Cassazione Civile, Ordinanza n. 17019/2026 del 30/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo e il terzo nei termini indicati in motivazione, ha cassato la sentenza d’appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria del dipendente. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell’intero giudizio per l’alterno esito dei gradi di merito e per la particolarità della questione giuridica.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dipendente già in servizio presso un Ministero, collocato in posizione di fuori ruolo presso il Garante per la protezione dei dati personali e poi transitato nei ruoli dell’Autorità a seguito di procedura di mobilità, aveva chiesto di accertare l’illegittimità della determina di inquadramento che lo collocava nel 9° livello retributivo, sostenendo di avere diritto all’inquadramento nel 21° livello con ricostruzione di carriera e al pagamento delle differenze retributive. La Corte d’appello aveva accolto la domanda, disapplicando l’avviso di mobilità e la determina di inquadramento. Il Garante ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che gli atti presupposti, non impugnati al giudice amministrativo, avessero natura autoritativa; 2) violazione dell’art. 30 d.lgs. 165/2001, dell’art. 53 del regolamento del Garante n. 2/2000 e della delibera n. 7/2001, deducendo che durante il fuori ruolo il dipendente conservava solo il trattamento in godimento e che l’inquadramento nella mobilità non poteva fondarsi su una ricostruzione di carriera; 3) violazione dell’art. 30, comma 2-bis, d.lgs. 165/2001, degli artt. 155 e 156 d.lgs. 196/2003 e dell’art. 27, comma 2-bis, del regolamento del Garante, sostenendo che la procedura di mobilità comportasse l’inquadramento nel 9° livello secondo il bando (lex specialis) e che l’art. 156 citasse l’art. 30 solo per i passaggi tra autorità indipendenti.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.
È richiamato per dedurre la censura di giurisdizione.
artt. 4 e 5 L. 20 marzo 1865, n. 2248, All. E
Invocati dal ricorrente per sostenere il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
art. 63 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Delinea la regola generale della giurisdizione ordinaria nelle controversie di pubblico impiego contrattualizzato, con eccezioni da interpretare restrittivamente.
art. 2, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Ricorda la nozione di atti di alta amministrazione riservati all’area pubblicistica.
art. 5, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Le determinazioni organizzative e di gestione dei rapporti di lavoro sono atti adottati con capacità e poteri del datore di lavoro privato.
art. 30 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
La Corte afferma che, nel testo applicabile ratione temporis, si applicava senza limitazioni ai passaggi tra Ministeri e Autorità indipendenti; la successiva modifica del 2014 non incide sulla controversia.
art. 156 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato come base normativa del transito e dell’inquadramento del personale verso l’Autorità indipendente.
art. 53 Regolamento Garante n. 2/2000
Invocato dal ricorrente per sostenere la conservazione del trattamento stipendiale in costanza di fuori ruolo.
art. 27, comma 2-bis, Regolamento Garante n. 2/2000
Richiamato come disposizione attuativa dell’art. 30 d.lgs. 165/2001 in tema di mobilità.
art. 30, comma 2-bis, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Richiamato per escludere che la disciplina della mobilità imponesse la ricostruzione di carriera pretesa dal dipendente.
art. 155 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato nel terzo motivo quale parte del quadro normativo sul personale dell’Autorità.
Usato in via analogica per qualificare il trasferimento volontario tra pubbliche amministrazioni come cessione del contratto nei moduli civilistici.
art. 39 Reg. n. 2/2000
Richiamato nella domanda originaria per sostenere la ricostruzione di carriera.
delibera Garante n. 505/2011
Atto di indizione della mobilità disapplicato in appello e ritenuto legittimo dalla Cassazione.
determina Garante n. 35/2012
Atto di inquadramento disapplicato in appello e ritenuto legittimo dalla Cassazione.
delibera Garante n. 7/2001
Richiamata per la tabella di conversione e per l’inquadramento economico iniziale, ma non idonea a fondare il diritto alla ricostruzione di carriera.
d.l. 24 giugno 2014, n. 90, art. 22, comma 1
Cita la modifica normativa che ha limitato l’applicazione dell’art. 30 ai soli passaggi tra autorità amministrative indipendenti, senza rilievo per il caso.
Legge di conversione della modifica del 2014 richiamata dalla Corte.
Cass. Sez. Un. n. 22800/2010
Usata come precedente per affermare che il trasferimento comporta continuità del rapporto con il nuovo datore ma non dà diritto a ricostruzione di carriera con ottimizzazione dell’anzianità pregressa.
Massime di principio
- Nelle controversie di pubblico impiego contrattualizzato, la giurisdizione ordinaria è la regola; la giurisdizione amministrativa resta eccezionale e si individua in modo restrittivo, avuto riguardo al petitum sostanziale e alla causa petendi, non alla sola formula della domanda.
- Quando il dipendente deduce un diritto soggettivo al corretto inquadramento o alle differenze retributive nel rapporto di lavoro, il giudice ordinario può disapplicare gli atti presupposti di macro-organizzazione se incidenti sul diritto azionato; la giurisdizione amministrativa ricorre solo se si contesta direttamente ed esclusivamente la legittimità dell’atto autoritativo di organizzazione.
- La procedura di mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni non è equiparabile a una procedura concorsuale e, se regolata come trasferimento del rapporto secondo moduli civilistici, non coinvolge poteri autoritativi tali da spostare la giurisdizione sul giudice amministrativo.
- Nel passaggio del dipendente da un’amministrazione a un’altra, l’anzianità pregressa può rilevare ai fini della corretta collocazione secondo la disciplina del nuovo ente, ma non impone di regola una ricostruzione di carriera che ottimizzi integralmente la posizione maturata presso il precedente datore di lavoro.
- Il trattamento economico riconosciuto in fase di fuori ruolo o con finalità perequative non equivale, di per sé, al diritto a mantenere quello stesso inquadramento nel successivo transito definitivo nei ruoli dell’amministrazione di destinazione.
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