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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15912/2026 del 23/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal diniego opposto dall'ente previdenziale alla domanda di assegno per il nucleo familiare presentata da un cittadino straniero regolarmente soggiornante di lungo periodo in Italia e occupato per motivi di lavoro, con coniuge e figli residenti all'estero. Il giudice di merito aveva ritenuto discriminatoria la condotta dell'ente e aveva accolto la domanda, disapplicando la norma interna che, per il nucleo familiare del lavoratore straniero, esclude i familiari non residenti in Italia. Il ricorso per cassazione deduceva violazione e falsa applicazione della disciplina interna e sovranazionale, sostenendo che l'assegno per il nucleo familiare avrebbe natura previdenziale e che non sarebbe applicabile la parità di trattamento invocata dal giudice di merito; l'ente insisteva quindi per l'applicazione della disciplina nazionale che subordina la prestazione alla residenza in Italia dei familiari. Il resistente ha replicato richiamando la giurisprudenza eurounitaria e di legittimità sopravvenuta, che riconosce l'efficacia diretta delle direttive in materia di parità di trattamento e impone la disapplicazione della norma interna contrastante.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha confermato che l'assegno per il nucleo familiare rientra nelle prestazioni familiari comprese nei settori della sicurezza sociale rilevanti ai fini della disciplina eurounitaria, e che il principio di parità di trattamento imposto dalle direttive richiamate impedisce di subordinare il beneficio alla residenza in Italia del coniuge e dei figli del lavoratore straniero titolare di permesso di lungo periodo. Ne consegue la conferma della disapplicazione della norma interna incompatibile con il diritto dell'Unione e, quindi, il rigetto del ricorso. Quanto alle spese, la Corte le ha compensate per la sopravvenienza dell'orientamento giurisprudenziale nazionale ed eurounitario; ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    Indicato come base del ricorso introduttivo in primo grado; non oggetto di specifica interpretazione nel merito della decisione di legittimità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 2, comma 6-bis, d.l. n. 69/1988 conv. in L. n. 153/1988

    Norma interna che esclude dal nucleo familiare il coniuge e i figli non residenti in Italia; la Corte ne conferma la disapplicazione nei confronti del lavoratore straniero soggiornante di lungo periodo per contrasto con il diritto dell'Unione.

  • art. 43 d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato nel motivo di ricorso come disciplina interna in tema di discriminazioni; non decisivo autonomamente rispetto alla soluzione finale.

  • art. 44 d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di tutela contro le discriminazioni; non autonomamente decisivo nella motivazione finale.

  • art. 12 della Direttiva 2011/98/UE

    È la disposizione eurounitaria che impone la parità di trattamento, nei settori della sicurezza sociale, tra cittadini dell'Unione e cittadini di paesi terzi ammessi a fini lavorativi; base della disapplicazione della norma interna contrastante.

  • art. 11, paragrafo 2, della Direttiva 2003/109/UE

    Richiamato per escludere che l'Italia si sia avvalsa della deroga al principio di parità di trattamento riconosciuto ai titolari di permesso di lungo soggiorno.

  • d.lgs. n. 3/2007

    Indicato come decreto attuativo della disciplina eurounitaria richiamata; rileva per il recepimento della direttiva sul soggiorno di lungo periodo.

  • d.lgs. n. 40/2014

    Indicato come decreto attuativo della direttiva 2011/98/UE; rileva per il quadro di recepimento della parità di trattamento.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma non decisivo nella soluzione adottata.

  • Regolamento CE n. 883/2004

    Usato per qualificare l'assegno per il nucleo familiare tra le prestazioni familiari incluse nei settori della sicurezza sociale.

  • art. 3, par. 1, lett. z), Regolamento CE n. 883/2004

    Serve a ricondurre l'assegno per il nucleo familiare alla categoria delle prestazioni familiari.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento del raddoppio dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.

Massime di principio

  • L'assegno per il nucleo familiare, quando richiesto da un lavoratore straniero titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo, rientra nelle prestazioni familiari rilevanti ai fini della sicurezza sociale e deve essere riconosciuto alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.
  • La disciplina interna che esclude dal nucleo familiare il coniuge e i figli non residenti in Italia non può essere applicata al cittadino di paese terzo soggiornante di lungo periodo, se contrasta con una direttiva eurounitaria dotata di effetto diretto e non sia stata validamente esercitata la facoltà di deroga.
  • In presenza di contrasto tra norma interna e disposizione eurounitaria self-executing, il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna incompatibile, senza attendere una pronuncia di incostituzionalità.
  • La parità di trattamento in materia di prestazioni sociali e familiari opera anche rispetto a condizioni di accesso che, nella normativa interna, determinerebbero una discriminazione fondata sulla nazionalità o sullo status di soggiorno.
  • Quando il ricorso si confronta con un orientamento giurisprudenziale sopravvenuto e consolidatosi dopo la decisione impugnata, la Corte può compensare le spese di lite per giusti motivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civileBancario e finanziarioPrevidenzaObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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