Cassazione Penale, Ordinanza n. 30853/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato ritenuto responsabile, con sentenza di appello emessa in parziale riforma di una decisione resa in rito abbreviato, del reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La Corte di appello ha ridotto la pena a un anno di reclusione e 1.000 euro di multa. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto due motivi: la mancata concessione delle attenuanti generiche e l’erronea rideterminazione della pena. Secondo il ricorrente, il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti non sarebbero stati coerenti. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, osservando che non vi è contraddizione tra il diniego delle attenuanti generiche, fondato sui precedenti penali specifici e sulla mancanza di collaborazione, e la contestuale mitigazione della pena, giustificata dalla tipologia e dalla quantità non eccessiva della sostanza destinata alla cessione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era razionale sia nel negare le attenuanti generiche sia nel ridurre la pena, poiché i due apprezzamenti rispondevano a parametri diversi e non incompatibili. Le censure del ricorrente si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice per il reato in materia di stupefacenti contestato e ritenuto sussistente nei gradi di merito.
Le attenuanti generiche possono essere legittimamente negate in presenza di precedenti penali specifici e di assenza di volontà collaborativa dell’imputato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue l’onere delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego delle attenuanti generiche può fondarsi su elementi negativi attinenti alla personalità dell’imputato, quali precedenti penali specifici e mancanza di collaborazione, purché la motivazione sia razionale e non apparente.
- La riduzione della pena non implica necessariamente la concessione delle attenuanti generiche: il giudice può mitigare il trattamento sanzionatorio valorizzando dati oggettivi del fatto, come la tipologia e la quantità della sostanza stupefacente, senza contraddirsi con il diniego delle attenuanti.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire alla motivazione della sentenza impugnata una diversa lettura del merito; se la valutazione del giudice di merito è logicamente coerente, le censure che mirano a una rivalutazione del fatto sono inammissibili.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono ex lege le spese del procedimento e il versamento alla Cassa delle ammende, salvo cause ostative non emergenti dal testo.
Come è indicizzato
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