Sentenza n. 248/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - del verbale del Consiglio di Classe n. 99 del 30 agosto 2025, relativo allo scrutinio differito dell'anno scolastico 2024/2025 della classe -OMISSIS-; - del giudizio espresso con il voto Tre attribuito alla materia “Produzioni Animali”, come risultante dal medesimo verbale n. 99 del 2025 e dal verbale delle prove scritte e orali del 28 agosto 2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi, per quanto di ragione, il verbale delle prove scritte e orali del 28 agosto 2025 e la griglia di valutazione della prova scritta, ove lesivi degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di scrutinio differito e non ammissione alla classe successiva per mancato recupero dell'insufficienza in Produzioni Animali
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La studentessa, frequentante la quarta classe di un istituto tecnico, aveva impugnato il verbale del Consiglio di classe relativo allo scrutinio differito, il voto pari a 3/10 in Produzioni Animali e gli atti connessi, deducendo il difetto di istruttoria per omessa considerazione dell'esito positivo del percorso PCTO svolto presso un'azienda agraria; l'illogicità e sproporzione della non ammissione, deliberata a maggioranza e nonostante il superamento della prova di Matematica e il voto contrario di sei docenti; nonché la contraddittorietà e il difetto di motivazione derivanti dalla divergenza tra il voto 4/10 indicato nella griglia della prova scritta e il voto finale 3/10. L'Amministrazione ha evidenziato il rendimento discontinuo, le numerose assenze, la grave insufficienza già registrata in Produzioni Animali e l'esito negativo sia della prova scritta sia di quella orale di recupero, caratterizzata dall'assenza di linguaggio tecnico e dall'incapacità di fornire risposte adeguate. Ha inoltre sostenuto che il PCTO riguardasse competenze trasversali e prevalentemente pratiche, non specificamente riconducibili alla materia, e che la disciplina sopravvenuta sulla valutazione del PCTO non fosse applicabile ratione temporis.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. Il giudizio del Consiglio di classe sulla promozione è espressione di discrezionalità tecnica ed è sindacabile soltanto in presenza di manifesta e grave irragionevolezza, illogicità, difetto di motivazione o travisamento dei fatti. Nel caso concreto, la studentessa aveva riportato una grave insufficienza in Produzioni Animali già allo scrutinio finale e non aveva recuperato le lacune nella prova differita; tale esito era sufficiente a giustificare la non ammissione anche se riferito a una sola materia. La decisione a maggioranza non incideva sulla legittimità dell'atto, poiché il dato decisivo era l'accertamento oggettivo della preparazione raggiunta. Non vi era contraddizione tra il voto 4/10 della prova scritta e il voto finale 3/10, poiché quest'ultimo sintetizzava anche l'esito della prova orale, gravemente negativa. Il PCTO non poteva essere valutato secondo la disciplina introdotta dal d.P.R. n. 135/2025, entrata in vigore dopo lo scrutinio differito; in ogni caso, le competenze pratiche e trasversali maturate nel PCTO integrano, ma non sostituiscono, le competenze teoriche oggetto della prova disciplinare e un esito positivo può incidere solo in situazioni dubbie, non superare una grave insufficienza. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 5, d.P.R. 122/2009
sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e ... una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina
La non ammissione può essere disposta anche per una sola insufficienza disciplinare, purché effettivamente accertata e adeguatamente motivata.
art. 4, comma 6, d.P.R. 122/2009
previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico
Dopo la sospensione del giudizio, l'ammissione alla classe successiva presuppone il positivo accertamento del recupero delle carenze formative.
La valutazione degli esiti delle attività dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento è effettuata dal consiglio di classe, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti ed esplicitati nel Piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica
La disciplina sulla valutazione del PCTO è sopravvenuta rispetto all'anno scolastico e allo scrutinio differito oggetto del giudizio e non è stata applicata ratione temporis.
Il verbale delle prove, in quanto atto pubblico, è assistito da fede privilegiata quanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza.
La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Il giudizio del Consiglio di classe sulla promozione o non ammissione alla classe successiva costituisce esercizio di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta e grave irragionevolezza, illogicità, difetto di motivazione o travisamento dei fatti.
- La non ammissione alla classe successiva può essere legittimamente disposta anche in presenza di una sola insufficienza disciplinare, quando la prova di recupero evidenzi il mancato superamento di gravi lacune formative; il fatto che la decisione sia assunta a maggioranza non ne determina l'illegittimità.
- La divergenza tra il voto conseguito nella prova scritta e il voto finale non è di per sé contraddittoria quando il voto finale costituisca la sintesi dell'esito della prova scritta e di quella orale, purché il verbale dia conto degli elementi che giustificano la valutazione complessiva.
- Le competenze pratiche e trasversali maturate nel PCTO integrano, ma non sostituiscono, le competenze teoriche oggetto della valutazione disciplinare; un esito positivo del PCTO può rilevare nelle situazioni dubbie, ma non consente di superare una grave insufficienza accertata nella prova di recupero.
- La disciplina sopravvenuta che impone la valutazione degli esiti del PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari non si applica a un anno scolastico e a uno scrutinio differito interamente conclusi prima della sua entrata in vigore.
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