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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15903/2026 del 23/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la decorrenza di una pensione di vecchiaia liquidata a carico della Gestione separata con computo anche dei contributi versati in altre gestioni previdenziali. Un assicurato, dopo aver versato contributi dapprima presso INPDAI e poi presso la Gestione separata, ha presentato domanda di pensione di vecchiaia avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 3 del d.m. n. 282/1996 di computare nella Gestione separata i contributi maturati in altri regimi, chiedendo contestualmente anche un supplemento di pensione. L’INPS ha liquidato il trattamento con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda e ha respinto il supplemento per difetto del biennio dilatorio. Il giudice di merito, invece, ha ritenuto che la pensione dovesse decorrere dal momento in cui erano stati già maturati i requisiti (in particolare dal 1 gennaio 2004) applicando l’art. 6 della l. n. 155/1981, e ha riconosciuto anche il supplemento dal 1 ottobre 2012. In cassazione l’INPS ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 3 del d.m. n. 282/1996, sostenendo che la decorrenza della pensione a carico della Gestione separata, quando essa derivi dal computo di contributi di altre gestioni, deve coincidere con la data della domanda di opzione/computo e non con una data anteriore; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 4 l. n. 1338/1962, dell’art. 7 l. n. 155/1981 e dell’art. 1 del d.m. n. 282/1996 in relazione al riconoscimento del supplemento di pensione dal 1 ottobre 2012.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell’INPS, ritenendo corretta la tesi per cui la pensione di vecchiaia liquidata a carico della Gestione separata, in presenza di computo di contributi di altre gestioni, decorre dalla data di presentazione della domanda di opzione/computo e non da una data anteriore correlata alla maturazione dei requisiti anagrafici o contributivi. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese. Il secondo motivo è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 3 d.m. n. 282/1996

    "gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria ... hanno facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi"

    la decorrenza della pensione liquidata a carico della Gestione separata, quando sia richiesto il computo di contributi di altre gestioni, coincide con la data di presentazione della domanda di opzione/computo, perché solo da quel momento il montante contributivo utile si forma nella gestione separata.

  • art. 4 l. n. 1338/1962

    richiamato nel secondo motivo in relazione al supplemento di pensione, ma la censura è stata assorbita dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 7 l. n. 155/1981

    richiamato nel secondo motivo in tema di supplemento di pensione; la Corte non si pronuncia nel merito per assorbimento.

  • art. 1 d.m. n. 282/1996

    richiamato nel secondo motivo; la Corte non decide sulla relativa doglianza per assorbimento.

  • art. 6 l. n. 155/1981

    la Corte di merito aveva fatto applicazione di questa disciplina sulla decorrenza della pensione di vecchiaia, ma la Cassazione ha ritenuto erroneo tale criterio nel caso di pensione liquidata a carico della Gestione separata mediante computo di contributi di altre gestioni.

  • art. 2, commi 26 e ss., l. n. 335/1995

    costituisce il quadro normativo della Gestione separata richiamato dal d.m. n. 282/1996.

Massime di principio

  • Quando l'assicurato si avvale della facoltà di computare nella Gestione separata contributi maturati in altre gestioni, la decorrenza della pensione a carico di tale gestione non può essere retrodatata al mero momento di maturazione dell'età pensionabile o dei requisiti, ma coincide con la data della domanda di computo/opzione.
  • Il montante contributivo rilevante per la pensione nella Gestione separata si forma solo all'esito della domanda con cui l'assicurato esercita la facoltà di trasferire/computare i contributi di altre gestioni; prima di tale scelta non è configurabile la decorrenza del trattamento a carico della Gestione separata.
  • Se il giudice di merito applica un criterio di decorrenza incompatibile con la disciplina speciale del computo nella Gestione separata, la sentenza è cassata e il tema del supplemento o di ulteriori benefici connessi resta assorbito.

Come è indicizzato

MateriePensioniContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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