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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36078/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente, legale rappresentante e liquidatore della società beneficiaria, era stata condannata per avere omesso il versamento dell’IVA dovuta per il 2016, compensandola mediante crediti IVA inesistenti per euro 360.080,31, provenienti da due società prive di effettiva struttura e operatività e trasferiti tramite accollo tributario. Il Tribunale l’aveva condannata a un anno di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale; la Corte d’appello di Catania, con sentenza del 17 febbraio 2026, aveva confermato la condanna. Con il primo motivo di ricorso, la difesa ha dedotto violazione degli artt. 42 c.p. e della disciplina tributaria, nonché vizio di motivazione sul dolo: la ricorrente avrebbe fatto legittimo affidamento sul visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato, individuato dalle società accollanti e non da lei o dalla società amministrata, e non avrebbe avuto un effettivo potere di controllo sul certificatore. Con il secondo motivo ha denunciato omessa motivazione e violazione dell’art. 2 c.p., sostenendo che la causa di non punibilità introdotta nel 2024 dall’art. 10-quater, comma 2-bis, d.lgs. n. 74/2000 dovesse applicarsi retroattivamente al caso, in ragione di una pretesa obiettiva incertezza tecnica sulla spettanza dei crediti. La difesa ha inoltre ribadito le censure con memoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché entrambi i motivi sono manifestamente infondati. Quanto al primo, la Corte ha rilevato che la responsabilità non era stata desunta dalla scelta del professionista certificatore o da un autonomo dovere di vigilanza su di lui, ma dalla valutazione complessiva dell’importo elevato, della provenienza dei crediti da società-cartiere, dell’anomalia dell’operazione e del ruolo apicale della ricorrente. Il visto di conformità non garantisce l’effettiva esistenza dei crediti e non esclude di per sé il dolo; l’estraneità del certificatore alla sfera organizzativa della società beneficiaria non fonda un affidamento incolpevole. La censura, nella parte in cui sollecitava una diversa lettura delle prove, era estranea al giudizio di legittimità. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto la causa di non punibilità dell’art. 10-quater, comma 2-bis, non pertinente: i giudici di merito avevano accertato crediti inesistenti, generati da società prive di reale operatività, e non una situazione di obiettiva incertezza tecnico-giuridica sulla spettanza di crediti. L’omessa risposta espressa della Corte d’appello non integrava quindi un vizio motivazionale, essendo la deduzione manifestamente infondata e incompatibile con gli accertamenti di fatto. La memoria difensiva è stata giudicata reiterativa e inidonea a modificare tali conclusioni. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000

    Secondo il costante insegnamento di questa Corte, il reato di indebita compensazione disciplinato dall'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 è punibile a titolo di dolo generico, consistente nella cosciente e volontaria utilizzazione di crediti non spettanti o inesistenti ai fini dell'omesso versamento delle imposte dovute.

    La fattispecie è punibile a titolo di dolo generico, costituito dalla cosciente e volontaria utilizzazione del credito non spettante o inesistente per omettere il versamento delle imposte.

  • art. 17 d.lgs. n. 241/1997

    Si è più nello specifico affermato che in tema di indebita compensazione, assume rilevanza penale il pagamento effettuato mediante compensazione con crediti d'imposta di debiti tributari acquisiti a seguito di accollo fiscale, posto che l'art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, non prevede il caso dell'accollo, richiedendo che la compensazione avvenga unicamente tra i medesimi soggetti del rapporto d'imposta

    La compensazione tributaria richiede, secondo il principio richiamato dalla Corte, identità tra i soggetti dei rapporti d’imposta; l’utilizzo di crediti acquisiti tramite accollo non previsto dalla disciplina può integrare l’indebita compensazione.

  • art. 10-quater, comma 2-bis, d.lgs. n. 74/2000

    La disposizione è chiaramente modellata sulla categoria dei crediti non spettanti e sulla presenza di situazioni caratterizzate da obiettiva incertezza interpretativa o valutativa.

    La causa di non punibilità introdotta dal comma 2-bis riguarda situazioni di obiettiva incertezza sugli elementi o sulle qualità che fondano la spettanza del credito; non si estende, nella vicenda esaminata, all’utilizzo di crediti ritenuti inesistenti perché generati da società-cartiere.

  • art. 2, comma 4, c.p.

    La ricorrente deduce la violazione dell'art. 2 cod. pen. e il vizio di mancanza di motivazione per non avere la Corte d'appello esaminato la questione concernente l'applicabilità del nuovo comma 2-bis dell'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, invocata con le conclusioni scritte depositate in giudizio.

    La ricorrente invocava l’applicazione retroattiva della disciplina sopravvenuta più favorevole; la Corte ha escluso che la disposizione fosse applicabile alla fattispecie, qualificata dai giudici di merito come utilizzo di crediti inesistenti.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, secondo la regola generale di cui all’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in assenza di una causa di non colpevolezza nella determinazione dell’inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel delitto di indebita compensazione, il dolo generico consiste nella cosciente e volontaria utilizzazione di crediti non spettanti o inesistenti per omettere il versamento delle imposte dovute; l’inesistenza del credito è un indice significativo della consapevolezza, valutabile insieme agli altri elementi concreti del caso.
  • L’affidamento nel professionista che cura gli adempimenti fiscali, così come la presenza di un visto di conformità, non esclude automaticamente il dolo. Occorrono elementi concreti che dimostrino una buona fede effettiva e incolpevole; la delega professionale non elimina i doveri di vigilanza e controllo dell’amministratore sulla gestione e sulle operazioni fiscali rilevanti.
  • La provenienza del visto di conformità da un professionista scelto da soggetti terzi coinvolti nell’operazione non fonda, da sola, un affidamento incolpevole del beneficiario della compensazione. La consapevolezza può essere desunta da una valutazione complessiva, tra l’altro, dell’entità dell’operazione, dell’anomalia della provenienza dei crediti, della loro effettiva esistenza e del ruolo gestorio dell’imputato.
  • La causa di non punibilità prevista dall’art. 10-quater, comma 2-bis, d.lgs. n. 74/2000 presuppone una situazione di obiettiva incertezza tecnico-giuridica circa gli elementi o le qualità che fondano la spettanza del credito; non coincide con l’incertezza soggettiva dell’agente né con un affidamento sul professionista e non è pertinente quando il credito sia stato accertato come inesistente per difetto di reale origine economica.
  • L’omessa confutazione espressa di una deduzione difensiva non integra vizio di motivazione quando la sua manifesta infondatezza o incompatibilità con gli accertamenti di fatto emerga implicitamente dalla struttura argomentativa della decisione.

Come è indicizzato

MaterieIndebita compensazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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