Cassazione Civile, Ordinanza n. 24052/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (possessore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di rivendicazione di alcuni fondi siti in Colle Sannita proposta da più attori contro gli occupanti e da una domanda riconvenzionale di usucapione proposta da parte dei convenuti. In primo grado il Tribunale aveva accolto la rivendica e condannato i convenuti al rilascio e al risarcimento dei danni. In appello la Corte territoriale ha invece rigettato la domanda di rivendicazione degli attori, rilevando: per alcuni convenuti, che non occupavano più i terreni dal 1965; per i rivendicanti, che non era stata raggiunta la prova della proprietà secondo l'art. 948 c.c., anche perché la documentazione prodotta non dimostrava una catena continua di trasferimenti e alcune successioni erano attestate solo da dichiarazioni fiscali; ha altresì rigettato la riconvenzionale di usucapione, perché mancava la prova di un possesso utile ventennale in capo agli appellanti o ai loro danti causa. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 948 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente valutato i titoli di proprietà e che la motivazione fosse contraddittoria, poiché avrebbe implicitamente riconosciuto la prova della proprietà almeno per una parte delle quote; 2) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando la mancata considerazione della documentazione attestante la proprietà, anche per usucapione, e l'assenza di prova di un possesso ad usucapionem dei convenuti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo infondato perché, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge, i ricorrenti miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito; ha inoltre ribadito che, nell'azione di rivendicazione, l'attore deve fornire la prova rigorosa della proprietà risalendo sino all'acquisto a titolo originario o dimostrando l'usucapione, e che i soli titoli di acquisto non bastano a provare il possesso utile all'usucapione. Ha anche escluso la contraddittorietà della motivazione, perché la sentenza d'appello non aveva affermato la prova della proprietà per metà dei beni. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato e in parte inammissibile, poiché il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione delle prove o delle argomentazioni. I ricorrenti sono stati condannati alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
nell'azione di rivendicazione l'attore deve provare la proprietà del bene con prova rigorosa, risalendo fino all'acquisto a titolo originario o dimostrando l'usucapione
la presunzione di possesso dalla data del titolo opera solo se sia provato un possesso sulla base di quel titolo; il solo titolo non prova automaticamente il possesso
ai fini dell'usucapione è necessario provare il possesso utile maturato in capo all'attore e/o ai suoi danti causa, potendosi sommare il possesso successorio
la censura di violazione di legge non può essere usata per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito
il vizio deducibile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata adesione a una tesi difensiva o la diversa valutazione del materiale probatorio
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa nel giudizio di legittimità
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Nell'azione di rivendicazione l'attore sopporta una probatio diabolica: deve dimostrare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i danti causa, fino a un acquisto a titolo originario oppure provando l'intervenuta usucapione.
- La prova dell'usucapione richiede la dimostrazione di un possesso effettivo, continuo e ventennale del bene; i soli titoli di proprietà non sono sufficienti a provare il possesso utile a usucapire.
- La denuncia di successione o altra documentazione avente valore prevalentemente fiscale non costituisce, di per sé, prova piena della proprietà del bene, ma può avere al più valore indiziario.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di omesso esame di fatto in una richiesta di nuova valutazione delle prove, riservata al giudice di merito.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti, non la mancata considerazione di argomentazioni o la diversa lettura degli elementi istruttori.
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