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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18175/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego implicito di rimborso dell'imposta di registro versata su una sentenza civile del Tribunale di Napoli. La contribuente aveva ottenuto dal giudice tributario provinciale l'accoglimento della domanda contro il silenzio-rifiuto dell'Ufficio; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente annullato il diniego implicito di autotutela riesaminando nel merito la pretesa, invece di limitarsi ai profili dell'atto impugnato; 2) violazione dell'art. 37 d.P.R. n. 131/1986 e degli artt. 2909 e 2697 c.c., lamentando che la CTR avesse ritenuto esistente il giudicato sulla sentenza civile richiamata nell'avviso di liquidazione, senza prova del passaggio in giudicato, nonostante l'Ufficio avesse documentato la pendenza del ricorso per cassazione; 3) nullità della decisione per omessa motivazione/violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, per non avere la CTR spiegato da quali circostanze desumesse l'effetto sostitutivo della sentenza di appello. La Corte ha trattato congiuntamente i motivi, richiamando il principio per cui l'imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria sorge anche prima del giudicato, ma il tributo viene meno se il provvedimento è definitivamente riformato; nel caso concreto, però, è stata valorizzata una sopravvenuta decisione di legittimità che aveva confermato la riforma della sentenza civile e, soprattutto, la stessa istanza dell'Agenzia di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate per sopravvenuta carenza di interesse. Pur precisando che la CTR non si era correttamente attenuta al principio per cui l'imposta di registro colpisce anche le sentenze impugnate e che il conguaglio/rimborso può dipendere solo dal giudicato, la Cassazione ha rilevato che la sentenza civile presupposto dell'imposta era stata definitivamente riformata e che tale riforma era stata confermata in sede di legittimità. Di conseguenza, al momento del ricorso non sussistevano più i presupposti impositivi e l'Amministrazione aveva essa stessa manifestato il sopravvenuto difetto di interesse chiedendo la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico della ricorrente secondo soccombenza virtuale.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La ricorrente lo invocava per sostenere che la CTR avesse impropriamente riesaminato il merito del diniego di autotutela; la decisione finale non si fonda su questo profilo, perché il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 37 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio... sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato

    L'imposta di registro sorge anche se la sentenza è impugnata o impugnabile; tuttavia, se il provvedimento è definitivamente riformato, il tributo non continua a essere dovuto e il rimborso/conguaglio segue la decisione passata in giudicato.

  • art. 2909 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente in tema di efficacia del giudicato, ma la Corte chiarisce che, per escludere il tributo, rileva la definitiva riforma del provvedimento tassato.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente per contestare l'onere probatorio sull'esistenza del giudicato; la Corte non decide sul riparto probatorio, perché il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei primi due motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro formale del terzo motivo, dedotto come nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    Richiamato per denunciare il vizio di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per sostenere la nullità della motivazione della sentenza tributaria regionale.

  • art. 37 d.P.R. 131/1986

    La Corte ribadisce che il presupposto d'imposta è l'atto giudiziario tassabile; il passaggio in giudicato rileva solo ai fini del conguaglio o rimborso, non della debenza iniziale.

Massime di principio

  • In tema di imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria, l'obbligazione tributaria sorge anche se l'atto è impugnato o ancora impugnabile; il successivo giudicato rileva solo per consentire conguaglio o rimborso.
  • Se il provvedimento giudiziario tassato è definitivamente riformato o annullato, viene meno il presupposto impositivo e l'imposta non può ritenersi definitivamente dovuta.
  • Nel giudizio di legittimità, la sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione determina l'inammissibilità del ricorso; tale interesse manca quando, per effetto di eventi successivi, la parte ricorrente non può più conseguire un'utilità concreta dalla pronuncia.
  • La Corte di cassazione può tener conto dei propri precedenti e degli sviluppi del giudizio presupposto che risultino ritualmente dedotti o comunque conoscibili d'ufficio, se decisivi ai fini della verifica dell'interesse ad agire.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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