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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15904/2026 del 23/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

Un assicurato, dopo aver versato contributi per un lungo periodo nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti e successivamente nella gestione separata, aveva chiesto la pensione di vecchiaia a carico di quest'ultima avvalendosi della facoltà di computo dei contributi prevista dall'art. 3 del d.m. n. 282/1996. L'ente previdenziale aveva liquidato la pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda di opzione e aveva negato un supplemento richiesto successivamente, ritenendo non decorso il termine biennale. Il giudizio di merito aveva riconosciuto una decorrenza anteriore della pensione e, conseguentemente, il diritto al supplemento dal gennaio 2009. In cassazione l'ente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 3 d.m. n. 282/1996, assumendo che la pensione a carico della gestione separata, quando deriva dal computo di contributi di altre gestioni, decorre dalla data della domanda di opzione e non da quella del raggiungimento dei requisiti anagrafici; 2) violazione dell'art. 4 l. n. 1338/1962, dell'art. 7 l. n. 155/1981 e dell'art. 1 d.m. n. 282/1996, per aver riconosciuto il supplemento prima del decorso del termine dilatorio biennale; 3) in subordine, violazione dell'art. 4 l. n. 1338/1962, per avere comunque riconosciuto il supplemento nonostante la domanda amministrativa fosse stata presentata solo nel giugno 2015.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'ente previdenziale, rilevando che, nel caso di pensione liquidata a carico della gestione separata mediante computo di contributi versati in altre gestioni, la decorrenza non coincide con il primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile, ma con la data di presentazione della domanda di opzione/computo, poiché solo da quel momento la contribuzione confluisce nel montante utile alla liquidazione. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza di appello è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3 d.m. n. 282/1996

    "gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233/1990 hanno facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'art. 1, comma 23, della legge n. 335/1995"

    La decorrenza della pensione a carico della gestione separata, quando si esercita la facoltà di computo di contributi versati in altre gestioni, va individuata nella data di presentazione della domanda di opzione/computo, perché solo da quel momento il montante contributivo utile può considerarsi formato.

  • art. 4 l. n. 1338/1962

    Richiamato come norma invocata per il supplemento di pensione; i motivi che lo riguardavano sono stati assorbiti dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 7 l. n. 155/1981

    Richiamato insieme alle norme sul supplemento di pensione; la censura relativa è stata assorbita.

  • art. 1 d.m. n. 282/1996

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione al termine e ai presupposti del supplemento; il relativo motivo è stato assorbito.

  • art. 1, comma 23, l. n. 335/1995

    Richiamato come parametro delle condizioni dell'opzione/computo cui rinvia l'art. 3 del d.m. n. 282/1996.

Massime di principio

  • Quando l'assicurato opta per la liquidazione della pensione nella gestione separata computando anche contributi versati in altre gestioni, la decorrenza del trattamento non può essere anticipata al mero maturarsi dei requisiti anagrafici, ma coincide con la data della domanda di opzione/computo.
  • La contribuzione proveniente da altre gestioni diventa utile alla pensione nella gestione separata solo a seguito dell'esercizio della facoltà prevista dalla disciplina regolamentare; prima di tale domanda non si forma il montante contributivo rilevante ai fini della prestazione.
  • Le censure relative al supplemento di pensione e al termine biennale restano assorbite quando venga accolto il motivo che esclude la decorrenza anteriore della pensione stessa.
  • In presenza di un consolidato orientamento di legittimità sul punto, la decisione di merito che se ne discosti è cassata per violazione della norma regolatrice della decorrenza della pensione.

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