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Sentenza

Sentenza del 16/12/2024 n. 32887 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva chiesto il rimborso di 26.772,02 euro, versati a titolo di maggiori diritti doganali per royalties incluse nel valore delle merci importate con dichiarazioni relative ad agosto-novembre 2017 e agli anni 2018 e 2019. Dopo il silenzio-rifiuto dell’Agenzia, la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l’appello dell’Ufficio e respinto la domanda. In Cassazione A.A. Spa ha proposto quattro motivi: errata interpretazione della normativa unionale sulla daziabilità delle royalties e richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; omesso esame di contratti, precedenti rimborsi doganali e di una precedente sentenza di Cassazione; violazione delle regole sull’onere della prova, anche ai sensi dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 546/1992; motivazione apparente e contraddittoria. L’Agenzia ha resistito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non censurava la ragione decisiva della sentenza regionale: la società non aveva provato i presupposti del rimborso, né specificato e documentato le singole importazioni e, per ciascuna, l’assenza di una condizione di vendita collegata alle royalties. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: non indicava un fatto storico decisivo omesso, ma contestava la valutazione delle prove; inoltre, la precedente sentenza invocata riguardava operazioni doganali diverse e non produceva giudicato esterno nella controversia. Il terzo e il quarto motivo sono stati respinti, e le relative censure dichiarate inammissibili nella parte in cui miravano a una nuova valutazione dei fatti: l’onere probatorio era correttamente posto a carico della società, che chiedeva la restituzione di somme spontaneamente versate. La disciplina dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 è stata ritenuta sostanziale e non retroattiva; non si applicava quindi al giudizio introdotto prima della sua entrata in vigore. Restano fermi il rigetto del rimborso disposto in appello e la conseguente inclusione delle royalties nel valore doganale per le operazioni in esame. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.500 euro oltre spese prenotate a debito, e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell' art. 366 , comma primo, n. 4, cod. proc. civ.

    Il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo specifico con le ragioni che sorreggono la decisione impugnata; una censura che non individua e critica la ratio decidendi è inammissibile.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il denunciato vizio di cui all' art. 360 , primo comma, n. 5, cod. proc. civ. concerne esclusivamente l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che abbia carattere decisivo per il giudizio

    Il vizio riguarda l’omissione di uno specifico fatto storico discusso e decisivo, non il mancato apprezzamento di singole deduzioni difensive o la pretesa di una diversa valutazione delle prove.

  • Art. 2033 c.c.

    trattandosi di ripetizione dell'indebito, avendo la società spontaneamente provveduto al pagamento dei dazi, tenendo conto, anche delle royalties, nella determinazione del valore delle merci importate, era onere della stessa società allegare e dimostrare la insussistenza delle condizioni di vendita per le quali il pagamento delle royalties potesse considerarsi condizione della vendita nel senso di cui alla normativa UE

    Nel rimborso di somme doganali spontaneamente pagate, chi agisce per la ripetizione deve allegare e provare i fatti che fondano il proprio diritto alla restituzione, inclusa l’assenza dei presupposti per includere le royalties nel valore doganale.

  • Art. 2697 c.c.

    il giudice di appello non abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata, secondo le regole di scomposizione della fattispecie in esame contraddistinta dalla presentazione dell'istanza di rimborso

    La regola sull’onere probatorio non è violata quando il giudice pone la prova del diritto al rimborso a carico del contribuente che lo domanda.

  • Art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, introdotto dall’art. 6 della legge 130/2022

    tale disposizione ha chiaramente natura sostanziale posto che, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, sono tali le norme che, come quella in esame, consistono in regole di giudizio la cui applicazione comporta una decisione di merito, di accoglimento o di rigetto della domanda

    La norma disciplina regole di giudizio e ha natura sostanziale, non processuale; non opera retroattivamente e si applica ai giudizi iniziati dopo il 16 settembre 2022. Nel caso concreto, il ricorso introduttivo era anteriore, quindi la disposizione non era applicabile.

  • Artt. 70, 71 e 72 del Regolamento (UE) n. 952/2013 e art. 136 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447/2015

    la Commissione tributaria regionale ha ritenuto, correttamente, che trattandosi di ripetizione dell'indebito, avendo la società spontaneamente provveduto al pagamento dei dazi, tenendo conto, anche delle royalties, nella determinazione del valore delle merci importate, era onere della stessa società allegare e dimostrare la insussistenza delle condizioni di vendita per le quali il pagamento delle royalties potesse considerarsi condizione della vendita nel senso di cui alla normativa UE

    La Corte non esamina nel merito la censura sull’interpretazione di queste norme, poiché il motivo è inammissibile per mancata critica della ratio probatoria della sentenza regionale. La decisione conferma, per il caso concreto, che il rimborso richiedeva prova specifica dell’assenza dei presupposti per considerare le royalties condizione della vendita.

  • Art. 117, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 952/2013; art. 173, paragrafo 3, del medesimo regolamento; art. 11 del d.lgs. 374/1990

    Sono indicati come base normativa dell’istanza di rimborso e di revisione dell’accertamento presentata dalla società; la Corte non ne fornisce una distinta interpretazione, ma rigetta la pretesa per mancata prova dei presupposti restitutori.

  • Art. 267 TFUE

    La società aveva chiesto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sulla rilevanza del Commento n. 11 e sulla disciplina unionale delle royalties; la Corte di cassazione non dispone il rinvio, dichiarando inammissibile il motivo che non attaccava la ratio decidendi.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 228/2012

    Ai sensi dell' art. 13 , comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 , inserito dall' art. 1 , comma 17, della legge n. 228 del 2012 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

    Il rigetto del ricorso comporta, ricorrendone i presupposti, l’obbligo per la ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Chi chiede il rimborso di dazi spontaneamente pagati deve provare i fatti costitutivi del proprio credito restitutorio: non basta contestare in astratto la daziabilità delle royalties o richiamare precedenti relativi ad altre importazioni.
  • La domanda di rimborso doganale deve identificare le singole operazioni interessate e collegare a ciascuna gli elementi probatori pertinenti, così da consentire di verificare se il pagamento delle royalties fosse una condizione della vendita e se i relativi importi dovessero concorrere al valore doganale.
  • Per il ricorso per cassazione occorre censurare la ratio effettiva della sentenza impugnata. Se il giudice ha deciso per difetto di prova, una censura concentrata soltanto sull’interpretazione astratta della normativa non supera tale ragione decisiva.
  • Il vizio di omesso esame non consente di ottenere una nuova ponderazione dei documenti o delle prove: va indicato un preciso fatto storico, discusso e decisivo, la cui considerazione avrebbe condotto con certezza a un esito diverso.
  • Una precedente decisione non vincola automaticamente in controversie doganali relative a dichiarazioni e operazioni diverse. Il giudicato esterno richiede identità delle parti e degli elementi costitutivi rilevanti dell’azione; la sola comunanza di questioni giuridiche o di contratti non basta.
  • La disposizione dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, secondo la decisione, ha natura sostanziale e si applica ai giudizi iniziati dopo il 16 settembre 2022, non a quelli introdotti anteriormente.

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