Cassazione Civile, Ordinanza n. 34253/2025 del 27/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Un soggetto aveva sottoscritto, tramite una fiduciaria, una proposta di assicurazione poi perfezionata con emissione di polizza, versando un premio unico e un successivo versamento aggiuntivo, per un totale di 192.000 euro. La polizza prevedeva prestazioni in caso di vita a scadenza e in caso di decesso prima di tale data. In giudizio chiedeva in via principale la nullità del contratto quadro e del contratto di assicurazione, deducendo la violazione dell’obbligo di forma scritta ex art. 23 TUF; in subordine, domandava il risarcimento dei danni per violazione del TUF e del regolamento Consob, nonché la restituzione delle somme versate. La società convenuta eccepiva carenza di legittimazione attiva e prescrizione, contestando nel merito. I giudici di merito rigettavano le domande ritenendo, da un lato, che la disciplina invocata non fosse applicabile alla polizza stipulata prima dell’introduzione dell’art. 25-bis TUF e, comunque, che il contratto fosse stato stipulato per iscritto; dall’altro lato, che la domanda risarcitoria fosse inammissibile per genericità e comunque non risultasse provata la perdita del capitale investito. In cassazione il ricorrente deduceva tre motivi: 1) violazione delle norme codicistiche sul contratto di assicurazione, sostenendo che la polizza fosse in realtà un investimento finanziario privo di rischio assicurativo e quindi nulla per mancanza di causa; 2) violazione del TUF e del regolamento Consob per mancata declaratoria di nullità del contratto di investimento; 3) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, perché la perdita del capitale sarebbe stata provata o comunque non contestata. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso: il primo motivo era eccentrico rispetto alla qualificazione data dalla corte di merito e introduceva una questione nuova; il terzo non censurava la ratio decidendi principale della sentenza impugnata, fondata sulla genericità e inammissibilità del motivo di appello sulla responsabilità risarcitoria, sicché restava assorbito il secondo motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché fondato su norme relative al contratto di assicurazione nonostante la sentenza impugnata avesse qualificato il rapporto come strumento finanziario, e perché introduceva una questione nuova (art. 1895 c.c.). Ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché non colpiva la ratio decidendi della corte territoriale, che aveva dichiarato inammissibile per genericità la censura risarcitoria, con conseguente irrilevanza della dedotta prova della perdita del capitale; il secondo motivo è rimasto assorbito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla forma scritta dei contratti relativi a servizi di investimento, ma ritenuto non applicabile ratione temporis alla polizza stipulata prima dell'introduzione dell'art. 25-bis TUF.
Considerato dalla corte di merito come disposizione introdotta successivamente, estensiva dell'art. 23 TUF a determinati prodotti finanziari assicurativi; ritenuta inapplicabile alle polizze stipulate in epoca anteriore alla sua entrata in vigore.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la formulazione dei motivi di ricorso per cassazione.
Invocato per sostenere che la perdita del capitale fosse non contestata e quindi provata.
Invocato in tema di riparto dell'onere della prova sulla perdita del capitale investito.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità per mancanza di causa del contratto.
Richiamato dal ricorrente per prospettare la nullità del contratto.
Richiamati dal ricorrente come norme sul contratto di assicurazione; la Corte ha evidenziato che l'invocazione dell'art. 1895 c.c. in cassazione introduceva una questione nuova.
Richiamati nel secondo motivo per sostenere la nullità del contratto di investimento e la violazione degli obblighi dell'intermediario.
artt. 28, 29 e 30 del Regolamento Consob 11522/98
Richiamati nel secondo motivo in relazione agli obblighi informativi e di condotta dell'intermediario.
Richiamato per il rito camerale e per il deposito dell'ordinanza dopo la discussione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro del contributo unificato cui riferire l'ulteriore importo.
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile la censura che si ponga in modo eccentrico rispetto alla qualificazione giuridica e alla ratio decidendi della sentenza impugnata, perché non aggredisce la reale base logico-giuridica della decisione.
- La deduzione di una norma o di una questione giuridica per la prima volta in sede di legittimità integra questione nuova e, come tale, è inammissibile.
- Quando la sentenza d'appello dichiara inammissibile un motivo per genericità, il ricorso per cassazione deve censurare specificamente tale statuizione: se attacca solo un profilo diverso, il motivo è inammissibile per difetto di decisività.
- Se la decisione di merito si fonda su una autonoma ratio decidendi non censurata, ogni ulteriore doglianza sul merito della pretesa resta assorbita o comunque irrilevante.
- Nel giudizio di legittimità, la contestazione sulla prova di un fatto è inutilizzabile se non supera prima la soglia dell'ammissibilità della censura contro la statuizione processuale che ha definito la domanda o il motivo come generico.
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