Cassazione Civile, Ordinanza n. 22266/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni d'imposta 2012-2015, sostenendo di non essere soggetto al tributo perché privo di autonoma organizzazione. In fatto, dichiarava di svolgere attività di consulenza esclusivamente per una società di consulenza finanziaria della quale era socio in misura molto ridotta (0,85%). La CTP aveva respinto il ricorso avverso il silenzio-rifiuto; la CTR Lombardia aveva confermato il rigetto ritenendo non dimostrato che il contribuente non traesse beneficio diretto dalla struttura organizzativa della società e valorizzando, tra l'altro, la circostanza che egli gestisse personale della società. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo all'illogicità della motivazione, in relazione all'art. 112 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 2 d.lgs. 446/1997, per avere la CTR identificato il presupposto impositivo nell'organizzazione della società terza e non in una propria autonoma organizzazione del professionista; 3) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 2 d.lgs. 446/1997, per aver desunto l'esistenza del presupposto impositivo da un mero indizio, la qualità di socio, privo dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la CTR avesse comunque deciso nel merito sulla sussistenza dell'autonoma organizzazione, con rigetto implicito delle censure di rito; ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, affermando che la CTR aveva fatto mal governo dei principi sull'IRAP per i professionisti, poiché aveva attribuito rilievo decisivo alla mera partecipazione societaria, peraltro minima, e all'inserimento nella struttura di una società organizzata da altri, senza verificare l'esistenza di una propria organizzazione autonoma del contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'omessa pronuncia non ricorre quando la sentenza di merito decida compiutamente la questione sostanziale dedotta, determinando un rigetto implicito delle censure di rito incompatibili con quella decisione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per dedurre la nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro per denunciare la violazione di legge sostanziale in tema di IRAP e di prova presuntiva.
art. 2 d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446
Il presupposto dell'IRAP per il professionista sussiste solo in presenza di autonoma organizzazione riferibile al contribuente, non quando l'attività sia svolta all'interno di una struttura organizzata da terzi.
In materia di rimborso IRAP l'onere di provare i fatti costitutivi dell'assenza del presupposto impositivo grava sul contribuente; gli indizi devono comunque presentare gravità, precisione e concordanza.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per il procedimento camerale in cassazione.
Richiamato quale testo modificativo della disciplina del procedimento camerale.
Richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 168/2016.
Massime di principio
- In tema di IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione richiede che il professionista sia responsabile della propria organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure lavoro altrui non occasionale oltre mansioni meramente esecutive.
- Quando il professionista opera all'interno di una struttura organizzata da terzi, non è sufficiente il mero inserimento in tale struttura o la qualità di socio/dipendente: occorre che l'organizzazione sia autonoma e riferibile al contribuente anche sul piano organizzativo, non solo operativo.
- Nel giudizio di rimborso dell'IRAP l'onere di allegare e provare l'assenza del presupposto impositivo grava sul contribuente, e l'accertamento va compiuto distintamente per ciascun periodo d'imposta richiesto.
- La partecipazione societaria in misura minima, da sola, non consente di presumere l'esistenza di un'autonoma organizzazione del professionista, se manca la prova di una propria struttura organizzativa.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice d'appello esamina il merito della questione e la rigetta in modo incompatibile con il motivo processuale dedotto.
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