Cassazione Civile, Ordinanza n. 12141/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (editore)
La controversia
La controversia nasce da due contratti stipulati il 21 gennaio 2011 tra un'autrice e una casa editrice, aventi ad oggetto un contratto di edizione e un contratto di riduzione cinematografica/cortometraggio. L'autrice aveva chiesto la risoluzione dei contratti e, in via alternativa o concorrente, l'annullamento per dolo e la risoluzione per inadempimento, sostenendo che la controparte avesse taciuto di operare come casa editrice a pagamento, avesse fatto promesse ingannevoli sulla promozione dell'opera e del cortometraggio, e non avesse adempiuto agli obblighi assunti, in particolare in tema di promozione, organizzazione di eventi, invio del cortometraggio a festival e rassegne e rendiconto. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto delle domande, rilevando l'assenza dei presupposti del dolo ex art. 1439 c.c. e l'inesistenza di specifiche obbligazioni contrattuali in ordine alla promozione e al rendiconto. Nel ricorso per cassazione l'autrice ha dedotto quattro motivi: 1) nullità della sentenza di primo grado e della decisione d'appello per vizi motivazionali e omessa pronuncia su varie istanze istruttorie e di esibizione; 2) erroneo rigetto della domanda di annullamento per dolo, con omessa valutazione di menzogne ed esagerazioni della casa editrice e travisamento del dato relativo all'assistenza del difensore nelle trattative; 3) erroneo rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento, per non avere considerato prove documentali e testimoniali che, a dire della ricorrente, dimostravano obblighi di promozione e di invio a festival; 4) omessa pronuncia su istanze di esibizione, revoca e rinnovazione istruttoria e sull'inammissibilità di prove avversarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che tutti i motivi cumulassero in modo promiscuo più ipotesi di ricorso ex art. 360 c.p.c. senza distinguere chiaramente i vizi denunciati, demandando impropriamente alla Corte l'identificazione delle specifiche censure. Inoltre, ha osservato che i motivi, esaminati singolarmente, si risolvevano in contestazioni di merito sulla valutazione delle prove e sull'interpretazione dei contratti, senza adeguata critica alla ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Per integrare il dolo contrattuale occorrono raggiri idonei a determinare il consenso; nel caso concreto la Corte di merito ha escluso che gli elementi allegati fossero sufficienti a configurarlo.
Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e immediatamente riconducibili a uno dei motivi tassativi di impugnazione; non è ammissibile un'esposizione promiscua e indistinta di più vizi.
La censura di nullità della sentenza per motivazione apparente deve confrontarsi con la motivazione effettivamente resa dal giudice di merito.
L'omessa pronuncia su un'istanza di esibizione può essere censurata solo deducendo specificamente la rilevanza decisiva dell'omissione ai fini della legittimità della decisione.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-quater; comma 1-bis
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Cass. S.U. n. 32415 del 08/11/2021
L'ammissibilità del ricorso richiede che le censure siano formulate in modo chiaro e specificamente riconducibile ai motivi tipizzati dell'art. 360 c.p.c.
Cass. S.U. n. 4315 del 20/02/2020
Richiamata per il principio relativo all'ulteriore contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la deduzione promiscua e cumulativa di più vizi ex art. 360 c.p.c. senza distinguere, in modo chiaro e autonomo, quale parte della critica si riferisca a ciascuna ipotesi di impugnazione.
- La censura di nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa pronuncia deve confrontarsi con la motivazione effettivamente resa e indicare specificamente quale decisività abbia l'omissione denunciata.
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o proporre una mera contrapposizione di ricostruzioni fattuali rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- L'asserito dolo contrattuale deve essere supportato da allegazioni idonee a dimostrare raggiri determinanti del consenso; non sono sufficienti mere contestazioni sull'opportunità economica dell'operazione o sulla mancata realizzazione di aspettative promozionali non pattuite.
- L'interpretazione delle obbligazioni contrattuali è censurabile in cassazione solo se si indica puntualmente quale regola ermeneutica sia stata violata e in che modo la motivazione del giudice di merito sia giuridicamente erronea.
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