Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22603/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Amodeo impugnava la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 495 c.p. per aver esibito, durante i rilievi di un sinistro stradale, la patente intestata al fratello. Ha articolato tre motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento del quadro probatorio da parte della Corte territoriale, che avrebbe attribuito eccessivo rilievo alla testimonianza dell'agente Bannino (riaudito ex art. 507 c.p.p.) nonostante la presenza del teste in aula durante la discussione, mentre altre testimonianze avrebbero indicato che la patente era stata consegnata dalla moglie perché l'imputato aveva una frattura al braccio; (2) errata valutazione delle deposizioni del collega Quatela e del fratello, in particolare circa il modo in cui la vera identità dell'imputato era emersa e la circostanza che la patente esibita non abilitava alla guida del motociclo; (3) censura sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena subordinata ai lavori di pubblica utilità, per presunta incoerenza tra la valutazione del giudice di primo grado (esclusione della recidiva) e la successiva negatività della prognosi adottata dalla Corte d'appello.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha confermato che integra il reato di cui all'art. 495 c.p. l'esibizione di un documento intestato ad altro soggetto all'autorità di controllo e ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito. Ha ritenuto attendibile la testimonianza dell'operante che dichiarò che l'imputato consegnò personalmente la patente, non corresse l'appellante quando fu chiamato col nome risultante dal documento e appariva lucido e cosciente; ha censurato come generiche le obiezioni sul procedimento di riaudizione ex art. 507 c.p.p. e ha dichiarato irrilevante il fatto che la patente non abilitasse alla guida del veicolo, perché lo scopo era evitare le conseguenze penali per la guida senza patente (revocata). Sul punto della sospensione condizionale la Corte ha ritenuto infondate o inammissibili le censure: la negazione del beneficio è stata motivata con una prognosi negativa (inefficacia delle precedenti condanne nel contenere impulsi illeciti e la circostanza che il reato fu commesso per eludere conseguenze penali) e non è in contraddizione con l'esclusione della recidiva, trattandosi di valutazioni diverse. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    Integra il reato la condotta di chi esibisca o presenti un documento intestato ad altro soggetto all'autorità di controllo, in quanto equivale a dichiarare generalità non corrispondenti al vero; il reato si consuma al momento della dichiarazione falsa, indipendentemente da verifiche successive dell'operante.

  • art. 507 c.p.p.

    La riaudizione di un teste ai sensi dell'art. 507 è ammissibile; la presenza del teste in aula durante la discussione non determina automaticamente l'invalidità della sua successiva dichiarazione, salvo prova di specifica influenza o pregiudizio.

  • art. 149 disp. att. c.p.p.

    La norma mira a evitare che testi ascoltino le deposizioni altrui prima di deporre; tuttavia la sua applicazione non è assoluta nei casi di escussione immediata e la sua violazione non comporta automaticamente una sanzione processuale, come ribadito dalla giurisprudenza.

Massime di principio

  • L'esibizione di un documento intestato ad un'altra persona a un pubblico ufficiale integra il reato di false generalità (art. 495 c.p.) nel momento in cui la dichiarazione falsa viene resa, anche se la vera identità emerga successivamente.
  • La Corte di Cassazione non sostituisce la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito se la motivazione è logica, coerente e adeguata: le censure che chiedono una rivalutazione del merito senza indicare specifici errori giuridici sono in genere respinte.
  • La riaudizione di un testimone ex art. 507 c.p.p. non è di per sé nulla se il teste era presente in aula; per contestarla occorre dimostrare in modo concreto che la presenza ha inciso sulle dichiarazioni.
  • Il fatto che il documento esibito non autorizzasse la guida del tipo di veicolo utilizzato non esclude l'integrazione del reato: l'intento principale può essere evitare conseguenze penali (p.es. per guida con patente revocata).
  • La valutazione per la concessione della sospensione condizionale della pena è una prognosi sul comportamento futuro e può essere negativa anche in assenza di recidiva; l'assenza di recidiva non garantisce automaticamente il beneficio.
  • Per impugnare efficacemente una sentenza occorre contestare specificamente la motivazione o la violazione di norme processuali, non limitandosi a generiche contestazioni dei fatti o a ipotesi alternative dei fatti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.