Cassazione Civile, Ordinanza n. 16783/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbendo il terzo e il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente contro l'avviso di accertamento. Ha inoltre condannato il Comune alle spese di tutti i gradi di giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento TARSU/TIA relativo agli anni d'imposta 2005-2011 per l'importo complessivo di euro 1.658,73, emesso dal Comune sulla base di una presunta maggiore superficie dell'immobile rispetto a quella dichiarata. In primo grado il ricorso era stato accolto solo per l'annualità 2005, ritenuta prescritta; in appello la decisione è stata confermata nel rigetto delle ulteriori censure. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 7, comma 1, L. n. 212/2000 per difetto di motivazione dell'avviso, che si limitava a richiamare accertamenti della società concessionaria senza spiegare le verifiche svolte; 2) violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000 e dell'art. 112 c.p.c. per mancata allegazione degli atti richiamati nell'avviso; 3) violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000 per omessa indicazione della modalità di calcolo degli interessi; 4) violazione dell'art. 70, comma 1, d.lgs. n. 507/1993 e dell'art. 112 c.p.c. per ulteriori profili sulla pretesa tributaria. La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi, assorbiti gli altri.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, L. n. 212/2000
L'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere assolto anche per relationem, ma l'atto richiamato deve essere conoscibile oppure il suo contenuto essenziale deve essere riprodotto nell'avviso; un rinvio generico e non specifico rende la motivazione insufficiente e lede il diritto di difesa.
art. 1, comma 162, L. n. 296/2006
Conferma, in coerenza con lo Statuto del contribuente, che gli atti richiamati dalla motivazione vanno allegati solo se non facilmente conoscibili e se il contenuto essenziale non sia riprodotto.
Richiamato solo per affermare che eventuali irregolarità della notificazione, se l'atto ha raggiunto il suo scopo, possono essere sanate; nel caso concreto la Corte non fonda l'accoglimento su questo profilo.
art. 70, comma 1, d.lgs. n. 507/1993
Norma invocata nel quarto motivo, ma la censura è rimasta assorbita dall'accoglimento dei primi due motivi.
Invocato per lamentare ultrapetizione/omessa pronuncia in relazione alla mancata allegazione degli atti e ad altri profili dell'avviso; la Corte assorbe la censura dopo aver accolto i primi due motivi.
Norma processuale che delimita i vizi denunciabili in cassazione; i motivi sono stati formulati come violazioni di legge e nullità processuali.
Richiamato nella controversia sulla tassazione TARSU/TIA, ma senza autonoma statuizione decisiva nella sentenza di legittimità.
Massime di principio
- Negli atti impositivi la motivazione per relationem è legittima solo se l'atto richiamato è conoscibile dal contribuente oppure se il suo contenuto essenziale è riprodotto nell'avviso; un rinvio meramente generico a verifiche o accertamenti non identificati integra motivazione insufficiente.
- Quando il contribuente contesta la motivazione per relationem di un avviso di accertamento, deve indicare specificamente in ricorso per quali ragioni il rinvio sarebbe inidoneo o pregiudizievole per il diritto di difesa.
- L'omessa specificazione degli accertamenti posti a base della pretesa tributaria, specie quando si fondi su una maggiore superficie dichiarata, impedisce al contribuente di comprendere la ragione concreta della pretesa e determina illegittimità dell'atto.
- Se i primi motivi di ricorso conducono all'annullamento dell'atto impositivo e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito accogliendo l'originario ricorso introduttivo.
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