Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35662/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza statuire sulle spese perché la parte intimata non ha svolto difese. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato. La decisione di merito, che aveva riconosciuto l’ordine di rilascio dell’immobile e la penale ridotta per l’occupazione successiva alla richiesta di restituzione, è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comodante)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto tra fratello e sorella qualificato dalla corte di merito come comodato precario avente a oggetto un immobile. La comodante aveva chiesto la restituzione del bene; il giudice d’appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato il comodatario al rilascio e al pagamento di una penale mensile per la protratta occupazione, riducendo equitativamente l’importo pattuito. Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 115 c.p.c., 1362, 1363, 1366, 1367, 1369, 1803, 1809, 1810 e 2697 c.c., oltre al vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che non fosse provata la sussistenza di un comodato precario e che fossero stati omessi fatti decisivi; (2) violazione degli artt. 1803, 1189, 2033 e 115 c.p.c., per avere la corte escluso il diritto alla restituzione delle somme versate nel corso del rapporto, che il ricorrente assumeva essere vere controprestazioni incompatibili con la gratuità del comodato; (3) violazione degli artt. 1382, 1454, 1809, comma 2, 2697 c.c. e 112 c.p.c., per avere la corte riconosciuto il diritto al rilascio senza prova dell’urgente e impreveduto bisogno e senza prova dell’inadempimento necessario a fondare la penale. La Cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché diretti, in sostanza, a contestare l’interpretazione del contratto e la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, senza denunciare specificamente la violazione dei canoni ermeneutici e senza indicare fatti decisivi realmente trascurati; inoltre, la questione dell’urgente bisogno è stata giudicata irrilevante in presenza di un comodato senza termine, e la prova dell’avvenuta restituzione gravava sul comodatario, non risultando fornita.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La censura che si risolve in una diversa lettura delle prove e dei fatti non integra un vizio deducibile come violazione di legge, se non è specificamente individuato lo scostamento del giudice dai canoni legali.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza sul contenuto della decisione non è scrutinabile in cassazione quando, sotto la veste della violazione processuale, mira in realtà a una nuova valutazione del merito.

  • art. 1189 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo dalla Corte ai fini della pretesa restituzione delle somme versate nel rapporto di comodato.

  • art. 1362 c.c.

    L’interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione specifica dei canoni ermeneutici, da indicare puntualmente.

  • art. 1363 c.c.

    Come per gli altri canoni ermeneutici richiamati, la sua violazione deve essere dedotta specificamente, non potendo la Cassazione sostituire la propria lettura a quella di merito.

  • art. 1366 c.c.

    La censura deve mostrare in modo specifico in che termini il giudice di merito se ne sia discostato; altrimenti è una mera proposta interpretativa alternativa.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato tra i canoni ermeneutici, ma la Corte ribadisce che non basta invocarne la violazione senza spiegarne concretamente l’erronea applicazione.

  • art. 1369 c.c.

    Il richiamo ai canoni interpretativi non consente una rivalutazione del merito in sede di legittimità.

  • art. 1382 c.c.

    La penale pattuita per il ritardo nella restituzione è stata riconosciuta e ridotta equitativamente dalla corte di merito; la censura del ricorrente è stata però ritenuta inammissibile perché diretta a contestare il presupposto fattuale dell’inadempimento.

  • art. 1454 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non pertinente alla decisione, che ha riguardato la penale per ritardata restituzione in un comodato precario.

  • art. 1803 c.c.

    Serve a qualificare il comodato come contratto essenzialmente gratuito; tuttavia il giudizio di merito sulla natura delle somme versate come onere e non controprestazione non è sindacabile in cassazione se si traduce in richiesta di nuova valutazione dei fatti.

  • art. 1809 c.c.

    La questione dell’urgente e impreveduto bisogno del comodante rileva solo nei comodati a termine; nel comodato senza termine (precario) è irrilevante.

  • art. 1810 c.c.

    Nel comodato senza determinazione di termine, il comodante può chiedere la restituzione; la doglianza del ricorrente è stata ritenuta inammissibile perché si fondava su una diversa lettura dei fatti e del contratto.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per ottenere la restituzione delle somme versate, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile in quanto mirante a sovvertire l’accertamento di merito sulla natura di tali esborsi.

  • art. 2697 c.c.

    In presenza di un comodato e della consegna del bene, incombeva sul comodatario la prova di aver restituito l’immobile nei termini; la mancata prova è stata valorizzata dalla Corte.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    La violazione di legge è deducibile solo se la censura individua specificamente l’erronea applicazione della norma, senza trasformarsi in critica alla ricostruzione del fatto.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    Richiamato nel secondo motivo, ma la doglianza è stata trattata come sostanziale richiesta di riesame del merito, quindi non ammissibile.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Il vizio di omesso esame di fatti decisivi richiede l’indicazione specifica del fatto storico trascurato e della sua decisività; nel caso concreto tale onere non è stato assolto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dal ricorrente.

Massime di principio

  • L’interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito e, in cassazione, può essere censurata solo denunciando specificamente la violazione dei canoni legali di ermeneutica; non è ammissibile una mera contrapposizione tra una lettura alternativa e quella prescelta dal giudice di merito.
  • Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione puntuale del fatto storico decisivo asseritamente omesso e della sua concreta idoneità a condurre a una decisione diversa; la generica elencazione di circostanze non basta.
  • Nel comodato senza determinazione di termine, la richiesta di restituzione del bene da parte del comodante legittima il rilascio senza necessità di provare l’urgente e impreveduto bisogno, che è invece rilevante solo nel comodato a termine.
  • Quando risulta la consegna del bene in comodato, spetta al comodatario dimostrare di aver adempiuto all’obbligo di restituzione nei termini; in difetto, il ritardo può fondare le conseguenze pattuite, inclusa la penale.
  • Le somme versate dal comodatario nel corso del rapporto non sono automaticamente qualificabili come corrispettivo incompatibile con la gratuità del comodato: la loro natura concreta va apprezzata dal giudice di merito e non può essere rivista in cassazione se la censura mira solo a una diversa lettura dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieComodatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.