Cassazione Penale, Ordinanza n. 15517/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena per una serie di contravvenzioni in materia ambientale/gestione rifiuti. Nel ricorso ha dedotto: 1) vizio di motivazione sulla conferma della responsabilità penale, sostenendo che i giudici di merito avrebbero male apprezzato il contenuto della procura speciale e il suo concreto ambito operativo; 2) intervenuta prescrizione dei reati, assumendo che il tempo trascorso impedisse la prosecuzione dell'azione penale. La Cassazione rileva che le doglianze mirano in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e delle risultanze di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla colpevolezza, perché fondato su una richiesta di nuova valutazione delle prove e perché la motivazione di merito era ritenuta logica e adeguata nel valorizzare il ruolo di procuratore speciale dell'imputato, delegato a seguire le procedure di appalto della società operante nel settore della raccolta dei rifiuti speciali. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione, affermando che per i fatti del 2 ottobre 2018 si applica la disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dall'art. 159 c.p. nel testo della legge n. 103 del 2017, non travolta retroattivamente dalle leggi successive; tenute presenti le ulteriori sospensioni, la prescrizione dei reati contravvenzionali maturerà solo il 5 settembre 2026. Conseguentemente, all'inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato tra le norme violate per descrivere i reati contestati in materia di gestione dei rifiuti; il testo non ne specifica il contenuto applicativo concreto.
Richiamato tra le norme violate per descrivere i reati contestati in materia di gestione dei rifiuti; il testo non ne specifica il contenuto applicativo concreto.
art. 256, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 152/2006
Norma incriminatrice richiamata per i fatti relativi alla gestione illecita dei rifiuti; la Corte conferma la responsabilità sulla base del ruolo rivestito dall'imputato.
art. 256, comma 4, d.lgs. 152/2006
Norma incriminatrice richiamata per i fatti relativi alla gestione illecita dei rifiuti; la Corte conferma la responsabilità sulla base del ruolo rivestito dall'imputato.
La disciplina della sospensione del corso della prescrizione, nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza di quella legge (dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019) e non è stata abrogata con effetto retroattivo dalle leggi successive richiamate.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie: il vizio di motivazione è deducibile solo quando la sentenza impugnata presenti effettivi deficit logici o argomentativi, non quando la difesa opponga una diversa lettura del materiale probatorio.
- La responsabilità penale del soggetto munito di procura speciale può essere affermata quando il contenuto della delega lo renda espressamente incaricato di seguire le procedure e gli adempimenti rilevanti rispetto alla gestione dell'attività illecita contestata.
- La censura di prescrizione va verificata tenendo conto della disciplina della sospensione del corso della prescrizione applicabile ratione temporis e delle eventuali ulteriori sospensioni maturate nel processo; non è sufficiente un mero richiamo al tempo trascorso.
- Nei reati contravvenzionali commessi nel periodo di vigenza della disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, la sospensione della prescrizione continua a operare secondo quella normativa, salvo diversa espressa previsione di efficacia retroattiva, che la Corte esclude nel caso esaminato.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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