Sentenza n. 424/2026 - Latina, Sezione 1
per la declaratoria dell'obbligo di provvedere con un provvedimento espresso relativamente al silenzio/inadempimento/rigetto serbato dalla Questura di Latina, con riferimento alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata in data 04.12.2023, codice assicurata 055982794706;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento della Questura di Latina sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia in forza di visto rilasciato a seguito di nulla osta al lavoro subordinato stagionale, aveva presentato il 4 dicembre 2023 una domanda di rilascio del permesso di soggiorno mediante kit postale. Dopo il protrarsi dell'inerzia amministrativa, aveva diffidato l'Amministrazione il 3 maggio 2025 a concludere il procedimento. Ha quindi proposto azione ai sensi dell'art. 117 c.p.a., deducendo la violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 241/1990 e dell'art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998, per il mancato rispetto dell'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione. L'art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998 impone, a seguito della domanda, l'avvio e la conclusione del procedimento volto a verificare la sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo. L'Amministrazione aveva lasciato decorrere ampiamente il termine legale, senza fornire spiegazioni né in sede procedimentale né processuale. Il giudice ha ribadito che, in presenza di un'istanza specifica e circostanziata, l'Amministrazione deve adottare un provvedimento espresso, positivo o negativo, anche quando ritenga la domanda manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, poiché tali circostanze incidono soltanto sull'ampiezza della motivazione. La Questura di Latina è stata ordinata di concludere il procedimento con un provvedimento motivato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, senza che il giudice anticipasse la valutazione sulla spettanza del permesso. Il TAR ha riservato l'eventuale nomina del commissario ad acta a una successiva istanza del ricorrente in caso di persistente inadempimento e ha condannato l'Amministrazione alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
L'azione contro il silenzio consente di ottenere l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
«Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo»
L'obbligo di provvedere permane anche quando la domanda appaia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata; in tali casi è soltanto attenuato l'onere motivazionale.
art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998
«Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.»
La disposizione impone all'Amministrazione di svolgere il procedimento di verifica dei presupposti e di concluderlo entro il termine previsto mediante un provvedimento espresso.
È richiamato quale fondamento dei principi generali dell'azione amministrativa rilevanti per l'obbligo di provvedere.
Massime di principio
- A fronte di una domanda specifica e circostanziata diretta al rilascio di un titolo di soggiorno, la Questura ha l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato, positivo o negativo, entro il termine previsto dalla normativa di settore.
- La presentazione di un'istanza manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di adottare un provvedimento espresso; tali circostanze consentono soltanto una motivazione semplificata.
- Il giudice amministrativo, nel giudizio avverso il silenzio, può ordinare all'Amministrazione di concludere il procedimento entro un termine assegnato, senza sostituirsi ad essa nella valutazione dei presupposti sostanziali per il rilascio del titolo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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