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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31702/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Segreto impugna l'ordinanza del Tribunale di Palermo che ha rigettato il riesame della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP. I motivi denunciati riguardano: mancata autonoma valutazione e vizio di motivazione del GIP e del Tribunale rispetto agli elementi indiziari (art. 292 c.p.p.), difetto di specificità e travisamento delle intercettazioni a supporto dei singoli capi di imputazione (capo 7, 10-14), contestazione di concorso apparente/assorbimento tra reati (detenzione, porto e offerta in vendita di armi), censura sulla qualificazione dell'aggravante mafiosa (art. 416-bis.1 c.p.) e l'omessa valutazione puntuale delle esigenze cautelari e del pericolo di recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: 1) il primo motivo è infondato perché il GIP ha fornito una autonoma valutazione degli atti e delle esigenze cautelari (ricostruzione di circostanze significative e selezione degli elementi probatori), dunque non è stata violata la norma sulla motivazione; 2) molte censure (soprattutto quelle che chiedono diversa valutazione di fatto o diversa interpretazione delle intercettazioni) escano dal sindacato di legittimità e non sono sindacabili in Cassazione; 3) alcuni motivi (assorbimento dei reati e contestazione dell'aggravante mafiosa) sono inammissibili per carenza di interesse, poiché una diversa qualificazione non avrebbe modificato la legittimità né la durata della misura cautelare, che può reggersi sui capi relativi all'offerta in vendita di armi (art. 1 e 7 legge 895/1967); 4) il decimo motivo è generico e infondato perché il Tribunale ha adeguatamente motivato il pericolo di reiterazione. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; ordine di trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario (nessuna immediata liberazione).

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Criterio della gravità indiziaria richiesto per l'adozione di misure cautelari: la Corte rileva che gli elementi intercettati configurano la probatio minor necessaria a sostenere la misura.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    comma 1 lett. c) e comma 2 lett. c)

    Obbligo di autonoma valutazione e motivazione del giudice delle misure; soddisfatto nel caso concreto poiché il GIP ha riprodotto gli atti ma ha anche espresso valutazioni proprie sugli elementi rilevanti.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai termini/processo cautelare; la Corte ha ritenuto le censure connesse generiche o non rilevanti per la legittimità della misura.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Circostanza aggravante di matrice mafiosa: la Corte ha rilevato che la contestazione relativa all'aggravante è inammissibile per carenza di interesse se dalla sua esclusione non derivano effetti immediati sulla misura cautelare.

  • legge n. 895/1967 (artt. 1 e 7)

    Reati relativi all'offerta in vendita di armi comuni da sparo: la Corte sottolinea che i capi relativi all'offerta in vendita (art. 1 e 7) sono sufficienti a reggere la custodia cautelare in carcere.

  • art. 15 cod. pen.

    Principio dell'assorbimento/concorrente apparente di norme: il Tribunale si è pronunciato sul concorso tra reati, e la Corte ha ritenuto la contestazione priva di interesse visto l'effetto pratico nullo sulla misura.

  • artt. 280 comma 2 e 303 comma 4 lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamate in tema di limite di durata della custodia cautelare e dei requisiti per la sua applicazione: la Corte osserva che la pena edittale dei reati più gravi giustifica la misura applicata.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Regole di enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione: il ricorso conteneva i motivi enunciati nei limiti richiesti, ma molti investivano questioni di fatto non sindacabili.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Prescrizione di trasmettere la sentenza al direttore dell'istituto penitenziario se la sentenza non comporta liberazione; ordine dato dalla Corte.

Massime di principio

  • Il giudizio di legittimità sulle misure cautelari è limitato: la Cassazione non rivede liberamente le valutazioni di fatto e l'interpretazione delle intercettazioni se la motivazione del giudice di merito è logica e congruente.
  • La mera riproduzione degli atti nella motivazione non è di per sé nulla: il GIP deve comunque mostrare una autonoma selezione e valutazione degli elementi rilevanti, che la Corte ritiene sussistente quando emergono passaggi argomentativi che esplicitano le ragioni della decisione.
  • Le censure che propongono una diversa valutazione delle stesse circostanze, senza dimostrare un vizio di diritto o una manifesta illogicità della motivazione, sono generalmente inammissibili o destinate al rigetto in Cassazione.
  • La contestazione formale della qualificazione giuridica dei reati rileva in Cassazione solo se produce un vantaggio concreto sul regime cautelare (ad es. incide sulla legittimità o sulla durata della misura); altrimenti è inammissibile per carenza di interesse.
  • La contestazione di circostanze aggravanti (es. aggravante mafiosa) è rilevante in sede di legittimità solo se la loro esclusione avrebbe immediati e concreti effetti sul "an" o sul "quomodo" della misura cautelare.
  • Per resistere con successo in Cassazione, la difesa deve individuare e dimostrare un errore di diritto, una manifesta illogicità o insufficienza della motivazione, non soltanto proporre una diversa lettura fattuale delle intercettazioni.
  • In tema di armi e misure cautelari, l'esistenza di plurime condotte relative alla disponibilità e al traffico di armi e la loro prossimità temporale alla misura costituiscono elementi forti per la valutazione del pericolo di reiterazione.

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