Cassazione Penale, Sentenza n. 30221/2025 del 03/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto che confermava misure di prevenzione e la confisca di beni. Basilio Defina ha dedotto: (1) violazione del principio di corrispondenza e del diritto di difesa per la mutata qualificazione da pericolosità qualificata a generica (art. 521 c.p.p., artt. 24 e 111 Cost.); (2) insufficiente motivazione e vizi nella valutazione della pericolosità (sia qualificata ex art. 4 lett. b) d.lgs. 159/2011 collegata al delitto di cui all'art. 512-bis c.p., sia generica ex art. 1 lett. b) d.lgs. 159/2011), in particolare sulla produzione di profitti illeciti e sul dolo specifico richiesto dall'art. 512-bis; (3) carenza motivazionale sul rigetto della richiesta di dissequestro/revoca del deposito a risparmio intestato a terza (Rita Losiggio); (4) motivazione apparente sulla durata di 3 anni della sorveglianza speciale. Antonio Marcuccio ha dedotto omissione di approfondimento circa l'effettivo acquisto e la disponibilità dell'immobile di Moncalieri oggetto di confisca (violazione art. 7, comma 4-bis d.lgs. 159/2011).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso di Antonio Marcuccio (per vizi di motivazione/non attinenza al vizio di legge) e lo ha condannato alle spese e a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende. Quanto a Basilio Defina, la Cassazione ha accolto in parte il ricorso: ha ritenuto infondato il primo motivo (correlazione/contraddittorio) ma fondato il secondo (vizio di valutazione e motivazione sulla pericolosità qualificata e generica), con particolare rilievo alla carenza di spiegazioni sul nesso tra reati lucrogenetici e i proventi che avrebbero finanziato i beni confiscati e sulla mancanza di adeguata motivazione circa il dolo specifico previsto dall'art. 512-bis. Per tali ragioni il decreto impugnato è stato annullato nei confronti di Defina e rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino per nuovo giudizio. I motivi terzo e quarto risultano assorbiti dall'accoglimento del secondo, con la precisazione che la questione relativa alla confisca del deposito intestato a Rita Losiggio non era adeguatamente motivata nel provvedimento impugnato e potrà essere nuovamente discussa nel nuovo giudizio.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1, lett. b)
"coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose"
Per la pericolosità generica serve accertamento di fatti sussumibili in fattispecie delittuose complete che abbiano prodotto profitti illeciti costituenti l'unico o una componente significativa del reddito; non basta il mero status di evasore fiscale o indizi vaghi.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 4, lett. b)
"soggetti indiziati (...) del delitto di cui all'art. 12-quinquies... (oggi art. 512-bis c.p.)"
Per la pericolosità qualificata è sufficiente che il soggetto sia indiziato del delitto 'spia', ma il giudice di prevenzione deve motivare puntualmente gli indizi e la loro riferibilità al proposto; se il reato è stato definitivamente escluso per insussistenza, non può essere usato come fondamento.
Il delitto punisce l'intestazione fittizia posta in essere 'al fine di eludere' misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando; richiede dolo specifico che il giudice deve accertare e motivare; può essere commesso anche prima dell'avvio formale del procedimento di prevenzione se l'agente può fondatamente presumere l'avvio dello stesso.
Fissa il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e impone che la nuova qualificazione giuridica operata dal giudice sia fondata su elementi già presenti e che sia garantito un effettivo contraddittorio sulle questioni collegate.
Regola la conferma o revoca dei provvedimenti cautelari/dei sequestri in sede di impugnazione; la decisione deve contenere motivazione adeguata circa il mantenimento della confisca o del sequestro.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda i limiti di ammissibilità del ricorso in materia di misure di prevenzione (vizi di legge, non semplici doglianze di fatto).
Prevede l'onere delle spese e l'eventuale ammenda in caso di inammissibilità del ricorso; applicata alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso di Marcuccio.
Costituzione, art. 24
Tutela il diritto di difesa; il giudice di prevenzione deve garantire che la difesa abbia potuto conoscere e discutere le deduzioni connesse alla mutata contestazione.
Costituzione, art. 111
Garantisce il giusto processo; richiede motivazioni non apparenti e la possibilità di esercitare adeguata difesa.
Massime di principio
- Se la misura di prevenzione viene motivata sulla base della pericolosità generica è necessario che il giudice specifichi chiaramente quali fatti, riconducibili a fattispecie delittuose complete, abbiano prodotto proventi illeciti e in quale periodo temporale tali proventi siano confluiti nei beni oggetto di confisca.
- La semplice indicazione di una sproporzione tra tenore di vita e redditi non è di per sé sufficiente: occorre il collegamento probatorio tra reati lucrogenetici e i mezzi economici che hanno finanziato gli acquisti.
- Per il delitto di cui all'art. 512-bis (intestazione fittizia) il giudice deve accertare e motivare il dolo specifico (intento di eludere misure di prevenzione); non è sufficiente un ragionamento circolare basato solo sul curriculum criminale.
- La difesa deve essere messa in condizione di discutere ogni mutata qualificazione giuridica della pericolosità; la nuova impostazione non può essere fondata su elementi non presenti nel fascicolo o senza un'effettiva interlocuzione.
- In sede di cassazione avverso provvedimenti di prevenzione si possono contestare vizi di legge e di motivazione sostanziale ma non semplici rivalutazioni probatorie: molte doglianze di fatto sono inammissibili se non collegate a violazioni di legge.
- Se una confisca riguarda beni acquisiti in epoca anteriore al periodo ritenuto rilevante per la pericolosità, il provvedimento deve chiarire il criterio temporale e motivare eventuali eccezioni; altrimenti la confisca può essere disposta solo entro la perimetrazione temporale motivata.
- Quando il giudice di merito si fonda su accertamenti penali pregressi (anche proscioglimenti per prescrizione), è necessario che la motivazione del provvedimento di prevenzione espliciti come quei provvedimenti abbiano comunque ricostruito i fatti utili a fondare la pericolosità.
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