Cassazione Civile, Ordinanza n. 16859/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da due cartelle esattoriali emesse per crediti della Cassa forense e da successivi atti di riscossione (intimazioni di pagamento e preavviso di fermo amministrativo). In primo grado il tribunale aveva dichiarato prescritti i crediti cartolari e rigettato il resto delle opposizioni; in appello la corte territoriale aveva confermato, ritenendo applicabile il termine decennale di prescrizione in ragione della disciplina introdotta dalla legge professionale forense del 2012, e aveva escluso che la parziale prescrizione travolgesse integralmente gli atti successivi, riconoscendo in ogni caso l’efficacia interruttiva delle intimazioni e del preavviso di fermo. Con il ricorso principale la debitrice ha dedotto: 1) falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., sostenendo che le cartelle dovessero essere assoggettate alla prescrizione quinquennale e che la corte d’appello avesse omesso di dichiararla; 2) violazione dell’art. 159, secondo comma, c.p.c., per non avere dichiarato la nullità derivata degli atti di intimazione successivi alle cartelle asseritamente nulle. La Cassa ha resistito e proposto ricorso incidentale condizionato lamentando la nullità o il vizio motivazionale della sentenza d’appello nella parte in cui aveva rigettato il suo appello incidentale condizionato relativo alla domanda di pagamento diretto delle somme. Nella memoria la ricorrente principale ha poi documentato di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi prevista dalla legge n. 197/2022, con piano regolarmente in corso e impegno alla rinuncia ai giudizi pendenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto del perfezionarsi della procedura di definizione agevolata dei carichi pendenti, applicabile anche alle entrate extratributarie, e della regolarità del relativo piano con pagamento integrale secondo le modalità previste. Ha quindi dichiarato l’estinzione del processo. Per effetto dell’estinzione è rimasto assorbito il ricorso incidentale condizionato della Cassa. La Corte ha inoltre compensato integralmente le spese e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui l’esito definitorio sopravvenuto esclude la soccombenza virtuale e i relativi accessori processuali.
Norme richiamate
Invocato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale dei crediti; la Corte non decide nel merito della censura perché il processo si estingue per definizione agevolata.
art. 159, secondo comma, c.p.c.
Invocato per sostenere la nullità derivata degli atti successivi alle cartelle; anche questa censura resta senza decisione nel merito per estinzione del giudizio.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Rammentato come parametro del primo motivo di ricorso principale per denuncia di falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Rammentato come parametro del secondo motivo di ricorso principale e del motivo del ricorso incidentale per nullità della sentenza o del procedimento.
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Rammentato nel ricorso incidentale come parametro subordinato per vizio di motivazione.
art. 1, commi 231-252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Norma sulla definizione agevolata dei carichi pendenti; la Corte ne afferma l’applicabilità anche alle entrate extratributarie e riconosce l’effetto estintivo del processo in presenza dei presupposti e del pagamento integrale.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002, comma 1-bis
Richiamato per escludere, nel caso di estinzione del processo per procedura agevolata, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La sopravvenuta adesione a una procedura di definizione agevolata dei carichi, quando risulti perfezionata e accompagnata dal pagamento integrale secondo la disciplina applicabile, determina l’estinzione del processo anche se sono pendenti ricorsi per cassazione.
- Quando il giudizio si estingue per definizione agevolata sopravvenuta, i motivi di ricorso principale e incidentale restano assorbiti e non si procede alla loro decisione nel merito.
- L’esito definitorio lato sensu conciliativo del giudizio esclude la valutazione della soccombenza virtuale e giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
- In presenza di estinzione del processo per procedura agevolata sopravvenuta non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
- La Corte non si pronuncia su questioni di prescrizione o di nullità derivata degli atti esecutivi quando sopravviene una causa estintiva del processo che assorbe ogni ulteriore esame nel merito.
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