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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20349/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto qualificato in appello come lavoro subordinato svolto in favore della titolare di impresa, con riconoscimento al lavoratore di differenze retributive e trattamento di fine rapporto sulla base di conteggi e di una consulenza tecnica. La soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) ha lamentato la violazione degli artt. 115 e 414 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il lavoratore non avesse assolto l'onere probatorio per mancata produzione integrale del CCNL applicabile, con asserita nullità del ricorso introduttivo e del procedimento; (2) ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c. e nullità della sentenza per avere il CTU e il giudice deciso senza un CCNL integralmente acquisito, assumendo altresì violazioni del contraddittorio e dei limiti della consulenza tecnica; (3) ha dedotto ultrapetizione e domanda nuova, sostenendo che la Corte d'appello avesse liquidato importi superiori a quelli richiesti in primo grado; (4) ha lamentato omessa pronuncia sulla dedotta qualificazione del rapporto come agenzia o sub-agenzia di commercio, anziché lavoro subordinato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la nullità del ricorso introduttivo per mancata produzione integrale del CCNL, rilevando che nel rito del lavoro tale omissione non determina nullità e che, in ogni caso, l'eventuale acquisizione del testo integrale è rimessa ai poteri istruttori officiosi del giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e autosufficienza, osservando che la ricorrente non aveva indicato in modo puntuale quali questioni o fatti il CTU avrebbe indebitamente esaminato, né le contestazioni mosse in sede di merito; ha inoltre richiamato i principi delle Sezioni Unite sulla nullità della consulenza tecnica per violazione del principio dispositivo e del contraddittorio. Ha ritenuto infondato il terzo motivo perché la condanna della Corte d'appello corrispondeva alla domanda proposta in appello e perché non era stata dimostrata alcuna mutatio libelli; il richiamo ad articoli non pertinenti e alla disciplina dell'appello ordinario è stato giudicato inconferente. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché il vizio di omessa pronuncia va dedotto ex art. 360, n. 4, c.p.c., e comunque la censura mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione della natura del rapporto, già esaminata dal giudice di merito, non essendo configurabile un omesso esame di un fatto storico decisivo. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere che il giudice avesse deciso senza adeguato supporto probatorio; la Corte ne esclude la violazione nei termini dedotti.

  • art. 414 c.p.c.

    La mancata o errata indicazione del CCNL nel ricorso del lavoratore non determina nullità del ricorso introduttivo nel rito del lavoro.

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità del ricorso; la Corte esclude che la dedotta omissione integri un vizio invalidante.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova dei fatti costitutivi resta in capo alle parti, ma la mancata produzione integrale del CCNL non comporta di per sé soccombenza probatoria nel merito.

  • art. 194 c.p.c.

    Richiamato in relazione alle critiche al CTU; la Corte dichiara la censura inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 195 c.p.c.

    Il contraddittorio tecnico rileva ai fini delle contestazioni sulla consulenza; la parte avrebbe dovuto indicare specificamente rilievi e contestazioni formulate in merito.

  • art. 87 disp. att. c.p.c.

    Richiamato unitamente all'art. 90 disp. att. c.p.c. nelle doglianze sul CTU; non è ravvisata una violazione utile alla cassazione.

  • art. 90 disp. att. c.p.c.

    Come sopra, richiamato nelle critiche alla consulenza tecnica senza che la censura superi il vaglio di specificità.

  • art. 421 c.p.c.

    Nel giudizio di merito il giudice può acquisire d'ufficio il testo integrale del CCNL se lo ritiene indispensabile; non vi è un onere assoluto di deposito a carico della parte nel merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia va inquadrato nei corretti mezzi di impugnazione; nel caso concreto la condanna era conforme alla domanda proposta e non sussisteva extrapetizione.

  • art. 365 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in modo inconferente; disciplina la sottoscrizione del ricorso per cassazione e non la dedotta domanda nuova.

  • art. 345, comma 1, c.p.c.

    Norma dell'appello ordinario non pertinente al rito del lavoro; il motivo viene ritenuto mal costruito sul piano normativo.

  • art. 437, comma 2, c.p.c.

    Nel rito del lavoro è consentita solo l'ammissibile emendatio e non la mutatio libelli; la ricorrente non ha dimostrato che il diverso importo richiesto integrasse una mutatio.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È il corretto parametro per denunciare nullità della sentenza o omessa pronuncia, non l'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non copre la rivalutazione delle prove o la diversa qualificazione del rapporto.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato per il regime delle nullità processuali derivanti da violazioni del principio dispositivo e del contraddittorio nella consulenza tecnica.

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo con riferimento all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, la mancata o incompleta indicazione del contratto collettivo invocato dalla parte non determina di per sé la nullità del ricorso introduttivo; il giudice può comunque acquisire d'ufficio il testo integrale del contratto se lo ritiene necessario.
  • L'onere di depositare integralmente i contratti collettivi è previsto a pena di improcedibilità solo nel giudizio di cassazione; nel merito non esiste un onere processuale equivalente automaticamente invalidante.
  • Le censure contro la consulenza tecnica d'ufficio devono essere specifiche e autosufficienti: la parte deve indicare quali fatti, documenti o questioni siano stati indebitamente trattati dal consulente e quali contestazioni siano state tempestivamente formulate nel merito.
  • La nullità della consulenza tecnica per violazione del principio dispositivo o del contraddittorio richiede che il consulente abbia accertato fatti principali estranei al thema decidendum o abbia acquisito documenti in violazione delle regole processuali; la relativa nullità deve essere dedotta tempestivamente nei modi appropriati.
  • Il vizio di omessa pronuncia va denunciato come nullità della sentenza e non come vizio motivazionale; inoltre, non sussiste quando il giudice abbia comunque esaminato la questione sostanziale, anche se non abbia condiviso la prospettazione di parte.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa qualificazione giuridica del rapporto, ma solo di censurare l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.
  • Nel rito del lavoro, la modifica dell'importo domandato in appello è ammissibile se resta invariato il fatto costitutivo della pretesa e si tratta di emendatio libelli; è invece inammissibile solo la mutatio libelli, che comporti una diversa causa petendi.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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