Cassazione Penale, Sentenza n. 45834/2023 del 14/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento che aveva respinto le istanze di affidamento in prova e detenzione domiciliare relative a pena di 1 anno e 4 mesi per furto, minacce e lesioni. Ha articolato due motivi: (1) mancata motivazione rispetto alla richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 90 D.P.R. 309/90 (istanza contenuta nella memoria ex art. 666 c.p.p. del 21/10/2022); (2) violazione di legge (artt. 47 e ss. legge n. 354/1975 e art. 298 c.p.p.) e carenza motivazionale nella valutazione della compatibilità tra misura alternativa e contemporanea misura cautelare, deducendo che il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente la possibilità di applicare una misura alternativa pur in presenza di custodia cautelare, né il processo di revisione critica del detenuto emerso dalla relazione SERT.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha dichiarato l'inammissibilità perché l'istanza ex art. 90 DPR 309/90 richiede la conclusione del programma terapeutico, che il ricorrente stesso ha indicato come ancora in corso. Sul secondo motivo ha ritenuto il motivo infondato: ha richiamato i principi secondo i quali la concessione di misure alternative richiede non solo l'assenza di elementi negativi ma anche l'esistenza di elementi positivi che consentano una prognosi favorevole di non recidiva (processo di revisione critica e risocializzazione). Il Tribunale di sorveglianza aveva motivato, seppur sinteticamente, la persistenza di una spiccata pericolosità sociale del ricorrente, valorizzando precedenti condanne e l'ordinanza di custodia cautelare del 31/08/2022 per atti persecutori e lesioni; tale valutazione è rimasta nel perimetro della discrezionalità e non è censurabile in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
L'istanza di sospensione prevista dall'art. 90 presuppone la conclusione del programma terapeutico; se il programma è ancora in corso l'istanza è inammissibile.
artt. 47 e ss. legge n. 354/1975 (ordinamento penitenziario)
Le norme sull'affidamento in prova e le misure alternative richiedono la valutazione di elementi positivi che consentano una prognosi favorevole circa l'emenda e la non pericolosità sociale; non è sufficiente l'assenza di elementi ostativi.
Richiamato in relazione ai rimedi impugnatori e alla valutazione del provvedimento del Tribunale di sorveglianza; la Corte ha esaminato la legittimità del rigetto secondo i canoni di legge.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Cass. sez. 1, n. 43226/2022 (giurisprudenza citata dal ricorrente)
La pronuncia citata afferma che è teoricamente possibile applicare una misura alternativa contestuale a una misura cautelare valutandone la compatibilità concreta; tuttavia la Corte di Cassazione qui ha osservato che tale principio non obbliga il giudice a concedere misure alternative se risultano elementi di pericolosità e mancanza di processo di emenda.
Altra giurisprudenza di riferimento (es. Canterini, Nucera, Caroso)
La Corte ha richiamato consolidati orientamenti secondo cui il giudice deve valutare soprattutto il comportamento post-fatto del condannato e il serio processo di revisione critica; la valutazione resta di merito e sindacabile in cassazione solo nei limiti della motivazione.
Massime di principio
- L'istanza di sospensione o misure basate su percorsi terapeutici richiede la conclusione effettiva del programma: richieste presentate se il trattamento è ancora in corso sono inammissibili.
- Per ottenere misure alternative non basta l'assenza di elementi ostativi (pena contenuta, assenza di reati ostativi); occorrono elementi positivi che connotino una reale prospettiva di emenda e di non recidiva (processo di revisione critica, adesione a percorsi terapeutici conclusi, comportamento post-reato).
- La contemporanea esistenza di una misura cautelare non costituisce automaticamente un divieto assoluto all'applicazione di una misura alternativa, ma impone una valutazione concreta di compatibilità; prevalgono, in caso di incompatibilità, le esigenze di cautela.
- Il giudizio del Tribunale di sorveglianza sulla pericolosità e sull'idoneità delle misure alternative è discrezionale: se adeguatamente motivato non è sindacabile in sede di legittimità.
- Per aumentare le chance di successo in istanze per misure alternative è fondamentale documentare in modo chiaro e completo il percorso di trattamento (es. relazione SERT), la sua conclusione e elementi oggettivi che attestino cambiamento comportamentale e inserimento sociale.
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