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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32339/2022 del 03/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IMU per l'anno 2013, emesso per il mancato riconoscimento dell'agevolazione per abitazione principale. La controversia nasceva dal fatto che la contribuente risiedeva nel Comune di Martinsicuro, mentre il coniuge aveva mantenuto la residenza nel Comune di Teramo, e l'Ufficio aveva negato l'agevolazione sul presupposto che l'intero nucleo familiare non dimorasse e non risiedesse nell'immobile della ricorrente. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto, ritenendo non applicabile l'agevolazione ad entrambi gli immobili ubicati in Comuni diversi, pur in presenza di residenze separate dei coniugi. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, sostenendo che l'agevolazione IMU dovesse spettare comunque a un membro della famiglia e che il coniuge, residente a Teramo, non ne aveva fruito.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del D.L. n. 201 del 2011 nella parte in cui subordinava la nozione di abitazione principale anche alla dimora abituale e residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, anziché del solo possessore. Applicando tale principio, la Corte ha affermato che non poteva essere negata l'agevolazione IMU alla contribuente per il solo fatto che il coniuge avesse diversa residenza in altro Comune. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha accolto l'originario ricorso della contribuente con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate per le oscillazioni giurisprudenziali e per il rilievo decisivo della pronuncia costituzionale intervenuta in corso di causa.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato utilizzato come norma di legittimità per denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto da parte della sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 2, D.L. n. 201 del 2011

    La Corte, alla luce della pronuncia costituzionale, ha escluso che la nozione di abitazione principale richieda la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore; il requisito va riferito al solo possessore dell'immobile.

  • art. 1, comma 743, L. n. 160 del 2019

    La Corte lo richiama per affermare che i soggetti passivi IMU sono i possessori dell'immobile, ossia il proprietario o il titolare di diritti reali sull'immobile.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    È stata applicata per decidere la causa nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • sentenza Corte cost. n. 209 del 2022

    "per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente"

    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la parte della disposizione che richiedeva anche la dimora abituale e residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, sostituendola con il riferimento al solo possessore.

Massime di principio

  • Ai fini dell'IMU, la nozione di abitazione principale va riferita al possessore dell'immobile e non richiede che l'intero nucleo familiare dimori e risieda anagraficamente nello stesso immobile.
  • Quando il parametro normativo sull'abitazione principale è dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui subordina il beneficio alla residenza del nucleo familiare, il giudice di legittimità deve applicare il nuovo assetto interpretativo anche alle controversie pendenti.
  • Se la questione di diritto è decisa sulla base di una pronuncia sopravvenuta e non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.
  • L'agevolazione IMU non può essere negata al singolo possessore per il solo fatto che il coniuge abbia fissato residenza in altro Comune, se il requisito dell'abitazione principale risulta integrato in capo al possessore stesso.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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