Cassazione Civile, Ordinanza n. 28033/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Un proprietario di un appartamento sito al piano inferiore agiva per ottenere il risarcimento dei danni da allagamento del proprio immobile, che assumeva causato dalla fuoriuscita di acqua dall'appartamento sovrastante. In primo grado la domanda era stata rigettata per difetto di prova del nesso causale e della riconducibilità del danno a fatto e colpa della proprietaria convenuta, anche considerando elementi che facevano ipotizzare una diversa origine del sinistro, collegata al condominio. In appello l'attore chiedeva la riforma della decisione invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c., sostenendo che la domanda originaria dovesse essere qualificata fin dall'inizio come azione per danni da cosa in custodia e che il giudice avrebbe dovuto applicare il principio iura novit curia. Con il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 113 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto che la domanda introduttiva fosse ex art. 2043 c.c. e non ex art. 2051 c.c.; 2) violazione dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 113 c.p.c., oltre a vizio motivazionale, per aver ritenuto inammissibile la diversa qualificazione della domanda nonostante gli elementi di fatto già dedotti; 3) violazione degli artt. 2051 e 116 c.p.c. per l'asserita erronea valutazione delle prove testimoniali e documentali sulla causa dell'allagamento e sulla responsabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati/inammissibili i primi due motivi perché il principio iura novit curia non consente al giudice di pronunciare oltre il petitum o di mutare la causa petendi in presenza di una domanda originaria di responsabilità aquiliana; inoltre la domanda ex art. 2051 c.c. costituiva una mutatio libelli introdotta solo in appello ed era quindi inammissibile. Ha inoltre escluso la possibilità di censurare in cassazione la valutazione delle prove, trattandosi di apprezzamento di merito riservato al giudice di appello, se sorretto da motivazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
La responsabilità da cose in custodia richiede una specifica allegazione dei fatti costitutivi; non può essere introdotta per la prima volta in appello se in primo grado era stata proposta una diversa azione di responsabilità aquiliana, salvo che i fatti dedotti siano già idonei a integrarla compiutamente.
Se la domanda originaria è impostata come responsabilità aquiliana, il giudice non può riqualificarla oltre i limiti del petitum e della causa petendi, e l'attore non può trasformarla successivamente in domanda ex art. 2051 c.c. senza incorrere in mutatio libelli.
Il principio iura novit curia va coordinato con il divieto di ultra/extra petizione e non consente al giudice di attribuire alla domanda una diversa fattispecie costitutiva non devoluta dalle parti.
Il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda, né attribuirle una qualificazione incompatibile con i fatti allegati e con il thema decidendum introdotto in giudizio.
La censura di violazione di legge è inammissibile quando mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa qualificazione non consentita dal perimetro del giudizio di legittimità.
Il vizio motivazionale non può essere dedotto in modo generico o non intelligibile; occorre indicare specificamente il contrasto tra la motivazione e le norme o la giurisprudenza applicabile.
Il motivo di ricorso deve contenere argomentazioni specifiche e intelligibili, idonee a spiegare perché la decisione sarebbe in contrasto con la disciplina applicabile; altrimenti il motivo è inammissibile.
La valutazione delle prove è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logicamente coerente.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il principio iura novit curia non consente al giudice di introdurre d'ufficio una diversa causa petendi o di mutare la fattispecie costitutiva della domanda in violazione del divieto di ultra/extra petizione.
- La domanda di risarcimento per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. non può essere proposta per la prima volta in appello se in primo grado era stata dedotta solo responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., salvo che l'atto introduttivo contenga già tutti gli elementi fattuali idonei a integrare la diversa azione.
- Le azioni ex artt. 2043 e 2051 c.c. hanno presupposti probatori diversi: nella prima l'attore deve provare la condotta illecita e il nesso causale, nella seconda rileva la relazione di custodia e il danno da cosa, con differente assetto dell'onere della prova.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio istruttorio; la critica alla ricostruzione dei fatti è inammissibile se mira soltanto a sostituire l'apprezzamento del giudice di merito con uno diverso.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico, intelligibile e coerente con la censura proposta; deduzioni generiche o meramente assertive determinano inammissibilità.
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