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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15667/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda con cui un soggetto aveva chiesto al Tribunale il riconoscimento del proprio diritto all'assunzione presso un'unione di comuni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nella qualifica di agente di polizia municipale categoria C, posizione economica C1. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo che la mancata assunzione dipendesse dal mancato superamento del giudizio di piena idoneità alla mansione, in particolare per difetto del titolo di abilitazione alla guida di motoveicoli, requisito previsto dal regolamento di polizia municipale per l'assunzione a tempo indeterminato. La circostanza che il lavoratore fosse stato in precedenza assunto dallo stesso ente a tempo determinato era stata ritenuta non decisiva. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità, osservando che l'appellante non aveva confutato puntualmente le argomentazioni del primo giudice, limitandosi a richiamare la conoscenza da parte dell'amministrazione della propria menomazione e la precedente assunzione a termine. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto l'appello non specifico; violazione dell'art. 92 c.p.c. per la condanna alle spese; omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che non fosse stato considerato che l'ente conosceva già la sua condizione di salute e la mancanza di idoneità alla guida, pur avendolo assunto in passato a tempo determinato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non rispettasse gli oneri di specificità e di autosufficienza di cui all'art. 366 n. 6 c.p.c., poiché non riportava il contenuto essenziale della sentenza di primo grado né i passaggi dell'atto di appello idonei a dimostrare l'erroneità della declaratoria di inammissibilità; ha inoltre osservato che il giudice di legittimità, anche in caso di errores in procedendo, non è tenuto a ricercare gli atti ma solo a verificarli se adeguatamente indicati. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché le spese erano state liquidate secondo soccombenza e non era censurabile in cassazione il mancato esercizio del potere discrezionale di compensazione del giudice di merito. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi, dato che la Corte d'appello non aveva esaminato il merito della domanda una volta dichiarato inammissibile l'appello. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese di cassazione e, per la ritenuta conformità integrale alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche alla sanzione processuale ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al contributo unificato დამატivo se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con specifiche doglianze che confutino le ragioni del primo giudice; non occorrono formule sacramentali, ma serve una parte argomentativa effettiva.

  • art. 434 c.p.c.

    Nel rito applicabile l'impugnazione deve essere specifica e tali requisiti di chiarezza e critica puntuale sono richiesti a pena di inammissibilità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È invocato come parametro per le censure di violazione di legge, ma i motivi sono stati comunque ritenuti inammissibili per difetto dei requisiti di ricorso.

  • art. 92 c.p.c.

    Non consente di censurare in cassazione la mancata compensazione delle spese quando il giudice di merito le abbia regolate secondo il principio di soccombenza.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile se non si confronta con il decisum e deduce un fatto non esaminabile dalla sentenza impugnata perché la decisione è stata definita in rito.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve indicare specificamente i fatti processuali, riportando o sintetizzando gli atti rilevanti e localizzandoli nel fascicolo; non è sufficiente un rinvio per relationem.

  • art. 369, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'osservanza dell'onere di deposito e indicazione degli atti rilevanti è richiesta ai fini dell'ammissibilità del ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Nel procedimento accelerato per ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, la proposta del consigliere può essere seguita dal collegio; la conformità integrale alla proposta legittima le conseguenze sanzionatorie previste dalla norma.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La decisione in camera di consiglio successiva alla richiesta del ricorrente non integra una fase autonoma incompatibile con chi abbia formulato la proposta di definizione.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte ribadisce che il mancato adeguamento alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. può integrare abuso del processo e giustificare la condanna a una somma equitativa e a un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni specifiche che ne escludano l'applicazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di definizione sfavorevole dell'impugnazione, va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, dopo la riforma degli artt. 342 e 434 c.p.c., l'atto di gravame è inammissibile se non individua in modo chiaro le parti della decisione censurate e non sviluppa una critica specifica alle rationes decidendi della sentenza di primo grado.
  • L'onere di specificità del ricorso per cassazione impone, anche quando si deduce un error in procedendo, la puntuale indicazione dei fatti processuali, la trascrizione o sintesi delle parti essenziali degli atti rilevanti e la loro precisa localizzazione nel fascicolo; il giudice di legittimità non è tenuto a ricercare gli atti.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, specie quando il giudice di merito non abbia esaminato il merito per effetto di una declaratoria di inammissibilità dell'appello.
  • La censura sulle spese è inammissibile quando il giudice di merito abbia applicato il principio di soccombenza; la compensazione resta un potere discrezionale non sindacabile in cassazione se non nei limiti di specifiche violazioni di legge.
  • Nel procedimento accelerato per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, la conferma integrale della proposta di definizione può giustificare l'applicazione delle sanzioni processuali previste dall'art. 96 c.p.c., in assenza di circostanze idonee a escludere la qualificazione abusiva della condotta processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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