Cassazione Civile, Ordinanza n. 18174/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario un'iscrizione ipotecaria e varie cartelle esattoriali sottese. In appello la commissione regionale aveva rigettato l'impugnazione principale del contribuente e accolto l'appello incidentale dell'agente della riscossione. In cassazione il contribuente ha proposto un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 2953 c.c. per avere il giudice di merito applicato alle cartelle il termine ordinario decennale di prescrizione. Nel corso del giudizio di legittimità è emerso inoltre che una parte dei debiti rientrava nello stralcio automatico previsto dall'art. 4 d.l. 119/2018, conv. in L. 136/2018, perché di importo residuo inferiore a 1.000 euro e riferiti ad annualità 2000-2010.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente ad alcune cartelle e alla relativa iscrizione ipotecaria, perché i relativi carichi erano stati automaticamente annullati per legge. Per le restanti cartelle ha accolto il ricorso nei limiti indicati, rilevando che il giudice d'appello aveva applicato in modo generico la prescrizione decennale senza verificare, per ciascun credito e per ciascun tributo, il termine prescrizionale effettivamente applicabile e le singole date di notifica. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 4 d.l. 119/2018 conv. in L. 136/2018
debiti di importo residuo fino a mille euro, relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, automaticamente annullati
La norma determina lo stralcio ope legis dei debiti rientranti nei suoi presupposti, con cessazione della materia del contendere sulle relative pretese e sugli atti esecutivi o cautelari collegati.
conversione del termine di prescrizione breve in quello lungo decennale
La conversione della prescrizione breve nel termine decennale opera solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo; la mancata o tardiva impugnazione di una cartella di pagamento non è sufficiente a produrre tale effetto.
ordinario termine di prescrizione decennale
In via generale i crediti d'imposta definitivamente accertati sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, salvo che la legge preveda un termine diverso e salvo l'actio judicati.
tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi
La Corte esclude che il credito tributario per imposta definitivamente accertata rientri nella nozione di prestazione periodica, perché ogni annualità origina una distinta obbligazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione è stato proposto denunciando violazione di legge in relazione al regime della prescrizione applicato dal giudice di merito.
Massime di principio
- La mancata impugnazione della cartella esattoriale non trasforma automaticamente la prescrizione breve del credito sottostante in prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.; la conversione richiede un titolo giudiziale definitivo.
- La prescrizione del credito riscosso a mezzo cartella segue la disciplina sostanziale del credito stesso: occorre quindi verificare, per ogni singola pretesa, il termine prescrizionale previsto dalla legge per quel tributo o per quel credito.
- Il credito d'imposta definitivamente accertato è, in via generale, soggetto a prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., perché l'obbligazione tributaria non ha natura periodica in senso tecnico, essendo autonoma per ciascun periodo d'imposta.
- Quando una disposizione sopravvenuta prevede l'annullamento automatico di carichi entro una certa soglia e per un determinato arco temporale, il giudizio relativo a tali carichi va dichiarato cessato per sopravvenuta mancanza dell'interesse alla decisione.
- Il giudice di merito non può applicare in modo indistinto un solo termine di prescrizione a una pluralità di cartelle riferite a crediti diversi, ma deve accertare separatamente la natura di ciascun credito, il relativo termine prescrizionale e le date rilevanti di notifica e di maturazione della prescrizione.
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