Cassazione Civile, Ordinanza n. 13631/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cooperativa)
La controversia
Una socia di cooperativa edilizia aveva chiesto in via monitoria il pagamento di euro 5.000,00 a titolo di rimborso della partecipazione versata dopo il recesso dalla qualità di socia, oltre interessi dalla domanda, spese di procedura, rimborso forfettario e accessori di legge. Il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo e dichiarato la propria incompetenza per valore, ritenendo competente il Giudice di pace, sulla base del solo importo capitale di euro 5.000,00. La socia ha proposto regolamento di competenza deducendo: 1) l’erronea determinazione del valore della causa, perché ai fini della competenza dovevano sommarsi al capitale anche gli interessi già maturati e le spese richieste nella domanda monitoria, con superamento della soglia di competenza del Giudice di pace; 2) la violazione delle preclusioni in tema di competenza, sostenendo che l’eccezione era stata già sollevata dall’opponente e non poteva essere nuovamente rilevata d’ufficio dopo la trattazione e la precisazione delle conclusioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la declaratoria di incompetenza per valore del Tribunale di Catania, dichiarando competente il Giudice di pace di Mascalucia. Ha ritenuto che, nel ricorso monitorio, la domanda avesse riguardo alla sola somma capitale di euro 5.000,00, con interessi richiesti solo dalla domanda in poi e spese di procedura liquidate nel decreto, sicché tali accessori non rilevavano per il calcolo del valore ai sensi dell’art. 10 c.p.c. Ha inoltre escluso la preclusione dedotta sulla rilevabilità dell’incompetenza, osservando che l’eccezione era stata tempestivamente proposta con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, che costituisce il primo atto difensivo dell’ingiunto, sostanzialmente convenuto. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale
Ai fini della competenza per valore si computano solo gli interessi, le spese e i danni già maturati prima della proposizione della domanda; non rilevano gli accessori successivi alla domanda. Se gli interessi sono chiesti solo dalla domanda in avanti, non incidono sul valore della causa.
Per le controversie di modesto valore entro il limite previsto la competenza spetta al Giudice di pace.
L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata.
L’eccezione di incompetenza per valore va proposta tempestivamente nel primo atto difensivo; nella opposizione a decreto ingiuntivo ciò avviene con l’atto di citazione in opposizione.
La Corte richiama il tema delle preclusioni processuali, ma esclude che nel caso concreto sia maturata una decadenza o preclusione ostativa al rilievo dell’incompetenza.
Gli interessi erano stati richiesti dalla domanda sino all’effettivo soddisfo; la loro decorrenza successiva alla domanda li rende irrilevanti ai fini del valore della causa.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto dell’impugnazione sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Ai fini della competenza per valore nelle domande di pagamento di somme di denaro, il valore della causa si determina sulla base della domanda introduttiva e comprende solo gli accessori già maturati prima della proposizione e specificamente richiesti; gli interessi e le spese maturati dopo l’introduzione del giudizio non incidono sul valore.
- Quando la domanda monitora chiede una somma capitale entro il limite di competenza del giudice di pace e aggiunge solo interessi dalla domanda in poi e spese di procedimento, il valore resta ancorato al capitale, salvo che risultino allegati e richiesti accessori anteriori alla proposizione.
- Nell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’atto di citazione in opposizione costituisce il primo atto difensivo dell’ingiunto e consente la tempestiva eccezione di incompetenza per valore; non vi è decadenza se l’eccezione è proposta in tale atto.
- La preclusione riguarda la proposizione dell’eccezione di incompetenza, non il momento in cui il giudice decide sulla stessa: la decisione può essere resa anche all’esito della fase istruttoria.
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