Cassazione Civile, Ordinanza n. 21979/2023 del 21/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il medico specializzato aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri e vari Ministeri, chiedendone la condanna solidale al risarcimento del danno derivante dalla mancata e tardiva attuazione delle direttive CEE 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, relative all'adeguata remunerazione dei medici frequentanti corsi di specializzazione. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per prescrizione; la Corte d'appello di Roma aveva confermato il rigetto ritenendo che la prescrizione decorresse dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999. Con il ricorso per cassazione il ricorrente deduceva violazione delle direttive comunitarie, della L. n. 370 del 1999 e dell'art. 2935 c.c., sostenendo che il termine prescrizionale potesse iniziare solo dalla corretta trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno e che né il d.lgs. n. 257 del 1991 né la L. n. 370 del 1999 potessero considerarsi attuativi in senso pieno delle direttive europee.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza si ponesse in contrasto con un orientamento di legittimità consolidato secondo cui il diritto al risarcimento per l'inadempimento delle direttive in tema di compenso ai medici specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999, art. 11. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito, ha condannato il ricorrente alle spese di legittimità, ha applicato la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per responsabilità aggravata e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La decorrenza della prescrizione viene collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso, la Corte aderisce all'orientamento per cui il termine inizia dal 27 ottobre 1999, quando la L. n. 370 del 1999 ha reso certa la permanenza dell'inadempimento statale verso i soggetti esclusi dall'art. 11.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma invocata per denunciare violazione di legge nel ricorso per cassazione.
Il motivo è dichiarato inammissibile perché la questione di diritto è già stata risolta in modo conforme dalla giurisprudenza consolidata della Corte.
L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11
È individuata come la data normativa da cui decorre la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria, in quanto ha colmato solo parzialmente la lacuna e reso certa la mancata ulteriore attuazione.
d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
È richiamato come intervento di trasposizione tardiva e incompleta delle direttive, non idoneo a eliminare l'inadempienza per tutti i soggetti interessati.
La Corte ravvisa i presupposti della responsabilità aggravata per la proposizione di un ricorso su questione già stabilmente risolta in senso contrario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
È richiamata come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In tema di risarcimento del danno da mancata attuazione di direttive europee sui compensi dei medici specializzandi, il termine di prescrizione decennale decorre dalla data in cui l'ordinamento interno, con una disposizione successiva, rende oggettivamente certa la perdurante mancata soddisfazione della pretesa per i soggetti non inclusi nella sanatoria parziale, e non dal momento della piena o corretta trasposizione della direttiva.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando contesta un principio di diritto già consolidato e costantemente applicato dalla giurisprudenza di legittimità, in presenza dei presupposti di cui all'art. 360 bis, n. 1, c.p.c.
- Quando il ricorrente propone un'impugnazione su una questione già decisa in modo univoco dalla Corte, può essere affermata la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre alla condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
- rami":["Responsabilità civile","Processo civile"],"materie":["Responsabilità professionale","Impugnazioni","Spese di lite"],"sottomaterie":[],"istituti_giuridici":["Prescrizione","Onere della prova"]}]} 》}}}]}]}】}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]},{
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