Cassazione Civile, Ordinanza n. 32009/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia trae origine dal licenziamento intimato a un lavoratore nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, ritenuto illegittimo dai giudici di merito con condanna alla reintegra e al pagamento di un'indennità risarcitoria nei limiti di dodici mensilità. La corte d'appello, con sentenza definitiva, ha poi confermato anche il mancato abbattimento del danno da aliunde perceptum in relazione a un'indennità di mancato avviamento al lavoro (IMA) percepita dal lavoratore dopo il licenziamento, qualificata dai giudici di merito come prestazione sostanzialmente previdenziale e assimilabile all'indennità di disoccupazione. Avverso tale sentenza la società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. La rinuncia non risultava notificata alla controparte né accettata o munita di visto, sicché la Corte ha esaminato gli effetti processuali di tale atto.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso non accettata e non notificata alla controparte e ha dichiarato l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per carenza di interesse, escludendo la possibilità di pronuncia di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre escluso la condanna alle spese perché la parte resistente non ha svolto difese e ha ritenuto non applicabile l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 proprio perché la declaratoria è stata di inammissibilità sopravvenuta e non di rigetto o altra ipotesi tipica.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, se non notificata alle controparti costituite né accettata o munita di visto, non comporta l'estinzione del giudizio di cassazione, ma determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e quindi l'inammissibilità del ricorso.
È richiamato solo per descrivere la disciplina dell'indennità di mancato avviamento al lavoro, qualificata dai giudici di merito come prestazione sostanzialmente previdenziale.
Legge di conversione del d.l. 243/2016, richiamata come fonte della disciplina dell'indennità di mancato avviamento al lavoro.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non si applica quando la decisione è di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per carenza di interesse derivante da rinuncia non accettata.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se non notificata alle controparti costituite e non accettata o vidimata, non produce estinzione del processo, ma rende improseguibile la decisione sul gravame per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando la rinuncia al ricorso interviene prima della decisione e manca un valido perfezionamento nei confronti delle controparti, la Corte deve dichiarare l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso, non il rigetto nel merito.
- La declaratoria di inammissibilità sopravvenuta per rinuncia non consente l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per il ricorrente soccombente.
- In assenza di difese della parte resistente, la Corte può non provvedere sulle spese di lite.
Come è indicizzato
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