento alla motivazione

  • Codice di procedura civile, art. 324

    Riferimento processuale in tema di esecuzione e effetti dei provvedimenti; evocato nella contestazione sull'interpretazione della fase istruttoria

  • Norma regionale: art. 5, comma 6, L.R. Calabria 17-10-1997, n. 12

    La ricorrente sosteneva che l'esistenza di disponibilità finanziarie fosse condizione dell'esistenza del credito; la Corte ha ritenuto tale censura non adeguatamente formulata nell'oggetto dell'appello e inammissibile

  • Codice di procedura civile, artt. 278 e 279

    Richiamati in relazione all'ordine delle questioni nel processo; la Corte ha valutato che la logica assunta dalla ricorrente era inesatta rispetto al giudicato formato

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228/2012

    "art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012"

    Norma richiamata per dare atto dell'eventuale obbligo del ricorrente al versamento dell'ulteriore contributo unificato in Cassazione

  • Decreto ministeriale n. 55/2014

    Utilizzato per la liquidazione delle spese di lite da parte della Corte

  • Giurisprudenza di riferimento (Cass. Sez. Un.)

    "Cass., Sez. Un., n. 3086/2022"; "Cass., Sez. Un., n. 7074/2017"; "Cass., n. 359/2005"; "Cass., n. 22726/2011"

    Richiami giurisprudenziali utilizzati per definire principi sull'interpretazione del giudicato, sulla composizione della memoria e della documentazione in Cassazione e sui poteri e limiti della CTU

Massime di principio

  • Distinguere chiaramente tra an (esistenza del diritto) e quantum (ammontare): una pronuncia preliminare può fissare la nascita del diritto solo se la motivazione e il dispositivo lo indicano chiaramente; altrimenti il giudicato può essere limitato e subordinato a verifiche istruttorie.
  • Quando l'erogazione di contributi dipende da atti amministrativi ed esistenza di disponibilità di bilancio, valutare se l'atto prodotto (es. delibera di piano provvisorio) ha efficacia determinativa della 'nascita' del credito o solo funzione esecutiva/di riparto; la qualificazione dipende dalla motivazione del provvedimento e dal quadro normativo regionale.
  • In presenza di CTU, il consulente può acquisire documenti necessari per rispondere ai quesiti nei limiti stabiliti dal giudice; le parti devono però formulare e mantenere in modo chiaro le eccezioni e le contestazioni al contenuto della CTU nei gradi necessari, altrimenti si consolidano le risultanze.
  • In Cassazione è fondamentale rispettare il principio di autosufficienza: ogni documento o atto richiamato deve essere puntualmente indicato, riprodotto o prodotto nel fascicolo, con l'indicazione del punto e del tempo di produzione; omissioni formali possono determinare l'inammissibilità dei motivi.
  • Non è sufficiente far valere nuove interpretazioni diverse da quelle effettivamente adottate dalla motivazione della sentenza impugnata: i motivi devono rapportarsi coerentemente alla motivazione che la Corte ha ritenuto decisiva.
  • La mancanza sopravvenuta di disponibilità finanziarie può incidere sull'erogazione futura, ma quando vi è una pronuncia che abbia definitivamente accertato l'esistenza del credito (an) il soggetto beneficiario deve tutelare tale statuizione nei modi e tempi processuali opportuni; viceversa, se il giudicato è limitato alla quantificazione, le verifiche amministrative e istruttorie restano decisive per il quantum.
  • Per difendere efficacemente una pretesa di natura contabile-amministrativa, il ricorrente deve provare specificamente le poste di finanziamento statale/regionali rilevanti per l'obbligo di corresponsione e conservare nella fase di appello e ricorso tutti i mezzi di prova utili e documentazione essenziale.

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