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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24390/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., deducendo violazione di legge per aver il giudice disposto che "segue per legge il recupero delle spese ex art. 204, comma 3, d.P.R. n. 115/2002". Il ricorrente sosteneva che, essendo stata applicata una pena detentiva di nove mesi, si dovesse applicare l'art. 445 c.p.p. che esclude la condanna al pagamento delle spese del procedimento per pene non superiori a due anni, e dunque non sarebbero dovute essere poste a suo carico le spese indicate (custodia dei beni sequestrati e/o spese di mantenimento in carcere).

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto che l'esenzione prevista dall'art. 445 c.p.p. si riferisce alle sole spese processuali in senso stretto e non si estende alle spese per la custodia dei beni sequestrati né alle spese di mantenimento in carcere. Tali voci hanno disciplina autonoma (d.P.R. n. 115/2002) e sono ripetibili a carico dell'imputato anche in caso di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), salvo che non ricorrano le ipotesi di esonero espressamente previste dal d.P.R. (es. archiviazione, proscioglimento). La Corte ha confermato orientamenti giurisprudenziali precedenti e ha condannato il ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La sentenza di patteggiamento è stata il procedimento applicato nell'ipotesi concreta.

  • art. 445 cod. proc. pen.

    Prevede l'esenzione dall'obbligo del pagamento delle 'spese del procedimento' quando la pena applicata su richiesta delle parti non supera due anni. La Corte interpreta questa esenzione come limitata alle spese processuali in senso stretto e non estendibile alle spese di custodia dei beni sequestrati o di mantenimento in carcere.

  • art. 589-bis cod. pen.

    Norma sostanziale relativa all'omicidio stradale: indicata per identificare il reato per il quale è stata applicata la pena (fatto oggetto del patteggiamento).

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 204, comma 3

    previsione del diritto dell'Erario al recupero delle spese di custodia dei beni sequestrati in caso di condanna

    Stabilisce la ripetizione a carico dell'imputato delle spese per la custodia dei beni sequestrati anche in caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta; norma autonoma che esclude l'equiparazione di tali spese a quelle processuali esentate dall'art. 445 c.p.p.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 5 comma 1 lett. i) e art. 200

    Indicano le spese di mantenimento dei detenuti come voci soggette a ripetizione; la Corte usa tali disposizioni per evidenziare la diversa disciplina delle spese di mantenimento rispetto alle spese processuali.

  • art. 535, comma 3 c.p.p. e art. 692, comma 1 c.p.p.

    Richiamate in giurisprudenza per sostenere che le spese di mantenimento in carcere sono a carico dell'imputato e non rientrano nella deroga prevista dall'art. 445 c.p.p.; sono costi sostenuti dall'amministrazione penitenziaria e ripetibili.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 150, comma 2

    Stabilisce che l'imputato è esonerato dal pagamento delle spese di custodia soltanto in caso di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento. Pertanto la sentenza di patteggiamento non comporta l'esonero, salvo i casi espressamente previsti.

Massime di principio

  • La deroga prevista dall'art. 445 c.p.p. (esenzione dalle spese del procedimento per pene ≤ 2 anni in caso di patteggiamento) riguarda esclusivamente le spese processuali in senso stretto e non si estende automaticamente a tutte le voci di costo connesse al procedimento.
  • Le spese per la custodia dei beni sequestrati sono disciplinate in via autonoma dal d.P.R. n. 115/2002 (art. 204 comma 3) e, se i beni hanno un nesso pertinenziale con il reato, sono recuperabili dallo Stato a carico dell'imputato anche in caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta.
  • Le spese di mantenimento in carcere (custodia cautelare o esecuzione) costituiscono una voce distinta dalle spese processuali e, secondo l'orientamento prevalente della Cassazione, possono essere ripetute a carico dell'imputato indipendentemente dalla misura della pena applicata con patteggiamento.
  • L'omessa indicazione nella sentenza di patteggiamento delle spese di custodia o mantenimento non esonera l'imputato: l'obbligo di ripetizione può derivare direttamente dalla legge e non richiede una statuizione esplicita nella sentenza.
  • Per opporsi all'addebito di tali spese in una situazione simile è necessario dimostrare l'assenza di nesso pertinenziale tra i beni sequestrati e il reato o che ricorra una delle ipotesi di esonero espressamente previste dal d.P.R. (es. archiviazione, proscioglimento).

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