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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11161/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda più avvisi di accertamento ICI relativi agli anni d'imposta 2007-2011, emessi per omessa dichiarazione o dichiarazione infedele sul valore di un'area fabbricabile di cui il contribuente era comproprietario. Il giudice d'appello aveva accolto l'appello del Comune, ritenendo: insussistente la decadenza dall'azione accertativa; esistente l'obbligo dichiarativo; corretta la stima del valore dell'area anche sulla base di elementi ulteriori rispetto a quelli elencati dall'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992; non provate le ulteriori eccezioni del contribuente. In cassazione il contribuente ha proposto cinque motivi: (1) violazione dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006 sulla decadenza, sostenendo che per l'anno 2007 il termine decorresse dal versamento insufficiente del 2007 e non dalla dichiarazione del 2008; (2) violazione dell'art. 5 d.lgs. 504/1992 e omesso esame di fatti decisivi, deducendo che il valore delle aree non era stato determinato al 1° gennaio di ciascun anno e che non erano stati considerati i limiti urbanistici e la mancata attuazione degli strumenti urbanistici, con conseguente minore potenzialità edificatoria; (3) violazione dell'art. 2729 c.c. per uso improprio di presunzioni e valorizzazione di una vendita del 2012 tra società correlate; (4) nullità per motivazione apparente o apodittica sulle ulteriori eccezioni; (5) omessa pronuncia sull'eccezione di illegittimità delle sanzioni separate anno per anno in violazione dell'art. 12 d.lgs. 472/1997.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, ha ritenuto assorbiti il secondo, il terzo e il quinto motivo nelle parti non esaminate, e ha accolto il primo motivo limitatamente alla censura sulla violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992 (prima parte del primo motivo) e il terzo motivo sulla motivazione apparente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che i criteri legali di stima del valore venale delle aree fabbricabili previsti dall'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992 sono vincolanti e non possono essere sostituiti da valutazioni apodittiche basate su altri elementi; ha inoltre rilevato che la motivazione della CTR era apparente perché non chiariva quali eccezioni fossero state esaminate e perché fossero ritenute infondate.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per dedurre la violazione di legge in tema di decadenza e di criteri di stima della base imponibile ICI.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato per dedurre l'omesso esame di fatti decisivi relativi alla potenzialità edificatoria e ai vincoli urbanistici.

  • art. 1, comma 161, L. 296/2006

    regola il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento; nel caso di omessa dichiarazione decorre dal termine entro cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992

    i criteri di determinazione del valore venale delle aree fabbricabili sono vincolanti e tassativi; il giudice di merito deve verificarne la corrispondenza per l'anno d'imposizione.

  • art. 2729 c.c.

    invocato per contestare l'uso della prova presuntiva nella stima del valore dell'area.

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    la motivazione deve superare la soglia minima costituzionalmente esigibile e non può essere meramente apparente.

  • art. 112 c.p.c.

    impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente formulate.

  • art. 12 d.lgs. 472/1997

    richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di una sanzione unica in presenza di violazioni della stessa indole commesse in periodi d'imposta diversi.

Massime di principio

  • Nel caso di omessa dichiarazione ai fini ICI, il dies a quo del termine decadenziale per l'accertamento coincide con il termine entro cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, non con l'eventuale data del versamento contestato come insufficiente.
  • Per la determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili, i criteri indicati dall'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992 hanno natura vincolante e non possono essere sostituiti da valutazioni generiche o da elementi estranei rispetto ai parametri normativi.
  • Il giudice di merito che stimi il valore di un'area fabbricabile deve confrontare la valutazione effettuata con i parametri legali riferiti all'anno di imposizione e motivare specificamente sulle ragioni della stima.
  • È affetta da motivazione apparente la sentenza che, pur esistente graficamente, non consenta di comprendere quali eccezioni siano state esaminate e per quali ragioni siano state respinte.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se si sviluppa su un presupposto diverso da quello posto a base della decisione, è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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