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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06610/2025 del 12/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un giudice di pace aveva accolto l'opposizione avverso un decreto di espulsione emesso dal Prefetto ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), del testo unico immigrazione, ritenendo illegittima l'espulsione perché, al momento del provvedimento, era ancora pendente il ricorso gerarchico contro il precedente diniego del rinnovo del permesso di soggiorno disposto dal Questore. Il cittadino straniero aveva infatti impugnato il rifiuto di rinnovo del permesso, fondato su una condanna per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. La Prefettura ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 6 del d.P.R. 1199/1971 e sostenendo che: a) il ricorso gerarchico era comunque tardivo e, decorso il termine di 90 giorni, si sarebbe formato il silenzio-rigetto; b) in ogni caso, ai fini della legittimità dell'espulsione rileva solo l'assenza attuale del permesso di soggiorno, mentre è irrilevante la pendenza dell'impugnazione amministrativa o giurisdizionale del diniego di rinnovo. Il resistente ha contrastato il ricorso con controricorso, deducendo anche profili di inserimento sociale e lavorativo e l'eventuale inespellibilità ex art. 19 TUI.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso della Prefettura, cassando il decreto del giudice di pace e rinviando la causa al Giudice di pace di Piacenza, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese. La Cassazione ha ritenuto fondata la censura nella parte in cui il giudice di pace aveva considerato decisiva la pendenza del ricorso gerarchico contro il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno. Ha ribadito che il decreto di espulsione è atto vincolato e che il giudice ordinario deve verificare solo, al momento dell'espulsione, la mancanza di un titolo di soggiorno valido per mancata richiesta, revoca, annullamento o diniego, senza poter sindacare la legittimità del provvedimento del Questore, riservata al giudice amministrativo. La Corte ha inoltre osservato che la questione dell'eventuale inespellibilità ex art. 19 TUI non era stata esaminata nel merito dal giudice di pace, essendo stata assorbita dalla motivazione basata sulla pendenza del rimedio amministrativo, e ha quindi rimesso al giudice del rinvio la valutazione di ogni profilo di manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998

    individua il potere prefettizio di adottare il decreto di espulsione; la decisione lo considera provvedimento vincolato, da verificare solo quanto ai presupposti attuali di mancanza del titolo di soggiorno.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    richiamato quale base del diniego del rinnovo del permesso di soggiorno riferito al precedente provvedimento del Questore.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    richiamato quale ulteriore base del diniego del rinnovo del permesso di soggiorno.

  • art. 6 d.P.R. 1199/1971

    "Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti"

    invocato per sostenere la formazione del silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico; la Corte lo menziona ma precisa che, comunque, la pendenza del rimedio amministrativo non rileva ai fini della legittimità dell'espulsione.

  • art. 19 d.lgs. 286/1998

    richiamato dal resistente quale possibile causa di inespellibilità connessa alla tutela della vita privata e familiare; la Corte rileva che tale verifica non è stata compiuta dal giudice di pace per assorbimento.

  • art. 497 bis c.p.

    indicato nel provvedimento presupposto come reato per cui era intervenuta la condanna definitiva a carico dello straniero.

Massime di principio

  • Il decreto di espulsione dello straniero è un provvedimento vincolato: il giudice ordinario deve limitarsi a controllare se, al momento dell'espulsione, il soggetto fosse privo di un valido titolo di soggiorno per mancata richiesta, revoca, annullamento o diniego del rinnovo.
  • La pendenza di un ricorso amministrativo contro il diniego del permesso di soggiorno non impedisce né sospende, di per sé, la legittimità del decreto di espulsione, perché il sindacato sulla legittimità del provvedimento del Questore spetta al giudice amministrativo.
  • Nel giudizio avverso il decreto di espulsione non può essere introdotto, come questione pregiudiziale, il controllo sulla legittimità del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno; tale verifica è estranea al giudice ordinario e non costituisce antecedente logico necessario dell'espulsione.
  • Quando il giudice di merito fonda l'accoglimento dell'opposizione solo sulla pendenza del rimedio amministrativo contro il diniego del permesso, la decisione è censurabile per falsa applicazione delle regole che governano l'espulsione amministrativa dello straniero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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