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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17014/2026 del 30/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I lavoratori ATA, transitati dagli enti locali ai ruoli statali in forza dell'art. 8 della legge n. 124 del 1999, hanno chiesto l'accertamento del diritto al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'intera anzianità di servizio maturata presso l'ente di provenienza e la condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive dal 1 gennaio 2000. In appello la Corte territoriale ha rigettato la domanda ritenendo che, al momento del trasferimento, fosse stato corrisposto un assegno ad personam idoneo a garantire il mantenimento del trattamento retributivo complessivo e che non vi fosse quindi un peggioramento sostanziale delle condizioni economiche. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: (1) omessa/insufficiente motivazione e violazione degli artt. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. e 111 Cost., per non avere la Corte d'appello esaminato la richiesta di CTU contabile finalizzata a ricostruire il peggioramento economico lamentato; (2) violazione dell'art. 11 Cost. e della direttiva 77/187/CEE, assumendo che, nella comparazione, dovessero essere considerate l'anzianità maturata nel comparto di provenienza e tutte le voci retributive e indennitarie percepite, inclusi premio incentivante e altre indennità. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato perché la decisione di merito aveva implicitamente respinto la richiesta di CTU escludendo, con motivazione incompatibile con l'accoglimento, la sussistenza del peggioramento retributivo; ha ritenuto infondato anche il secondo motivo richiamando il consolidato orientamento secondo cui la verifica del divieto di reformatio in peius deve avvenire con un confronto globale tra il trattamento economico prima e dopo il trasferimento, considerando le sole voci strettamente retributive e non quelle aleatorie o incentivanti, come il premio incentivante, non stabile né certa. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso il vizio di omessa pronuncia sulla mancata CTU, osservando che la Corte d'appello aveva comunque deciso in senso incompatibile con l'accoglimento della richiesta, avendo negato il peggioramento economico. Ha inoltre confermato il principio, già affermato in precedenti conformi, secondo cui nella vicenda di trasferimento dei dipendenti ATA dagli enti locali allo Stato il confronto tra vecchio e nuovo trattamento deve essere globale e riferito al momento del trasferimento, tenendo conto delle sole componenti retributive effettivamente stabili e non di premi o compensi incentivanti aleatori; poiché l'assegno ad personam garantiva il mantenimento del trattamento complessivo e il premio incentivante non era componente fissa del salario, non risultava un peggioramento sostanziale. Nessuna condanna alle spese, e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 8 L. 3 maggio 1999, n. 124

    Norma posta a fondamento del trasferimento del personale ATA dagli enti locali ai ruoli statali e della domanda di mantenimento dell'anzianità e del trattamento economico.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    È stato richiamato come parametro di deduzione del vizio processuale relativo a motivazione/omessa pronuncia.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato per censurare l'asserita mancanza di motivazione della sentenza d'appello.

  • art. 111 Cost.

    È stato richiamato per contestare il difetto di motivazione in relazione al giusto processo.

  • art. 11 Cost.

    È stato invocato nel motivo di ricorso insieme alla direttiva europea per lamentare la mancata corretta applicazione del diritto UE.

  • Direttiva 77/187/CEE del Consiglio del 14 febbraio 1977

    È stata considerata applicabile alla vicenda di trasferimento e interpretata nel senso di imporre un confronto globale delle condizioni economiche prima e dopo il passaggio, con riferimento al momento del trasferimento.

  • artt. 17 e 18 C.c.n.l. 1 aprile 1999 comparto regioni ed enti locali

    Richiamati per escludere che il premio incentivante ivi previsto costituisca una componente fissa e necessaria dello stipendio complessivo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È stato richiamato per rinviare alla motivazione di precedenti conformi senza ripeterla integralmente.

  • artt. 175 e 127 c.p.c.

    Richiamati per giustificare la scelta di non disporre la rinnovazione della notifica, in funzione della ragionevole durata del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, DPR n. 115/2002

    Richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio relativo al trasferimento del personale dagli enti locali allo Stato, il controllo sul rispetto del divieto di peggioramento economico va compiuto confrontando globalmente il trattamento complessivo percepito prima e dopo il trasferimento, con riferimento al momento del passaggio e non a singole voci isolate.
  • Ai fini della verifica della reformatio in peius rilevano solo le componenti retributive stabili e strettamente salariali; non devono essere computati premi o compensi incentivanti che abbiano natura aleatoria o siano legati a obiettivi di produttività.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito rigetta la domanda con una motivazione incompatibile con l'accoglimento della richiesta istruttoria non espressamente esaminata, come una CTU contabile.
  • L'assegno ad personam volto a conservare il trattamento economico complessivo può escludere la configurabilità di un peggioramento sostanziale delle condizioni retributive del lavoratore trasferito.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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