Cassazione Civile, Ordinanza n. 17002/2026 del 30/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce dalla domanda di un dipendente pubblico di ottenere differenze retributive per avere svolto, dal 2007 o comunque dall'agosto 2010 al 31.12.2015, funzioni dirigenziali di fatto come direttore di una riserva naturale regionale, con richiesta anche della retribuzione di risultato e del riconoscimento della superiore qualifica. La Corte d'appello aveva riconosciuto solo una parte delle somme, escludendo la qualifica dirigenziale e la retribuzione di risultato, e ritenendo parzialmente prescritte le pretese. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 2948 n. 4 c.c. per avere la Corte d'appello ignorato atti interruttivi della prescrizione e per il diverso dies a quo; 2) erronea applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c. perché gli incarichi dirigenziali sarebbero stati a termine e la prescrizione delle differenze avrebbe dovuto decorrere dalla scadenza dell'incarico; 3) violazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, dell'art. 24 l.r. 29/1997 e dell'art. 2103 c.c. per il mancato riconoscimento dell'inquadramento superiore; 4) violazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001 per il mancato riconoscimento della indennità/retribuzione di risultato, sostenendo che nel trattamento differenziale dovessero rientrare anche tale voce e la retribuzione di posizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, poiché gli atti interruttivi invocati non erano stati trascritti nelle parti essenziali né localizzati processualmente nel ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, confermando che nei rapporti di pubblico impiego contrattualizzato la prescrizione dei crediti retributivi decorre, per quelli maturati in corso di rapporto, dalla loro insorgenza e, per quelli maturati alla cessazione, da tale data, anche nei rapporti a termine, non essendo configurabile un metus verso la pubblica amministrazione. Ha giudicato manifestamente infondato il terzo motivo, perché nel pubblico impiego contrattualizzato l'esercizio di fatto di mansioni superiori non consente l'applicazione dell'art. 2103 c.c. né il riconoscimento dell'inquadramento superiore, ma solo il differenziale retributivo nei limiti dell'art. 52 d.lgs. 165/2001. Ha poi reputato in parte inammissibile e in parte infondato il quarto motivo, rilevando che la pretesa alla retribuzione di risultato presuppone l'assegnazione di obiettivi e la valutazione del loro raggiungimento, circostanze non dedotte né provate, e che comunque il diritto non può essere riconosciuto in mancanza dei presupposti stabiliti dalla disciplina applicabile. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2948 n. 4 c.c.
La prescrizione quinquennale dei crediti retributivi è stata ritenuta applicabile, con decorrenza dal momento in cui ciascun credito sorge o, per quelli maturati alla cessazione, da tale cessazione; non è stata accolta la tesi di un differimento del dies a quo alla scadenza di un incarico a termine.
art. 366 n. 6 c.p.c.
Nel ricorso per cassazione è necessario indicare specificamente gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda, trascrivendone le parti essenziali e localizzandoli nel fascicolo; la mancata localizzazione comporta inammissibilità.
art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.
È stata la norma processuale evocata per i motivi di violazione di legge, ma la Corte ha escluso che le violazioni dedotte fossero fondate.
art. 52 d.lgs. n. 165/2001
Nel pubblico impiego contrattualizzato, l'esercizio di fatto di mansioni superiori dà diritto al solo trattamento economico corrispondente nei limiti previsti dalla disciplina, senza attribuzione automatica della qualifica superiore.
art. 2103 c.c.
Non si applica al pubblico impiego contrattualizzato per il riconoscimento della superiore qualifica in caso di svolgimento di fatto di mansioni superiori.
art. 24 l.r. n. 29/1997
È stata invocata dal ricorrente per sostenere il diritto all'inquadramento superiore, ma la Corte non ne ha accolto l'applicazione nel caso concreto.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura fondata su documenti o atti processuali è inammissibile se tali atti non sono specificamente trascritti e localizzati nel fascicolo, perché il principio di autosufficienza impone l'esatta individuazione del materiale probatorio su cui il motivo si basa.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato la prescrizione dei crediti retributivi decorre, per quelli maturati durante il rapporto, dal momento della loro insorgenza e, per quelli esigibili alla cessazione, da tale cessazione, anche nei rapporti a termine; non assume rilievo, ai fini del dies a quo, un generico timore del lavoratore verso la pubblica amministrazione.
- L'esercizio di fatto di mansioni superiori nel pubblico impiego contrattualizzato non comporta il diritto all'inquadramento nella qualifica superiore, ma soltanto ai trattamenti economici eventualmente previsti dalla disciplina speciale applicabile.
- La pretesa alla retribuzione di risultato richiede la prova dei presupposti specifici previsti dall'ordinamento o dalla contrattazione collettiva, in particolare assegnazione degli obiettivi e valutazione positiva dei risultati; in mancanza, la domanda non può essere accolta.
- Chi invoca il riconoscimento economico di mansioni superiori o di voci accessorie deve allegare e provare tutti i presupposti della relativa disciplina, non potendo ottenere un trattamento più favorevole di quello spettante al titolare della qualifica corrispondente.
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