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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17010/2026 del 30/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente di un Comune, assunto come "Collaboratore Servizi Tecnici" e inquadrato nella categoria B3 del CCNL Enti Locali, aveva agito per ottenere il risarcimento del danno da demansionamento, deducendo di essere stato adibito per anni a mansioni meramente manuali ed esecutive riconducibili alla categoria A. La Corte d'appello aveva riconosciuto il demansionamento e liquidato il danno nella misura del 20% delle retribuzioni maturate dal 6.8.2009 al settembre 2015, ritenendo prescritte le pretese anteriori al decennio e individuando come atto interruttivo la notifica del ricorso introduttivo. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, sostenendo che la prescrizione decennale del risarcimento da demansionamento dovesse decorrere dalla cessazione della condotta illecita datoriale, ossia dal 30.9.2015. Il Comune ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con due motivi: il primo contestava l'interpretazione delle declaratorie contrattuali delle categorie A e B, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ricondotto le mansioni svolte alla categoria A; il secondo censurava la liquidazione del danno in assenza di prova, assumendo che il pregiudizio fosse stato considerato in sostanza in re ipsa e che non fossero stati rispettati gli artt. 2697, 2729, 112 e 115 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondato il motivo del lavoratore sulla decorrenza della prescrizione, affermando che, pur trattandosi di illecito permanente, non è vero che la prescrizione non decorra fino alla cessazione della condotta: nei rapporti assistiti da stabilità e nel pubblico impiego si prescrive la singola frazione di credito risarcitorio non tempestivamente fatta valere, con decorrenza e interruzione nei modi ordinari. Ha inoltre reputato infondati i due motivi incidentali del Comune: corretta l'interpretazione delle declaratorie contrattuali, fondata sulla maggiore complessità delle mansioni della categoria B rispetto alla categoria A; corretta anche la liquidazione del danno, potendo il giudice desumerlo in via presuntiva dalle circostanze del caso concreto, in particolare dalla durata del demansionamento e dalla natura della professionalità coinvolta. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per soccombenza reciproca; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dal ricorrente principale insieme alle altre norme sulla responsabilità e sulla prescrizione, ma non assunto come decisivo dalla Corte, che ha respinto la censura sulla decorrenza del termine

  • art. 2087 c.c.

    richiamato dal ricorrente principale quale base della pretesa risarcitoria, senza specifica statuizione autonoma della Corte

  • art. 2103 c.c.

    richiamato per sostenere l'illegittimità del demansionamento e la conseguente tutela risarcitoria

  • art. 2935 c.c.

    la Corte, richiamando i principi delle Sezioni Unite, ribadisce che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e, per l'illecito permanente, la prescrizione delle singole frazioni di credito decorre secondo le regole ordinarie

  • art. 2946 c.c.

    applicato al credito risarcitorio azionato, qualificato come soggetto a prescrizione decennale

  • art. 1362 c.c.

    richiamato dal Comune nel ricorso incidentale per censurare l'interpretazione delle clausole collettive sulle categorie professionali

  • art. 1363 c.c.

    richiamato dal Comune nel ricorso incidentale per l'interpretazione sistematica delle declaratorie del CCNL

  • art. 1367 c.c.

    richiamato dal Comune nel ricorso incidentale, senza accoglimento della censura

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ribadisce che la violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice abbia attribuito l'onere alla parte sbagliata, non se abbia semplicemente valutato in modo non condiviso le prove raccolte

  • art. 2729 c.c.

    la Corte conferma che il danno da demansionamento può essere provato per presunzioni, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché il giudice di merito aveva comunque esaminato la condotta e la sussistenza del danno

  • art. 115 c.p.c.

    la Corte precisa che la violazione si configura solo se il giudice utilizza prove non dedotte o attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo sono

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 115 c.p.c.; non è violato per la mera diversa valutazione del materiale istruttorio

  • art. 2727 c.c.

    richiamato nel ragionamento sulla prova presuntiva del danno

  • art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

    indicato come norma di riferimento dei motivi di violazione di legge proposti da entrambe le parti

  • art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per chiarire che l'erronea valutazione delle prove non integra violazione dell'art. 2697 c.c., ma eventualmente vizio motivazionale nei limiti consentiti

  • art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le parti, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, DPR n. 115/2002

    richiamato per il parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In tema di danno da demansionamento, quando il fatto illecito ha natura permanente, la prescrizione non resta sospesa fino alla cessazione della condotta: decorre secondo le regole ordinarie dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e si consuma, per le singole frazioni di credito, se non tempestivamente interrotta.
  • La distinzione tra inquadramenti professionali contenuti in un CCNL va compiuta attraverso l'interpretazione letterale e sistematica delle declaratorie, valorizzando il diverso grado di complessità delle mansioni, non formule astratte o elementi non espressamente esclusivi nella clausola collettiva.
  • Il danno da demansionamento nel pubblico impiego privatizzato può essere accertato e liquidato anche sulla base di presunzioni, tenendo conto della durata dell'assegnazione a mansioni inferiori, della professionalità del lavoratore, dell'esperienza pregressa e delle concrete caratteristiche della dequalificazione.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere della prova alla parte diversa da quella onerata; non quando ci si dolga, in sostanza, della valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
  • Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere utilizzate per ottenere un nuovo apprezzamento delle prove: la violazione è ravvisabile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte, abbia disapplicato prove legali o abbia attribuito natura di prova legale a elementi che non la hanno.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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