Cassazione Civile, Ordinanza n. 06787/2025 del 14/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva chiesto la definizione agevolata prevista dall'art. 1, comma 1011, l. n. 296/2006 per pendenze relative ai periodi d'imposta 2002-2005; aveva versato la prima rata ma non le successive. L'Ufficio aveva quindi comunicato il diniego della procedura agevolata, dichiarato la decadenza dal beneficio rateale e avviato la riscossione dell'intero dovuto. I giudici di merito avevano annullato diniego e atti di riscossione, ritenendo che l'omesso pagamento delle rate successive non facesse rivivere l'obbligazione tributaria originaria, come se la definizione avesse prodotto una novazione oggettiva, sicché l'Ufficio avrebbe potuto al più esigere quanto definito in via agevolata, ma non l'importo originario. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 1, comma 1011, l. n. 296/2006 e dell'art. 1, comma 5-bis, d.l. n. 106/2005, sostenendo che il mancato pagamento delle rate successive comporta la decadenza dal beneficio della definizione agevolata; con il secondo, subordinato, ha dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando che il giudice di merito non avesse determinato il quantum effettivamente dovuto dal contribuente in relazione alla definizione rateale non rispettata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo il secondo. Ha affermato che la definizione agevolata non ha effetto novativo: il pagamento della prima rata non estingue l'obbligazione originaria, mentre il mancato pagamento delle rate successive alle scadenze previste integra una violazione delle condizioni della procedura agevolata e determina la decadenza dai benefici concessi, consentendo all'Ufficio la ripresa integrale della pretesa tributaria. In conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, che dovrà riesaminare la controversia alla luce di tali principi. Il secondo motivo, relativo alla pretesa omessa pronuncia sul quantum, è rimasto assorbito.
Norme richiamate
art. 1, comma 1011, l. n. 296/2006
norma che introduce una disciplina di favore per la definizione agevolata del debito tributario mediante rateizzazione; il suo mancato rispetto comporta decadenza dai benefici accordati e legittima la ripresa della riscossione dell'intero dovuto.
art. 1, comma 5-bis, d.l. n. 106/2005
richiamato insieme alla disciplina della definizione agevolata per sostenere che l'omesso pagamento delle rate successive fa venir meno il beneficio.
artt. 4 d.l. n. 245 del 2002 e 9, comma 2, l. n. 212 del 2000
sono richiamati quale base della sospensione degli obblighi tributari per i contribuenti colpiti dagli eventi calamitosi dell'Etna.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il principio di esaustività del ricorso per cassazione non va interpretato in modo eccessivamente formalistico, se il ricorso indica puntualmente il contenuto degli atti richiamati e la loro collocazione negli atti di causa.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
base del motivo di ricorso per nullità processuale, qui prospettata per violazione dell'art. 112 c.p.c.
richiamato per denunciare l'omessa pronuncia/determinazione del quantum dovuto dal contribuente.
le norme di favore, essendo eccezionali rispetto alle regole generali, non possono essere applicate oltre i casi espressamente previsti.
Massime di principio
- Nelle definizioni agevolate dei debiti tributari, il pagamento della prima rata non produce di regola effetto novativo: l'obbligazione originaria resta sullo sfondo e la procedura è subordinata all'adempimento integrale delle rate alle scadenze previste.
- Il mancato pagamento delle rate successive in una procedura agevolata costituisce inadempimento delle condizioni di accesso al beneficio e determina la decadenza dalla definizione, con conseguente legittimità della ripresa della riscossione dell'intero tributo originario.
- Le agevolazioni fiscali hanno natura eccezionale e vanno interpretate restrittivamente, nel rispetto dell'art. 14 disp. prel. c.c., non potendo essere estese a casi non espressamente contemplati dalla legge.
- In sede di ricorso per cassazione, il requisito di specificità e autosufficienza non va inteso in senso eccessivamente formalistico quando il ricorso indichi con precisione il contenuto degli atti richiamati e la loro collocazione nel fascicolo.
- Quando il primo motivo è dirimente e conduce alla cassazione della sentenza, il secondo motivo resta assorbito.
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