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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11472/2025 del 01/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2004 e 2005, con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione IRPEF e IRAP mediante metodo sintetico, valorizzando il possesso di due autovetture, un autocarro e beni immobili (terreno e fabbricato), in un contesto in cui il contribuente non aveva presentato la dichiarazione dei redditi. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell'appello dinanzi alla CTR, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, come unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la sentenza di primo grado era motivata in modo apparente o per relationem senza spiegazione autonoma, e che anche la CTR aveva respinto l'appello senza una motivazione adeguata, limitandosi a formule generiche senza esaminare nel dettaglio le ragioni di censura.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorso fosse carente di specificità e autosufficienza, poiché non riportava né riassumeva in modo adeguato il contenuto degli avvisi di accertamento, dei ricorsi introduttivi, delle difese dell'Ufficio, della sentenza di primo grado e dell'atto di appello. La Corte ha richiamato il principio per cui l'onere di specificità del ricorso per cassazione, in relazione agli atti e documenti su cui esso si fonda, non richiede trascrizioni integrali ma impone quantomeno la puntuale indicazione del loro contenuto e della loro collocazione processuale, onere che nel caso concreto non era stato assolto. Ha inoltre osservato che la CTR aveva comunque individuato in modo sufficiente l'oggetto della lite e aveva motivato in relazione all'unico motivo di appello, sicché la censura non era idonea a scalfire la decisione impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    invocato dal ricorrente quale parametro della motivazione della sentenza tributaria; la Corte ritiene che, nel caso concreto, la CTR abbia reso una motivazione essenziale ma sufficiente rispetto al motivo di appello dedotto.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione al requisito di motivazione della sentenza; la Corte non ravvisa una sua violazione nella decisione impugnata.

  • art. 360, primo comma, c.p.c.

    norma processuale indicata come base del motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    la Corte lo richiama come fonte del principio di specificità/autosufficienza del ricorso, che impone l'indicazione puntuale degli atti e documenti rilevanti.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per il necessario deposito degli atti e documenti specificamente indicati nel ricorso.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    la Corte precisa che il principio di specificità del ricorso non deve tradursi in eccessivo formalismo, dovendo restare compatibile con il diritto di accesso al giudice.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il requisito di specificità impone che gli atti e documenti su cui il motivo si fonda siano indicati in modo tale da consentirne l'immediata individuazione, almeno mediante riassunto del loro contenuto essenziale o trascrizione dei passaggi rilevanti e precisa collocazione nel fascicolo di merito.
  • L'onere di autosufficienza non esige la trascrizione integrale di tutti gli atti del processo, ma non è soddisfatto da una esposizione generica o lacunosa delle fasi di merito e delle difese svolte.
  • Una censura di difetto di motivazione della sentenza impugnata è inammissibile se non è sorretta da un adeguato quadro di allegazioni processuali che consenta di verificare la decisività del vizio dedotto.
  • La motivazione della sentenza tributaria può ritenersi sufficiente quando, pur sintetica, consenta di individuare l'oggetto della lite e la ragione essenziale del rigetto, soprattutto se la censura di appello è limitata a contestare la sufficienza motivazionale della decisione di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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