Cassazione Civile, Ordinanza n. 29528/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte del contribuente, di un avviso di iscrizione ipotecaria fondato su più cartelle di pagamento relative a carichi sia tributari sia non tributari, riferiti a diverse annualità. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso del contribuente; l’ente riscossione aveva quindi proposto appello. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l’appello ritenendo nulla, in modo radicale, la costituzione in giudizio dell’Agenzia tramite un avvocato del libero foro anziché tramite l’Avvocatura dello Stato. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione degli artt. 11, 12 e 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 1 del d.l. n. 193 del 2016 conv. in l. n. 225 del 2016 e dell’art. 4-novies del d.l. n. 34 del 2019 conv. in l. n. 58 del 2019, sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso la possibilità per l’ente di avvalersi di un avvocato del libero foro.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha richiamato il principio già affermato dalle Sezioni Unite secondo cui l’Agenzia delle entrate-Riscossione può difendersi, a seconda dei casi, con l’Avvocatura dello Stato oppure con avvocati del libero foro; quando la scelta dipende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla convenzione o dall’indisponibilità dell’Avvocatura, la costituzione mediante l’una o l’altra difesa presuppone implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza necessità di specifica allegazione o prova. La CTR, invece, non aveva distinto tra le ipotesi che consentono il patrocinio dell’Avvocatura e quelle che consentono il ricorso al libero foro, limitandosi a ritenere radicalmente nulla la costituzione tramite avvocato esterno. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
violazione di legge processuale dedotta con il ricorso per cassazione
la censura è stata formulata come vizio processuale della sentenza d’appello per erronea declaratoria di inammissibilità/nullità della costituzione in giudizio.
artt. 11, 12 e 15 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamati dal ricorrente a sostegno della legittimazione difensiva dell’ente nel processo tributario.
art. 1 del d.l. n. 193 del 2016 conv. in l. n. 225 del 2016
richiamato per la disciplina della rappresentanza e difesa dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
art. 4-novies del d.l. n. 34 del 2019 conv. in l. n. 58 del 2019
richiamato quale ius superveniens pertinente alla facoltà dell’ente di avvalersi del libero foro.
art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933
menzionato nel principio richiamato dalla Corte come norma che consente, in casi speciali e con apposita delibera motivata, il ricorso all’Avvocatura dello Stato o disciplina i casi di conflitto.
artt. 4 e 17 d.lgs. n. 50 del 2016
richiamati come parametri per l’affidamento dell’incarico a professionisti del libero foro.
art. 1, comma 5, d.l. n. 193 del 2016 conv. in l. n. 225 del 2016
richiamato come base degli atti di carattere generale con cui sono individuati i criteri per il ricorso al libero foro.
Massime di principio
- L’ente della riscossione può essere rappresentato e difeso, nei limiti della disciplina speciale e convenzionale, sia dall’Avvocatura dello Stato sia da avvocati del libero foro; la legittimità della scelta dipende dalla concreta riconducibilità del caso alle ipotesi previste dall’ordinamento e dalla convenzione applicabile.
- Quando la difesa dell’ente è affidata all’una o all’altra forma di patrocinio consentita dalla disciplina speciale, la sussistenza del relativo presupposto normativo si presume implicitamente nella costituzione in giudizio e non richiede specifica allegazione o prova, neppure in cassazione.
- Il giudice di merito non può dichiarare radicalmente nulla la costituzione dell’ente solo perché avvenuta tramite avvocato del libero foro, dovendo verificare se il caso rientri tra quelli che consentono tale modalità difensiva.
- In tema di rappresentanza processuale degli enti di riscossione, la corretta distinzione tra ipotesi riservate all’Avvocatura dello Stato e ipotesi affidabili al libero foro è decisiva ai fini della validità della costituzione in giudizio.
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