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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30108/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un provvedimento di irrogazione sanzioni notificato a seguito di processo verbale di constatazione, relativo all'applicazione dell'aliquota agevolata dell'accisa sul gas naturale ex art. 26 TUA. La società contribuente aveva ottenuto ragione in primo grado; l'Ufficio aveva appellato, ma la CTR aveva confermato la decisione ritenendo applicabile l'aliquota per usi industriali/commerciali al gas impiegato per il riscaldamento di un centro commerciale e dei locali destinati alla vendita. L'Agenzia ricorre per cassazione con tre motivi: 1) violazione o falsa applicazione dell'art. 26 TUA, sostenendo che l'agevolazione non spettasse perché il gas non era usato direttamente in attività industriali/commerciali ma per usi indiretti; 2) violazione dell'art. 67 TUA e dell'art. 4 del D.M. 12 luglio 1977, deducendo che la mancata presentazione della dichiarazione preventiva impedisse il beneficio; 3) violazione delle regole sull'onere della prova circa i requisiti per fruire dell'agevolazione, motivo però ritenuto assorbito.

La decisione

La Corte rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Conferma l'interpretazione della CTR secondo cui l'art. 26, comma 3, TUA estende l'aliquota ridotta al gas naturale impiegato nel settore della distribuzione commerciale, nozione che comprende non solo la vendita in senso stretto ma l'intera filiera di attività d'impresa funzionali alla commercializzazione, incluse le attività organizzative e di servizio come riscaldamento e altre utilità del centro commerciale. Quanto al secondo motivo, afferma che la disciplina regolamentare del 1977 è superata e non può escludere il beneficio previsto dal TUA, che fa dipendere l'agevolazione dalla destinazione effettiva del gas ad usi industriali/commerciali e non da formalità preventive. Le spese vengono compensate per le incertezze giurisprudenziali richiamate; non sono poste conseguenze sul contributo unificato per la parte pubblica.

Norme richiamate

  • art. 26 d.lgs. n. 504 del 1995 (TUA)

    L'aliquota ridotta per usi industriali si applica anche agli impieghi di gas naturale nel settore della distribuzione commerciale; la nozione va intesa in senso economico e comprensivo dell'intera filiera commerciale, senza distinguere tra usi diretti e indiretti.

  • art. 67 d.lgs. n. 504 del 1995 (TUA)

    Invocato dall'Agenzia per sostenere la rilevanza del mancato adempimento dichiarativo; la Corte lo esclude quale ostacolo all'agevolazione nei termini prospettati dal ricorso.

  • art. 68 d.lgs. n. 504 del 1995 (TUA)

    La Corte lo richiama per evidenziare l'abrogazione della normativa previgente sull'imposta di consumo sul gas metano e, quindi, il venir meno della disciplina regolamentare di attuazione del 1977.

  • art. 4 D.M. 12 luglio 1977

    Norma di attuazione del previgente sistema dell'imposta di consumo sul gas metano, non compatibile e comunque superata dal TUA; non può essere utilizzata per negare l'aliquota ridotta prevista dalla disciplina successiva.

  • art. 2, comma 73, L. 286/2006

    Norma di recepimento, richiamata per collocare l'art. 26, comma 3, TUA nel quadro di attuazione della direttiva 2003/96/CE.

  • Direttiva 2003/96/CE

    La direttiva consente aliquote differenziate per uso commerciale e non commerciale dei prodotti energetici; la Corte utilizza tale fonte per una lettura ampia dell'uso commerciale, coerente con la ratio di favorire l'attività economica.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per dedurre la violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo in ragione della posizione dell'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • In materia di accisa agevolata sul gas naturale, la nozione di "settore della distribuzione commerciale" deve essere interpretata in senso ampio ed economico, ricomprendendo tutte le attività di impresa funzionali a rendere possibile la commercializzazione al consumatore finale, e non soltanto la vendita diretta.
  • Ai fini del riconoscimento dell'aliquota ridotta per usi industriali o commerciali, non è consentita una distinzione tra usi diretti e usi indiretti del gas quando la norma non la prevede e quando tale distinzione contrasti con il testo e la ratio della disciplina.
  • La disciplina previgente sull'imposta di consumo sul gas metano, e i relativi regolamenti attuativi, non possono essere applicati per limitare il regime del TUA quando risultino abrogati o incompatibili con il nuovo sistema delle accise.
  • Nel sistema delle accise armonizzate prevale la sostanza economica dell'utilizzo del prodotto energetico rispetto a formalità non essenziali, sicché il beneficio dipende dall'effettivo impiego del gas in attività industriali o commerciali.
  • Quando una censura di ricorso è fondata su una disciplina abrogata o incompatibile con la normativa sopravvenuta, il motivo è infondato anche se richiama adempimenti formali non più decisivi per l'an debeatur dell'agevolazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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