Cassazione Civile, Sentenza n. 21268/2024 del 30/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il contribuente ha impugnato avvisi di accertamento (periodi 2008-2012) con cui l'Ufficio ha recuperato maggiore IRPEF per utili extracontabili attribuiti dalla partecipata Columbia Trade S.r.l. (socio al 50%) in relazione a frode IVA accertata sulla partecipata. Il ricorrente ha dedotto: 1) nullità dell'avviso per mancata notifica del processo verbale di constatazione (PVC) e violazione del diritto di difesa; 2) violazione del contraddittorio endoprocedimentale e del termine dilatorio di cui all'art.12, comma 7, l. n. 212/2000; 3) incompetenza funzionale dell'Ufficio Antifrode regionale e inutilizzabilità degli atti istruttori; 4) illegittimità dell'applicazione della presunzione di distribuzione degli utili per società a ristretta base partecipativa e violazione dell'onere probatorio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili alcuni motivi per genericità o per mancata indicazione del fatto storico decisivo. Quanto al merito: il giudice di appello ha correttamente accertato che il PVC era stato messo a disposizione del contribuente in formato digitale (DVD) allegato all'avviso; la contestazione sulla non conoscibilità del PVC non poteva sovvertire tale accertamento di fatto. Il contraddittorio endoprocedimentale con i termini dilatori dell'art.12 l. n. 212/2000 non si applica ai contribuenti che non siano stati oggetto di accesso presso i loro locali; quindi l'uso del PVC acquisito nell'accesso alla società è legittimo quale elemento istruttorio. L'attività della Direzione Regionale / Ufficio Antifrode era competente e gli atti ivi svolti utilizzabili dall'Ufficio territoriale. Infine la presunzione di attribuzione agli azionisti/soci di utili extracontabili in società a ristretta base partecipativa è legittima: incombe sul socio l'onere di provare che gli utili siano stati accantonati o reinvestiti. Spese e contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
art. 12, comma 7, l. n. 212/2000
Il termine dilatorio e l'estensione del contraddittorio endoprocedimentale non operano nei confronti di tutti i soggetti coinvolti quando gli elementi istruttori derivano da accessi effettuati presso la società; si applicano in via piena solo per il contribuente oggetto dell'accesso presso i locali aziendali
art. 56, comma 5, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
art. 56, quinto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato in tema di validità degli atti istruttori collegati a verifiche fiscali; la sentenza non ha annullato l'utilizzabilità degli atti ex art.56 ove la procedura di accesso sia stata regolare
art. 42, comma 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
art. 42, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Riferimento normativo relativo ai poteri di accertamento; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso degli elementi emersi dall'accesso per l'accertamento dei redditi
art. 27, comma 13, d.l. 29 novembre 2008, n. 185 (conv. in legge)
art. 27, comma 13, d.l. 29 novembre 2008, n. 185
La disposizione ha disciplinato la ripartizione delle competenze e non ha creato nuovi poteri inediti: le Direzioni regionali avevano già poteri di accesso/ispezione e la norma ha solo fondato su fonte primaria il riparto delle competenze
art. 83, d.l. 25 giugno 2008, n. 112
art. 83 comma 5, d.l. 25 giugno 2008, n. 112
Norma collegata all'istituzione di uffici antifrode; la Corte ha ritenuto che le norme non conferiscano poteri nuovi rispetto a quelli già esercitabili dalle Agenzie fiscali, e che gli atti dell'Ufficio Antifrode possano essere utilizzati dagli uffici territoriali
art. 41-bis, D.P.R. n. 600/1973
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
Riferimento alla disciplina degli accertamenti per utili e alla presunzione di attribuzione: la Corte ha confermato l'orientamento che consente di presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa, salvo prova contraria del socio
Principio giurisprudenziale sulla "presunzione di distribuzione degli utili"
varie pronunce della Cassazione citate (es. Cass. Sez. V, 11 agosto 2020, n. 16913; Cass. Sez. V, 24 dicembre 2020, n. 29503)
Per società a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili extracontabili legittima la presunzione che tali utili siano stati distribuiti ai soci; pesa sul socio l'onere di dimostrare l'effettivo accantonamento o reinvestimento per sfuggire alla tassazione
Massime di principio
- La notifica o la messa a disposizione in formato digitale (es. DVD) di un PVC allegato all'avviso di accertamento può essere ritenuta idonea a garantire la "conoscenza" del PVC da parte del contribuente, salvo contestazione specifica e fondata sul punto
- Il diritto al contraddittorio endoprocedimentale e i termini dilatori dell'art. 12 l. n. 212/2000 si applicano in modo pieno quando l'accesso/controllo è stato effettuato presso i locali del contribuente; quando gli elementi provengono dall'accesso alla società, tali garanzie non si estendono automaticamente a tutti i soci non destinatari dell'accesso
- Gli Uffici Antifrode regionali possono svolgere attività istruttoria i cui risultati sono utilizzabili dagli uffici territoriali nell'emissione degli atti impositivi: la normativa che ha organizzato le competenze ha formalizzato prerogative già esercitabili
- In caso di società a ristretta base partecipativa, la presenza di utili extracontabili accertati legittima la presunzione di attribuzione ai soci; il socio che contesta l'attribuzione deve fornire la prova contraria (es. reinvestimento o accantonamento)
- In cassazione i motivi devono indicare con chiarezza i fatti storici la cui omissione si denuncia e confrontarsi con la consolidata giurisprudenza; censure generiche o che mirano alla mera revisione di fatti accertati sono inammissibili
- Se il contribuente non contesta in modo puntuale l'allegazione o la disponibilità di atti istruttori in primo grado e in appello, diventa difficile, in cassazione, ottenere la riforma sulla base di una diversa valutazione di fatto
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