Cassazione Civile, Ordinanza n. 35099/2022 del 29/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Una società cliente aveva convenuto in giudizio una banca chiedendo accertarsi l'inesistenza di alcuni rapporti di conto corrente e di conto anticipi lavori, ovvero la nullità di specifiche clausole contrattuali, per avere la banca applicato interessi superiori al tasso legale o a quello dell'art. 117 t.u.b., capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, commissioni di massimo scoperto e altri addebiti ritenuti non dovuti, con conseguente ripetizione delle somme pagate in eccesso. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo, tra l'altro, che l'atto di citazione fosse sufficientemente specifico e che, a fronte dell'allegazione dell'assenza di forma scritta dei contratti, gravasse sulla banca provare il contrario nei termini processuali previsti. La banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, deducendo che la citazione era nulla per assoluta incertezza, genericità e indeterminatezza del petitum e della causa petendi; 2) violazione di artt. 24 e 111 Cost., 2697 c.c. e varie norme processuali, sostenendo che la produzione dei contratti scritti non fosse tardiva, perché costituisse prova contraria rispetto alla prova dei rapporti offerta dall'attrice mediante estratti conto, e non prova diretta soggetta al diverso termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la domanda introduttiva conteneva elementi sufficienti a individuare petitum e causa petendi; ha inoltre chiarito che la contestazione della banca riguardava in realtà la mancanza di prova dei fatti allegati, non la nullità dell'atto di citazione. Ha rigettato anche il secondo motivo, rilevando che l'allegazione della mancata pattuizione per iscritto delle clausole contestate era stata formulata sin dall'atto di citazione e che, quindi, la produzione dei contratti da parte della banca si poneva come prova contraria rispetto ai fatti già dedotti dall'attrice, non come deduzione tardiva. La banca è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità e a versare l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
La citazione deve contenere l'esposizione dei fatti e l'indicazione del petitum in modo sufficiente a rendere identificabile la domanda; la nullità non deriva dalla mera contestazione della prova dei fatti allegati.
La nullità dell'atto introduttivo per incertezza del petitum o della causa petendi non sussiste quando il contenuto dell'atto consente di comprendere con sufficiente precisione la domanda proposta.
L'onere della prova riguarda la dimostrazione dei fatti costitutivi e dei fatti impeditivi o contrari; nel caso esaminato, la banca poteva offrire prova contraria rispetto ai fatti allegati dall'attrice.
La decisione richiama il principio per cui il giudice valuta le prove ritualmente acquisite e le allegazioni già introdotte in causa.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina degli atti introduttivi e della costituzione dell'attore.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla costituzione del convenuto e ai termini di difesa.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alle eccezioni e difese del convenuto.
La Corte distingue tra allegazioni già contenute nell'atto di citazione e prove contrarie da produrre nei termini processuali; nel caso concreto la produzione dei contratti è stata considerata prova contraria rispetto a fatti già allegati, e quindi non tardiva nel senso sostenuto dalla ricorrente.
art. 24 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso a sostegno della censura sulla tardività della produzione documentale e sul diritto di difesa.
art. 111 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso a sostegno della censura sulla corretta scansione del contraddittorio e dei termini processuali.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in caso di dovutezza.
art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La nullità della citazione per indeterminatezza del petitum o della causa petendi richiede una reale impossibilità di comprendere la domanda; non basta che la parte avversaria contesti la fondatezza nel merito o la sufficienza della prova.
- Ai fini della validità dell'atto introduttivo, è decisiva l'allegazione dei fatti costitutivi della domanda, mentre la prova di tali fatti attiene al merito e non alla regolarità formale della citazione.
- Quando una parte alleghi sin dall'atto introduttivo la mancata pattuizione scritta di determinate clausole, la controparte può essere chiamata a fornire prova contraria; tale prova non è tardiva se si colloca rispetto a fatti già specificamente dedotti.
- Nel giudizio di legittimità, la censura di vizio motivazionale o processuale deve confrontarsi con la reale ratio della decisione impugnata; la mera riproposizione di una diversa lettura delle risultanze processuali non è sufficiente a fondare la cassazione.
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