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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21268/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il contribuente ha impugnato avvisi di accertamento (periodi 2008-2012) con cui l'Ufficio ha recuperato maggiore IRPEF per utili extracontabili attribuiti dalla partecipata Columbia Trade S.r.l. (socio al 50%) in relazione a frode IVA accertata sulla partecipata. Il ricorrente ha dedotto: 1) nullità dell'avviso per mancata notifica del processo verbale di constatazione (PVC) e violazione del diritto di difesa; 2) violazione del contraddittorio endoprocedimentale e del termine dilatorio di cui all'art.12, comma 7, l. n. 212/2000; 3) incompetenza funzionale dell'Ufficio Antifrode regionale e inutilizzabilità degli atti istruttori; 4) illegittimità dell'applicazione della presunzione di distribuzione degli utili per società a ristretta base partecipativa e violazione dell'onere probatorio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili alcuni motivi per genericità o per mancata indicazione del fatto storico decisivo. Quanto al merito: il giudice di appello ha correttamente accertato che il PVC era stato messo a disposizione del contribuente in formato digitale (DVD) allegato all'avviso; la contestazione sulla non conoscibilità del PVC non poteva sovvertire tale accertamento di fatto. Il contraddittorio endoprocedimentale con i termini dilatori dell'art.12 l. n. 212/2000 non si applica ai contribuenti che non siano stati oggetto di accesso presso i loro locali; quindi l'uso del PVC acquisito nell'accesso alla società è legittimo quale elemento istruttorio. L'attività della Direzione Regionale / Ufficio Antifrode era competente e gli atti ivi svolti utilizzabili dall'Ufficio territoriale. Infine la presunzione di attribuzione agli azionisti/soci di utili extracontabili in società a ristretta base partecipativa è legittima: incombe sul socio l'onere di provare che gli utili siano stati accantonati o reinvestiti. Spese e contributo unificato a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    art. 12, comma 7, l. n. 212/2000

    Il termine dilatorio e l'estensione del contraddittorio endoprocedimentale non operano nei confronti di tutti i soggetti coinvolti quando gli elementi istruttori derivano da accessi effettuati presso la società; si applicano in via piena solo per il contribuente oggetto dell'accesso presso i locali aziendali

  • art. 56, comma 5, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    art. 56, quinto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato in tema di validità degli atti istruttori collegati a verifiche fiscali; la sentenza non ha annullato l'utilizzabilità degli atti ex art.56 ove la procedura di accesso sia stata regolare

  • art. 42, comma 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    art. 42, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Riferimento normativo relativo ai poteri di accertamento; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso degli elementi emersi dall'accesso per l'accertamento dei redditi

  • art. 27, comma 13, d.l. 29 novembre 2008, n. 185 (conv. in legge)

    art. 27, comma 13, d.l. 29 novembre 2008, n. 185

    La disposizione ha disciplinato la ripartizione delle competenze e non ha creato nuovi poteri inediti: le Direzioni regionali avevano già poteri di accesso/ispezione e la norma ha solo fondato su fonte primaria il riparto delle competenze

  • art. 83, d.l. 25 giugno 2008, n. 112

    art. 83 comma 5, d.l. 25 giugno 2008, n. 112

    Norma collegata all'istituzione di uffici antifrode; la Corte ha ritenuto che le norme non conferiscano poteri nuovi rispetto a quelli già esercitabili dalle Agenzie fiscali, e che gli atti dell'Ufficio Antifrode possano essere utilizzati dagli uffici territoriali

  • art. 41-bis, D.P.R. n. 600/1973

    art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973

    Riferimento alla disciplina degli accertamenti per utili e alla presunzione di attribuzione: la Corte ha confermato l'orientamento che consente di presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa, salvo prova contraria del socio

  • Principio giurisprudenziale sulla "presunzione di distribuzione degli utili"

    varie pronunce della Cassazione citate (es. Cass. Sez. V, 11 agosto 2020, n. 16913; Cass. Sez. V, 24 dicembre 2020, n. 29503)

    Per società a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili extracontabili legittima la presunzione che tali utili siano stati distribuiti ai soci; pesa sul socio l'onere di dimostrare l'effettivo accantonamento o reinvestimento per sfuggire alla tassazione

Massime di principio

  • La notifica o la messa a disposizione in formato digitale (es. DVD) di un PVC allegato all'avviso di accertamento può essere ritenuta idonea a garantire la "conoscenza" del PVC da parte del contribuente, salvo contestazione specifica e fondata sul punto
  • Il diritto al contraddittorio endoprocedimentale e i termini dilatori dell'art. 12 l. n. 212/2000 si applicano in modo pieno quando l'accesso/controllo è stato effettuato presso i locali del contribuente; quando gli elementi provengono dall'accesso alla società, tali garanzie non si estendono automaticamente a tutti i soci non destinatari dell'accesso
  • Gli Uffici Antifrode regionali possono svolgere attività istruttoria i cui risultati sono utilizzabili dagli uffici territoriali nell'emissione degli atti impositivi: la normativa che ha organizzato le competenze ha formalizzato prerogative già esercitabili
  • In caso di società a ristretta base partecipativa, la presenza di utili extracontabili accertati legittima la presunzione di attribuzione ai soci; il socio che contesta l'attribuzione deve fornire la prova contraria (es. reinvestimento o accantonamento)
  • In cassazione i motivi devono indicare con chiarezza i fatti storici la cui omissione si denuncia e confrontarsi con la consolidata giurisprudenza; censure generiche o che mirano alla mera revisione di fatti accertati sono inammissibili
  • Se il contribuente non contesta in modo puntuale l'allegazione o la disponibilità di atti istruttori in primo grado e in appello, diventa difficile, in cassazione, ottenere la riforma sulla base di una diversa valutazione di fatto

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