Cassazione Penale, Ordinanza n. 15213/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo, ha derubricato il fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rideterminando la pena in un anno e otto mesi di reclusione ed euro 4.000 di multa. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. In sostanza, contestava che la Corte territoriale avesse negato il beneficio senza un adeguato specifico apprezzamento dei fattori favorevoli allegati dalla difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, osservando che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito e può essere escluso con motivazione basata sulle ragioni ritenute preponderanti, purché congrua e non contraddittoria. Nel caso concreto, la Corte di appello aveva motivato il diniego valorizzando l'assenza di elementi positivi e i precedenti penali dell'imputato. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Il fatto è stato derubricato in tale ipotesi attenuata di reato in materia di stupefacenti.
Le circostanze attenuanti generiche costituiscono oggetto di un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito; la loro esclusione può essere motivata con riferimento alle ragioni preponderanti della decisione, senza necessità di specifico esame di ciascun elemento favorevole allegato dalla difesa, purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione, poiché si tratta di valutazione di merito fondata su elementi fattuali.
- Il giudice può negare le attenuanti generiche valorizzando anche un solo profilo negativo ritenuto assorbente, come i precedenti penali e l'assenza di elementi di segno positivo, purché la motivazione sia logicamente coerente.
- In sede di legittimità non è necessario un puntuale esame di ogni elemento favorevole indicato dalla difesa quando la motivazione complessiva del diniego sia sufficiente e non contraddittoria.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emerga una causa non colposa della inammissibilità.
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