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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26073/2024 del 04/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società proprietaria di aree edificabili impugnava un avviso di accertamento IMU per l'anno 2012, con il quale il Comune contestava un parziale omesso versamento relativamente a terreni siti in un comparto edificabile. La contribuente contestava, da un lato, l'asserita ultrattività delle dichiarazioni ICI presentate per gli anni 2008 e 2009 e, dall'altro, la stima del valore imponibile effettuata dal Comune. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello il Comune otteneva la riforma della decisione: la CTR escludeva sì l'efficacia ultrattiva delle dichiarazioni ICI, ma confermava il valore accertato dal Comune, ritenendo non comparabili alcuni atti utilizzati dalla perizia di parte e valorizzando una perizia successiva redatta in sede di trasformazione societaria. In cassazione la ricorrente deduceva, con un unico motivo, la violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 e la nullità della sentenza d'appello per motivazione contraddittoria e manifestamente illogica, sostenendo che la CTR avesse confermato la stima comunale senza adeguata e coerente giustificazione.

La decisione

La Corte ha preliminarmente dichiarato improcedibile il controricorso del Comune, perché depositato oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso per cassazione, con conseguente inutilizzabilità anche delle memorie e dell'atto di costituzione dei nuovi difensori della resistente. Nel merito ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato l'unico motivo: la motivazione della sentenza della CTR non era apparente né costituzionalmente inesistente, ma congrua e logicamente sufficiente; la censura mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio, preclusa in sede di legittimità. La Corte ha ribadito che, ai fini IMU, il valore venale delle aree fabbricabili va determinato secondo i parametri tassativi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992, e che la valutazione di merito è incensurabile se congruamente motivata. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata ex art. 96, comma 4, c.p.c. al pagamento di euro 2.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 370 c.p.c.

    termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso

    il controricorso depositato oltre il termine è improcedibile; l'inosservanza del termine preclude anche il deposito di memorie e la piena partecipazione difensiva scritta della resistente.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    la censura di nullità per motivazione deve confrontarsi con i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione, non potendo tradursi in richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    la sentenza tributaria deve esporre concisamente i motivi in fatto e in diritto; il vizio sussiste solo in caso di motivazione apparente, mancante o incomprensibile.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    l'obbligo di motivazione è violato solo quando la sentenza non consenta di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    la motivazione è costituzionalmente necessaria; la sua mancanza o apparenza integra un vizio rilevante in cassazione.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 504

    il valore imponibile delle aree fabbricabili va determinato secondo parametri tassativi: zona territoriale, indice di edificabilità, destinazione d'uso, oneri di adattamento e prezzi medi di mercato di aree analoghe, riferiti all'anno di imposizione.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    quando il ricorso è definito in conformità a proposta di manifesta infondatezza, la parte ricorrente può essere condannata al pagamento di una somma equitativa in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la definizione del giudizio con rigetto del ricorso comporta la verifica dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    in caso di decisione conforme alla proposta del consigliere, si applica la disciplina speciale anche quanto alle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96, comma 4, c.p.c.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione è configurabile solo nelle ipotesi di anomalia motivazionale che equivalgono a mancanza costituzionalmente rilevante della motivazione; non è invece consentito censurare la semplice insufficienza o non condivisibilità del ragionamento del giudice di merito.
  • Quando si contesta in cassazione la stima del valore venale di un'area fabbricabile ai fini IMU, il ricorso è infondato se mira in sostanza a una nuova valutazione del materiale probatorio, anziché denunciare la violazione dei parametri legali tassativi che regolano la determinazione del valore imponibile.
  • La valutazione del valore imponibile delle aree edificabili deve essere effettuata con riferimento ai criteri stabiliti dall'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992, e la motivazione del giudice di merito è sufficiente se dà conto, in modo coerente, dell'applicazione di tali criteri al caso concreto.
  • Il controricorso per cassazione depositato oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso è improcedibile e non può produrre gli effetti difensivi pieni previsti per il deposito tempestivo.
  • In caso di definizione del ricorso in conformità alla proposta di manifesta infondatezza, la Corte può applicare la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. e verificare i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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