Cassazione Civile, Ordinanza n. 31405/2022 del 24/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di una lavoratrice volta ad ottenere dal Fondo di garanzia INPS il pagamento di somme maturate a titolo di trattamento di fine rapporto e delle ultime tre mensilità, in relazione all’insolvenza del datore di lavoro, una impresa individuale già cessata e cancellata dal registro delle imprese. In primo grado la domanda era stata accolta, ma la Corte d’appello l’aveva rigettata ritenendo non sufficiente, ai fini dell’accesso al Fondo, il solo tentativo di pignoramento negativo presso l’abitazione dell’ex datore di lavoro, poiché esistevano altri beni o utilità potenzialmente aggredibili. La ricorrente ha impugnato la decisione con due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e mancanza di motivazione, sostenendo di aver confidato nelle indicazioni rese dall’INPS nel procedimento amministrativo sulla necessità del tentativo esecutivo sui beni immobili dell’ex datore, mentre l’istituto avrebbe poi introdotto solo in giudizio l’esistenza di ulteriori partecipazioni e crediti aggredibili; con il secondo ha dedotto omesso esame e contraddittorietà della motivazione, perché la Corte territoriale avrebbe da un lato escluso che fosse esigibile un’esecuzione immobiliare costosa e antieconomica su modeste quote immobiliari, ma dall’altro avrebbe ritenuto agevolmente consultabili fonti pubbliche (CCIAA e altri dati) da cui emergevano ulteriori risorse del debitore. L’INPS ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, escludendo sia il vizio di omesso esame di fatti decisivi sia la dedotta mancanza/contraddittorietà di motivazione. In particolare, ha affermato che non sussiste un principio di affidamento della lavoratrice sulle informazioni rese dall’INPS nel procedimento amministrativo, perché il giudizio promosso per le prestazioni del Fondo di garanzia ha natura di accertamento autonomo dei requisiti e non di impugnazione del provvedimento amministrativo. Ha inoltre ribadito che, per accedere al Fondo, il lavoratore deve aver esperito infruttuosamente l’esecuzione forzata con l’ordinaria diligenza, ma non è gravato da un indiscriminato onere di ricerca di beni: dopo un primo tentativo negativo, ulteriori attività sono richieste solo se emergano beni agevolmente aggredibili o comunque una nuova esecuzione ragionevole e fruttuosa. Nel caso concreto, la Corte ha valorizzato che la sentenza di merito aveva indicato elementi di ricerca pubblicamente accessibili che la ricorrente non aveva neppure consultato, né aveva specificamente contestato in appello la non aggredibilità dei beni così risultanti. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
L’azione contro il Fondo di garanzia è ammessa per i crediti di lavoro quando il datore di lavoro, pur astrattamente fallibile, non sia in concreto assoggettabile a fallimento per cessazione dell’attività da oltre un anno, ma resta condizionata all’infruttuoso esperimento dell’esecuzione forzata salvo l’esistenza di altri beni aggredibili.
Richiamato solo quanto al deposito di memorie nella fase camerale.
Richiamato implicitamente nel tema dell’onere di allegazione e dimostrazione dell’esistenza di beni aggredibili e dell’insufficienza della mera critica valutativa in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Consente, in caso di rigetto del ricorso, di dare atto dei presupposti processuali per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Per l’accesso al Fondo di garanzia INPS il lavoratore deve aver prima esperito, con ordinaria diligenza, l’azione esecutiva individuale contro il datore di lavoro; non è però tenuto a una ricerca indiscriminata e illimitata di beni o di condebitori.
- L’ulteriore attività di ricerca del patrimonio del debitore è richiesta solo quando emergano elementi concreti e agevolmente accessibili che rendano ragionevole una nuova esecuzione fruttuosa; non basta l’astratta possibilità di esistenza di altri beni.
- Il giudizio volto ad accertare i requisiti per le prestazioni del Fondo di garanzia ha natura autonoma di accertamento del rapporto e non costituisce impugnazione del provvedimento amministrativo, sicché non può fondarsi un principio generale di affidamento sulle indicazioni rese dall’INPS in sede amministrativa.
- In sede di legittimità non è deducibile come omesso esame una censura che, in realtà, mira soltanto a ottenere una diversa valutazione delle risultanze di fatto compiuta dal giudice di merito.
Come è indicizzato
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