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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15908/2026 del 23/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta davanti al Giudice di pace di Lecce per ottenere il pagamento di differenze pensionistiche maturate a titolo di perequazione automatica su trattamenti previdenziali già in godimento dai ricorrenti o dai loro danti causa. Nel giudizio erano intervenuti numerosi pensionati; il Giudice di pace aveva accolto le domande, ma il Tribunale di Lecce, su appello dell'INPS, aveva riformato la decisione dichiarando, per le pensioni pubbliche, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei conti e, per le pensioni private, il difetto di competenza per materia del Giudice di pace in favore del Tribunale. In cassazione i ricorrenti hanno articolato due motivi: (1) violazione degli artt. 75 e 83 c.p.c., sostenendo che le procure alle liti rilasciate dal Presidente dell'INPS agli avvocati che avevano difeso l'ente in appello non sarebbero state idonee a conferire lo ius postulandi; (2) violazione delle norme sulla competenza, in particolare dell'art. 7, comma 3-bis, c.p.c. e dell'art. 442 c.p.c., assumendo che la perequazione automatica avrebbe la stessa funzione della rivalutazione monetaria e che, quindi, le domande avrebbero dovuto rientrare nella competenza per materia del Giudice di pace.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo osservando che il Presidente dell'INPS è titolare della rappresentanza legale dell'ente e, in base alla normativa richiamata, può conferire validamente le procure alle liti; la facoltà attribuita anche ai dirigenti non esclude quella del Presidente, né è stata indicata alcuna norma che richieda comunque un'autorizzazione del dirigente quando la procura provenga dal Presidente. Ha respinto anche il secondo motivo, rilevando in parte la carenza di specificità e comunque la sua infondatezza: la domanda di perequazione automatica non riguarda accessori da ritardato pagamento, ma l'accertamento della misura della prestazione previdenziale, e per le pensioni pubbliche rientra nella giurisdizione della Corte dei conti. La Corte ha quindi confermato la soccombenza dei ricorrenti, li ha condannati al pagamento delle spese di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 75 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la capacità processuale e la legittimazione a stare in giudizio dell'INPS tramite i difensori muniti di procura.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la non idoneità delle procure alle liti rilasciate dal Presidente dell'INPS.

  • art. 7, comma 3-bis, c.p.c.

    Invocato per sostenere che la domanda sulla perequazione automatica rientrerebbe nella competenza del Giudice di pace; la Corte esclude che si tratti di accessori da ritardato pagamento.

  • art. 442 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di competenza; la Corte afferma che la domanda incide sul rapporto previdenziale e non sugli accessori del credito.

  • art. 2 d.P.R. n. 639/1970

    Attribuisce al Presidente dell'INPS la rappresentanza legale dell'ente e il potere di firmare atti e documenti che comportano impegni per l'istituto; la Corte vi fonda la legittimità del rilascio della procura alle liti.

  • art. 3 d.lgs. n. 479/1994

    È richiamato per confermare che tra gli organi dell'INPS figura il Presidente, cui è conferita la rappresentanza legale.

  • art. 3 d.P.R. n. 366/1997

    È richiamato per confermare le prerogative del Presidente dell'INPS, ferme le attribuzioni dei dirigenti.

  • art. 16 d.lgs. n. 165/2001

    "promuovono e resistono alle liti"

    Attribuisce anche ai dirigenti di uffici dirigenziali generali il potere di promuovere e resistere alle liti; la Corte precisa che ciò non priva il Presidente del potere di conferire la procura alle liti.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato in relazione alla funzione della perequazione automatica come strumento di tutela del trattamento pensionistico.

  • art. 38 Cost.

    Richiamato in relazione alla funzione della perequazione automatica quale garanzia del trattamento previdenziale.

  • art. 3, comma 2, Cost.

    Richiamato per affermare che la perequazione automatica realizza l'eguaglianza sostanziale evitando disparità di trattamento tra pensionati.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 186-ter c.p.c.

    Menziionato nel riepilogo dei fatti come base dell'ingiunzione ottenuta nel corso del giudizio di merito.

Massime di principio

  • Il Presidente dell'INPS, quale legale rappresentante dell'ente, è legittimato a conferire procura alle liti senza necessità di una specifica delibera autorizzativa del consiglio di amministrazione, salvo diversa previsione normativa o statutaria.
  • L'attribuzione ai dirigenti del potere di promuovere e resistere alle liti non esclude né limita il potere del Presidente di rilasciare direttamente la procura ai difensori dell'ente.
  • La domanda di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici non ha ad oggetto meri accessori da ritardato pagamento, ma incide sulla misura della prestazione previdenziale e sul rapporto pensionistico sottostante.
  • Le controversie relative alla perequazione automatica delle pensioni pubbliche rientrano nella giurisdizione della Corte dei conti, poiché sono funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti.
  • Chi impugna una statuizione autonoma e decisiva della sentenza deve colpire specificamente tutte le rationes che sorreggono la decisione, altrimenti il motivo difetta di specificità e non può condurre alla cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenzaGiurisdizionePensioni
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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